F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 020 del 01 Ottobre 2013 (18) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE AMBROGIO ZOPPO, CIRO GIULIO ZOPPO e FIORENZO SCABURRI (Fallimento Società Pro Patria Gallaratese GB Srl) – (nota n. 274/119 pf09-10 AM/ma del 11.7.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 020 del 01 Ottobre 2013 (18) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE AMBROGIO ZOPPO, CIRO GIULIO ZOPPO e FIORENZO SCABURRI (Fallimento Società Pro Patria Gallaratese GB Srl) - (nota n. 274/119 pf09-10 AM/ma del 11.7.2013). Letti gli atti; Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 11 luglio 2013 nei confronti di: Giuseppe Ambrogio Zoppo, Presidente e Legale rappresentante della Pro Patria Gallaratese GB Srl dal 13 novembre 2008 al 1 aprile 2009, data della sentenza dichiarativa di fallimento, già amministratore di fatto della Società dal luglio 2008 nonché socio di riferimento della Società CZG Consulting Srl, proprietaria della maggioranza delle azioni della Società Pro Patria Gallaratese GB dal 16 luglio 2008, per la violazione dell’art.1, comma 1, CGS in relazione all’art.21, commi 2 e 3, NOIF e all’art. 19, comma 1,Statuto FIGC per le condotte specificate nella parte motiva del deferimento ed in particolare per quelle indicate ai punti D,lettera m), lettere o) e p) e G; Ciro Giulio Zoppo, membro del Consiglio di amministrazione della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl dal 13 novembre 2008 al 1 aprile 2009, data della sentenza dichiarativa di fallimento nonché socio di maggioranza e amministratore unico della Società CZG Consulting Srl, che ha detenuto dal 16 luglio 2008 alla sentenza dichiarativa di fallimento la maggioranza delle quote sociali della Pro Patria Gallaratese GB per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF e all’art. 19, comma 1, Statuto FIGC per aver contribuito al dissesto economico-patrimoniale e per aver condiviso la cattiva gestione economico-finanziaria posta in essere dal Presidente della Pro Patria Gallaratese GB senza alcuna dissociazione come specificato nella parte motiva del deferimento ed in particolare in quelle indicate ai punti D, lettera m), lettere o) e p), collaborando ad alcune gravi violazioni disciplinari commesse dal Sig. Giuseppe Ambrogio Zoppo, violazioni descritte nella parte motiva del deferimento al punto G; Fiorenzo Scaburri, membro del Consiglio di amministrazione della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl dal 13 novembre 2008 al 1 aprile 2009, data della sentenza dichiarativa di fallimento, nonché socio al 4,95% della Società Pro Patria Gallaratese GB dal 16 luglio 2008 per la violazione dell’art.1,comma1, CGS in relazione all’art.21, commi 2 e 3, NOIF e all’art. 19, comma 1, Statuto FIGC per aver condiviso la cattiva gestione economico-finanziaria posta in essere dal socio di maggioranza e Presidente del Consiglio di amministrazione senza alcuna dissociazione, come appare nelle condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento ed in particolare per quelle indicate ai punti D, lettera m), E, lettere o) e p). Letta la memoria difensiva depositata dal Sig. Fiorenzo Scaburri con la quale il soggetto deferito tiene a precisare la propria defilata posizione societaria non avendo potere di firma, avendo pagato regolarmente (per euro 37.000,00) le quote societarie acquisite, avendo garantito un contributo economico alla Società per euro 113.000,00, non avendo avuto alcuna possibilità di frenare le decisioni del Sig. Giuseppe Ambrogio Zoppo; conseguentemente chiede di essere prosciolto o, in subordine, condannato ad una minima sanzione. Rilevato che i sigg. Giuseppe Ambrogio Zoppo e Ciro Giulio Zoppo non si sono costituiti in giudizio e non sono presenti all’odierna odierna. All’inizio della riunione odierna il Sig. Fiorenzo Scaburri ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Fiorenzo Scaburri ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Fiorenzo Scaburri, sanzione dell’inibizione di anni 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 16 (sedici)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento é proseguito per le altre parti deferite. Alla riunione odierna, ascoltato il rappresentante della Procura federale Prof. Giuseppe Catalano, il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - Giuseppe