F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 020 del 01 Ottobre 2013 (404) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO GARILLI, MAURIZIO RICCARDI, LUIGI PO, VLADIMIRO COVILI FAGGIOLI e MARCO GIANFRANCESCHI (Fallimento Società FC Piacenza Spa) – (nota n. 7809/13148 pf11- 12 AM/ma del 29.5.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 020 del 01 Ottobre 2013 (404) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO GARILLI, MAURIZIO RICCARDI, LUIGI PO, VLADIMIRO COVILI FAGGIOLI e MARCO GIANFRANCESCHI (Fallimento Società FC Piacenza Spa) - (nota n. 7809/13148 pf11- 12 AM/ma del 29.5.2013). Con atto del 29 maggio 2013 la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale della FIGC Fabrizio Garilli, Presidente del Consiglio d'amministrazione del FC Piacenza Spa dal 27 ottobre 2009 al 7 novembre 2011, amministratore unico della medesima Società dal 12 dicembre 2011 al 22 marzo 2012, data della sentenza dichiarativa di fallimento, nonché socio di riferimento della stessa Società negli stessi periodi, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. e all'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.l.G.C., avendo determinato, con il proprio comportamento, la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della Società, che ne hanno comportato il fallimento, e, in particolare, per le condotte dettagliatamente descritte nell’atto di deferimento e più avanti nel presente provvedimento; Maurizio Riccardi, consigliere d'amministrazione e amministratore delegato del FC Piacenza Spa dal 27 ottobre 2009 al 7 novembre 2011 per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. e all'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., avendo contribuito a determinare, con il proprio comportamento, la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della Società, che ne hanno comportato il fallimento, e, in particolare, per le condotte dettagliatamente descritte nell’atto di deferimento e più avanti nel presente provvedimento; Luigi Po, consigliere d'amministrazione del FC Piacenza Spa dal 27 ottobre 2009 al 2 agosto 2011 per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., avendo contribuito, con il proprio comportamento omissivo, alla cattiva gestione economico-finanziaria della Società, condividendo la cattiva gestione economica posta in essere dal socio di riferimento e dagli altri amministratori senza alcuna dissociazione, e in particolare per le condotte dettagliatamente descritte nell’atto di deferimento e più avanti nel presente provvedimento; Vladimiro Covili Faggioli, amministratore unico del FC Piacenza Spa dal 7 novembre 2011 al 12 dicembre 2011 per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., avendo determinato, con il proprio comportamento, la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della Società, che ne hanno successivamente comportato il fallimento, e, in particolare, per le condotte dettagliatamente descritte nell’atto di deferimento e più avanti nel presente provvedimento; Marco Gianfranceschi, consigliere d'amministrazione e amministratore delegato della Italiana Srl, socio unico del FC Piacenza Spa dal 28 ottobre 2011 al 18 gennaio 2012, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, del CGS, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver omesso gli interventi necessari sul capitale sociale e i doveri di controllo della corretta gestione della Società da parte dell'amministratore unico Vladimiro Covili Faggioli, avendo anzi avallato e consentito i comportamenti di quest'ultimo che ha portato al dissesto ed al conseguente fallimento della Società, e, in particolare, per le condotte dettagliatamente descritte nell’atto di deferimento e più avanti nel presente provvedimento. I deferiti Garilli e Riccardi hanno presentato documentate memorie difensive. Il Garilli deduce la mancanza di ogni colpa nel dissesto societario del FC Piacenza Spa, avendo, anzi, tentato in ogni modo di ripianare il deficit societario tramite il ricorso e l’apporto di capitali propri e della propria famiglia, e chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati con il rigetto del deferimento, ovvero, in subordine, l’irrogazione di una sanzione contenuta nei minimi edittali. Il Riccardi deduce pure la propria mancanza di colpa nel dissesto societario sottolinenando anche il proprio impegno anche finanziario documentato con la rinuncia al proprio compenso per la carica sociale ricoperta e, sottolinenando come la situazione societaria sia stata gravemente compromessa, fra l’altro, dalla modifica della legge n. 27 del 21 febbraio 2003, cosiddetta legge “salva calcio”, che prevedeva la facoltà di capitalizzare ed ammortizzare in dieci anni la svalutazione dei diritti pluriennali degli sportivi professionisti, ad opera della legge n. 168 del 17 agosto 2005 che ha ridotto il periodo di ammortamento da dieci a cinque anni, e dal fenomeno del “calcio scommesse” che ha visto coinvolti alcuni calciatori del Piacenza con conseguente grave danno per la stessa Società. Alla riunione odierna il rappresentante della Procura federale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione a Garilli Fabrizio della sanzione di quattro anni di inibizione ed € 30.000,00 di ammenda, a Riccardi Maurizio della sanzione di tre anni di inibizione ed € 10.000,00 di ammenda, a Po Luigi della sanzione di un anno di inibizione, a Covili Faggioli Vladimiro della sanzione di tre anni di inibizione ed € 20.000,00 di ammenda ed a Gianfranceschi Marco della sanzione di tre anni di inibizione ed € 20.000,00 di ammenda. Osserva la Commissione che dagli atti risulta che nella stagione sportiva 2009/10 l'organo direttivo della Società era composto da Fabrizio Garilli, presidente, da Agostino Guardamagma, vice presidente, da Maurizio Riccardi, consigliere e amministratore delegato, da Ruggero Massimo Iannuzzelli, consigliere e da Luigi Po consigliere; il Garilli il Riccardi erano i soggetti autorizzati dal Consiglio d’Amministrazione ad assumere obbligazioni in nome e per conto della Società e a rappresentarla. Con atto del 27 ottobre 2009 è stato nominato un nuovo Consiglio d'Amministrazione composto da Fabrizio Garilli, presidente, da Maurizio Riccardi, consigliere e amministratore delegato, e da Luigi Po, consigliere. Con verbale del 27 ottobre 2009 il Consiglio d'Amministrazione ha poi conferito al Garilli tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di rappresentanza della Società, nonché la facoltà di sostituire altri procuratori o revocarli; al Riccardi ha, invece, attribuito, tra gli altri, il potere di compiere le ordinarie operazioni di tesoreria, tra cui, specificatamente, effettuare sui conti correnti bancari in via continuativa e in qualunque forma, qualsiasi versamento e qualsiasi prelevamento parziale o totale a valere sulle disponibilità e/o sugli affidamenti in essere; acquistare, alienare e permutare merci, materie prime e beni mobili in genere, compresi beni mobili registrati, nonché beni immobili funzionali e strumentali all'attività sociale; stipulare, modificare e risolvere contratti di lavoro subordinato riguardanti il personale impiegatizio e operaio della Società, determinandone i relativi compensi, stipendi e salari; eseguire i pagamenti di tasse, imposte, stipendi, aumenti, straordinari, anticipi, T.F.R., indennità di fine rapporto e di qualsiasi altra forma di retribuzione nei confronti del personale della Società, nonché pagamenti dovuti a fornitori per l'esecuzione dei contratti regolarmente stipulati; rappresentare la Società nei confronti del CONI, della FIGC, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Nazionale Serie "C", della Lega Nazionale Dilettanti, nonché nei confronti degli altri organismi collegiali di emanazione degli organi suddetti e delle altre Società affiliate alla FIGC e dei tesserati; subdelegare le attribuzioni conferitegli. Nella stagione sportiva 2010/11, come rilevato nei fogli di censimento depositati presso la Lega Nazionale Professionisti il 25 giugno 2010 e il 5 agosto 2010, la Società è stata gestita dallo stesso organo direttivo nominato il 27 ottobre 2009 e in carica già nella stagione precedente, composto da Fabrizio Garilli, presidente, da Maurizio Riccardi, consigliere e amministratore delegato e da Luigi Po, consigliere; il Garilli e il Riccardi erano i soggetti autorizzati dal Consiglio d’Amministrazione ad assumere obbligazioni in nome e per conto della Società e a rappresentarla, in base ai poteri loro attribuiti con il verbale del 27 ottobre 2009. Nella stagione sportiva 2011/12 la Società ha avuto diversi organi direttivi: il consiglio d'amministrazione in carica, come rilevato dai fogli di censimento del 27 giugno 2011, era composto da Fabrizio Garilli, presidente, da Maurizio Riccardi, amministratore delegato e da Luigi Po, consigliere; al Po, dimessosi il 2 agosto 2011, era subentrato il consigliere Stefano Gatti, nominato con atto del 2 agosto 2011. Secondo quanto risulta dai fogli di censimento datati 8 novembre 2011 e depositati l'11 novembre 2011 e nella documentazione allegata, la Società, in seguito