Ambrogio Zoppo: inibizione per anni 5 (cinque) e richiesta di preclusione da ogni rango o categoria della FIGC; - Ciro Giulio Zoppo: inibizione per anni 5 (cinque) e richiesta di preclusione da ogni rango o categoria della FIGC. In adesione ai principi generali previsti per la specifica materia, vanno esaminate le posizioni dei soggetti deferiti singolarmente Quanto al Sig. Giuseppe Ambrogio Zoppo, da una attenta lettura degli atti emerge la posizione di enorme rilevanza rivestita dallo stesso amministratore di fatto dal luglio 2008, e socio di riferimento della CZG Consulting, ovvero della Società proprietaria della maggioranza delle azioni della Società Pro Patria. All’atto della acquisizione della Società si verificava infatti una enorme confusione contabile provocata proprio dalle modalità gestionali del Sig. Zoppo che, a fronte degli enormi aumenti dei costi di gestione, non apportava nuove risorse finanziarie mettendo così in gravi difficoltà la Società. Né può essere ignorato che nel maggio 2009 la Procura della Repubblica di Busto Arsizio chiedeva l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del Sig. Giuseppe Ambrogio Zoppo e che la stessa Procura, due anni dopo, a conclusione delle indagini contestava allo stesso Sig. Zoppo di aver sottratto somme alle case societarie, aver emesso fatture false simulando l’esistenza di crediti, aver falsificato le scritture contabili della Società, avere con artifizi e raggiri indotto un terzo a versare somma ingente, nonché aver falsificato la firma del titolare del conto per l’impiego di tali somme come garanzia per apertura di credito in favore della Pro Patria., tutti fatti accertati a seguito di minuziose indagini e confermati dinanzi alla Procura federale. Peraltro da un attento esame dei bilanci societari appare evidente che la decozione della Società Pro Patria si sia verificata a partire dal passaggio delle quote societarie dalla famiglia Vender al gruppo Zoppo ed in particolare, come confermato in precedenti giudizi sportivi ed in sede penale, la massima responsabilità va ascritta al Sig. Giuseppe Ambrogio Zoppo che con comportamenti spregiudicati ha arrecato gravissimo irreparabile danno alla Società ed alla sua attività sportiva. Si tratta nella particolare situazione di comportamenti talmente gravi da giustificare la severa sanzione richiesta dalla Procura federale della inibizione per anni 5 e conseguente richiesta di preclusione. Quanto al Sig. Ciro Giulio Zoppo, membro del consiglio di amministrazione della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl dal 13 novembre 2008 al 1 aprile 2009, data della sentenza dichiarativa di fallimento nonché socio di maggioranza e amministratore unico della Società CZG Consulting Srl, che ha detenuto dal 16 luglio 2008 alla sentenza dichiarativa di fallimento la maggioranza delle quote sociali della Pro Patria Gallaratese GB appare evidente, attraverso una attenta lettura degli atti del giudizio, la sua partecipazione attiva alla gestione societaria tale da contribuire al dissesto economico-patrimoniale della stessa. Tutti i fatti riportati negli atti del giudizio, nei precedenti sportivi e nel giudizio penale convergono univocamente sulla grave responsabilità del Sig. Ciro Giulio Zoppo che con i suoi comportamenti ha sicuramente contribuito al fallimento della Pro Patria. I rapporti di parentela con il Sig. Giuseppe Ambrogio Zoppo, leader della Società, gli avrebbero potuto garantire comportamenti dissociativi importanti che invece non si sono mai manifestati tanto da renderlo più che corresponsabile della grave situazione determinatasi. Insomma in conclusione appare evidente come il Sig. Ciro Giulio Zoppo abbia pienamente condiviso i criteri di conduzione economica e finanziaria del Sig. Giuseppe Ambrogio Zoppo, criteri che consentono di ascrivere al soggetto deferito gravissime colpe tali da giusti care anche in questo caso la severa sanzione richiesta dalla Procura federale della inibizione per anni 5 e conseguente richiesta di preclusione. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 16 (sedici) a carico del Sig. Fiorenzo Scaburri. Infligge altresì la sanzione dell’inibizione per anni 5 (cinque) con la preclusione da ogni rango o categoria della FIGC a ciascuno dei Signori Giuseppe Ambrogio Zoppo e Ciro Giulio Zoppo.
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