alla cessazione dalla carica di consigliere del Po in data al 2 agosto 2011, del presidente del Consiglio d’Amministrazione Garilli e dell'amministratore delegato Riccardi, rese durante l'assemblea del 7 novembre 2011, è stata gestita dall'amministratore unico Sig. Vladimiro Covili Faggioli, nominato con atto del 7 novembre 2011. Il 12 dicembre 2011, poi, il Garilli è succeduto nella carica di amministratore unico al Covili Faggioli e ha nominato direttore generale Claudio Molinari che, tuttavia, ha rifiutato i poteri inerenti alla conduzione di rapporti con soggetti terzi, estranei all'ordinamento federale, alla gestione contabile e alle operazioni finanziarie, che, a sua insaputa, gli erano stati conferiti dall'assemblea dei soci del 19 dicembre 2011, poiché da lui ritenuti incompatibili con la carica dì direttore sportivo e, sebbene legittimato a stipulare i contratti aventi a oggetto i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori, le sue deleghe erano limitate alla rappresentanza legale della Società unicamente nei rapporti con le Leghe calcistiche, con la F.I.G.C. e con il C.O.N.I., non riguardando anche i rapporti con terzi soggetti estranei all'ambito federale e, in particolare, le situazioni concernenti la gestione economico-finanziaria del club, nonché i pagamenti e i versamenti che interessavano la medesima Società. Con sentenza del 22 marzo 2012 il Tribunale di Piacenza ha dichiarato il fallimento della Società. Al momento della dichiarazione di fallimento la Società era amministrata da Fabrizio Garilli, amministratore unico, in carica dal 12 dicembre 2011, quando era subentrato al precedente amministratore unico Sig. Vladimiro Covili Faggioli. Il Tribunale di Piacenza con la sentenza dichiarativa di fallimento ha, altresì, disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa gestita dalla Società fallita fino alla fine del campionato 2011/12, ai sensi dell'art. 104, comma 1, della legge fallimentare; a tale scopo ha attribuito i relativi poteri ai curatori fallimentari Filippo Giuffrida e Franco Spezia, i quali potevano esercitarli in forma disgiunta solo per gli atti di ordinaria amministrazione e, comunque, non comportanti impegni di spesa superiori ad euro 50.000,00. Riguardo agli assetti proprietari dalla documentazione in atti risulta che, all'epoca della dichiarazione di fallimento della Società, il capitale sociale del FC Piacenza Spa era interamente detenuto da Fernanda Salomoni, madre di Fabrizio Garilli, succeduta al precedente socio unico Italiana Srl, avendo sottoscritto l'aumento di capitale sociale deliberato dall'assemblea il 18 gennaio 2012 di complessivi euro 528.000,00 in seguito alla rinuncia da parte dì Italiana Srl. Nel periodo rilevante ai fini del procedimento in questione la compagine sociale ha sempre fatto riferimento a un unico soggetto, tranne che per pochi mesi; fino all'ottobre 2011, infatti, la proprietà è stata detenuta, direttamente, ovvero per il tramite della Società MILL HILL INVESTMENTS N.V, ovvero della Salomoni, dal Garilli che l'ha poi ceduta alla Società Italiana Srl il 28 ottobre 2011, acquisendo, però, il pegno sul 25% delle azioni rappresentanti il capitale sociale. La Italiana Srl il 18 gennaio 2012 ha rinunciato al diritto di sottoscrivere l'aumento di capitale sociale, resosi necessario in seguito all'azzeramento dello stesso per la copertura delle perdite maturate al 30 novembre 2011, e a essa è succeduta la Salomoni, che ha sottoscritto l'aumento di capitale e ha mantenuto la proprietà dell'intero pacchetto azionario fino alla data del fallimento. La Società MILL HILL INVESTMENTS N.V. con sede in Rotterdam (Paesi Bassi) fa parte del gruppo Camuzzi-CAMFIN, a capo del quale è il Garilli. La Salomoni è la madre del Garilli, come riferito dal Collegio Sindacale in un atto del 16 gennaio 2012 diretto all'assemblea degli azionisti; lo stretto legame professionale esistente tra il Garilli e la Salomoni è comunque desumibile dall'analisi della struttura del gruppo PARGA-GARILLI, a capo del quale vi è per l'appunto il Garilli, e del quale fanno parte, tra le altre, la holding PARGA Srl e la Società Camuzzi Spa; nel consiglio d'amministrazione di PARGA Srl, il cui capitale sociale appartiene al Garilli per l'82,93%, entrambi siedono in qualità di consiglieri delegati; gli stessi, poi, sono anche soci amministratori della PARGA Società semplice, che ha come oggetto sociale l'amministrazione di partecipazioni in Società di qualunque tipo e oggetto, il primo con una quota del 98,94% e la seconda la residua quota dell'1,06%. La Italiana Srl, socio unico dal 28 ottobre 2011 al 18 gennaio 2012, ha nominato amministratore unico Vladimiro Covili Faggioli, in carica dal 7 novembre 2011 al 12 dicembre 2011 in seno al FC Piacenza Spa; la stessa Italiana Srl, come riferito dal Garilli al consiglio d'amministrazione della FC Piacenza Spa nella seduta del 25 ottobre 2011, aveva presentato un'offerta per l'acquisto, al prezzo di euro 1.550.000,00 dell'intero capitale sociale, di cui 200.000,00 per il capitale sociale ed euro 1.350.000,00 quale prima tranche di parziale rimborso del finanziamento soci; il corrispettivo avrebbe dovuto essere stato pagato in nove rate mensili da euro 100.000,00 ciascuna e mediante una rata finale di euro 650.000,00 entro il 30 settembre 2012; l'acquirente si sarebbe, altresì, impegnato a liberare il socio cedente Fabrizio Garilli dalla garanzia fideiussoria di euro 600.000,00 rilasciata alla F.I.G.C. per la stagione 2011/2012 e a costituire in pegno in favore del medesimo Garilli 50.000,00 azioni della Società del valore di 1 euro ciascuna, prevedendo che il diritto di voto in esse incorporato spettasse a quest'ultimo; ulteriori impegni di Italiana Srl sarebbero stati quelli di effettuare un aumento di capitale non inferiore ad euro 2.500.000,00, di farsi carico delle spese di gestione per la stagione 2011/12, di valorizzare e investire nel settore giovanile, di proseguire nell'attività di ristrutturazione della prima squadra del settore giovanile e, inoltre, di effettuare un ulteriore aumento di capitale per una somma compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro al fine dì consentire al Piacenza Football Club Spa di aspirare alla promozione in serie B. La Italiana Srl dispone di un capitale sociale di euro 10.000,00. Interamente sottoscritto e versato e ripartito tra Nicolò Amato, possessore di una quota del 34%, Marco Gianfranceschi, possessore di una quota del 33%, consigliere d'amministrazione, amministratore delegato del sodalizio e dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, il Mayta Abdalla, possessore di una quota del 17% e consigliere d'amministrazione, e Stefano Ricciardi possessore di una quota del 16%, presidente del Consiglio d’Amministrazione e dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Dall'ultimo bilancio disponibile al 31 dicembre 2009 si evince che la Società aveva un attivo di euro 9.847,00, costituito per la gran parte da disponibilità di liquido ammontanti ad euro 8.500,00, un patrimonio netto di euro 9.700,00 e ha conseguito una perdita di euro 300,00. In base a quanto appreso da un'intervista rilasciata da Nicolò Amato, socio di maggioranza, agli organi di stampa, la Italiana Srl era una Società originariamente sorta per avviare un'attività commerciale di esportazione di farmaci in Medio Oriente, che poi non si è sviluppata; per tale motivo già a fine 2010 l’ Amato aveva manifestato la sua intenzione di cedere le quote societarie; secondo l'articolista, la Italiana era a capo di una cordata capitanata da Vladimiro Covili Faggioli, creata per rilevare il Piacenza Football Club Spa; di questa cordata avrebbero fatto parte altri soggetti dei quali non vi è però traccia nella documentazione in atti. La Italiana Srl, al momento dell'acquisto dell'intero pacchetto azionario del FC Piacenza Spa dal precedente socio unico Fabrizio Garilli si era impegnata a corrispondere a quest'ultimo 9 rate mensili da euro 100.000,00 e una rata finale di euro 650.000,00 con scadenza 30 settembre 2012, dei quali euro 200.000,00 si riferivano all'acquisto delle azioni ed euro 1.350.000,00 al parziale rimborso di un finanziamento soci di euro 1.600.000,00 effettuato dal Sig. Garilli nel precedente esercizio e appostato nel bilancio della Società al 30 giugno 2011. La Italiana Srl aveva successivamente rinunciato a tale finanziamento ai fini della copertura della perdita di euro 1.928.401,00 maturata il 30 novembre 2011 dalla Società FC Piacenza Spa. La Italiana Srl aveva, inoltre, in base a quanto emerso dall'indagine svolta in relazione al procedimento 321 2011/12 avviato dalla Procura federale, a lungo trattato l'acquisto della Società Piacenza Football Club Spa con Fabrìzio Garilli e Maurizio Riccardi, risalendo i contatti tra le parti al luglio 2011 ed essendosi la cessione perfezionata il 28 ottobre 2011; la stessa ITALIANA Srl aveva, inoltre, esercitato una notevole influenza nella gestione tecnico-sportiva della Società durante la stagione sportiva 2011/12; tale assunto è confermato dalla circostanza per cui il Garilli, che durante le trattative per la cessione era socio unico e presidente del Consiglio d’Amministrazione del Piacenza Football Club Spa, nella fase estiva del calcio mercato della medesima stagione sportiva e ai fini del rafforzamento dei quadri tecnici della squadra, si era avvalso della collaborazione di Luigi Gallo, peraltro inibito fino al 7 febbraio 2013, il quale operava contemporaneamente come "consulente sportivo" di Marco Gianfranceschi nella trattativa per l'acquisto della partecipazione nel Piacenza Football Club Spa; il Gianfranceschi, a sua volta, agiva in rappresentanza della Italiana Srl; da tale circostanza si deduce che quest'ultima aveva fortemente influenzato la gestione del Piacenza Football Club Spa, fin dall'avvio della stagione sportiva 2011/12. La Italiana Srl ha mantenuto la proprietà del Piacenza Football Club Spa per un breve periodo e non ha tenuto fede agli impegni assunti per una consistente ricapitalizzazione della Società acquisita; ciò, di conseguenza, ha indotto il Garilli a riprendere in mano le redini della gestione per scongiurare il pericolo del fallimento del sodalizio, palesatesi già a dicembre 2011 con la presentazione della relativa istanza da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza; il Piacenza Football Club Spa, del resto, già il 30 novembre 2011 aveva contabilizzato una perdita di periodo superiore a due milioni di euro; dopo poco più di due mesi dall'acquisto del pacchetto azionario, infatti, la Italiana Srl è subentrata in qualità di socio unico del Piacenza Football Club Spa, Fernanda Salomoni, madre del Garilli. Riguardo alla situazione economica e patrimoniale si osserva che, dall'esame dei bilanci ufficiali della Piacenza Football Club Spa, al 30 giugno 2009, al 30 giugno 2010 e al 30 giugno 2011, dei bilanci semestrali intermedi al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 e di una situazione patrimoniale al 30 novembre 2011 è emerso che il sodalizio ha sempre chiuso gli esercizi con pesanti perdite (euro 3.950.161,00 nel 2009, euro 3.529.601,00 nel 2010, euro 6.865.175,00 nel 2011 ed euro 2.202.799,00 al 30 novembre 2011, pochi mesi prima che ne venisse decretato il fallimento) a causa di un profondo e strutturale squilibrio economico nel rapporto costi/ricavi; la Società, infatti, ha sempre realizzato un valore della produzione insufficiente a coprire i costi d'esercizio. La gestione caratteristica, poi, più che dalle entrate ordinarie è stata sempre ampiamente sostenuta dai ricavi diversi, che nel 2009 (euro 8.326.242,00), nel 2010 (euro 5.296,000) e al 30 novembre 2011 (euro 1.051.321,00) sono stati in larga parte originati dal saldo positivo della campagna acquisti/cessioni, ossia dagli introiti originati dall'alienazione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori in rosa. I dati contabili hanno evidenziato che il Piacenza Football Club Spa era incapace di generare la liquidità necessaria a sostenere le esigenze di cassa attraverso la gestione caratteristica, nonostante i consistenti saldi attivi prodotti dalla cessione dei calciatori in rosa e che, pertanto, il suo fabbisogno di liquidità è stato costantemente alimentato dal credito bancario cresciuto da euro 801.627 nel 2009 ad euro 7.380.527 nel 2010, attestatesi ad euro 1.397.139,00 e nuovamente aumentato ad euro 2.720.221,00 al 30 novembre 2011. Il deficit patrimoniale strutturale del Piacenza Football Club Spa è stato sempre colmato dagli interventi del Garilli, il cui apporto, sostanziatesi anche con un finanziamento soci di euro 1.600.000,00, è risultato determinante per garantire per molto tempo la continuità aziendale; i versamenti a copertura perdite sono stati pari ad euro 313.983,00 nel 2009, ad euro 3.769.174,00 nel 2010 e ad euro 6.939.573,00 nel 2011, ed hanno consentito al sodalizio fino al 2011 di registrare un Patrimonio Netto positivo (euro 688.300,00 nel 2009, euro 439.573,00 nel 2010 ed euro 274.398 nel 2011); anche la perdita in corso di formazione di euro 2.202,799,00 maturata al 30 novembre 2011, che aveva determinato un patrimonio netto negativo per euro 1.928.401,00, era stata coperta con un'operazione straordinaria sul capitale sociale (poi ricostituito ad euro 200.000,00) effettuata contestualmente al riacquisto dell'intero pacchetto azionario da parte della famiglia Garilli, per il tramite della Salomoni, madre del Garilli; infatti, dopo la copertura di parte della perdita da parte del socio unico Italiana Srl (subentrato a fine ottobre 2011 al Garilli) mediante utilizzo delle riserve esistenti, pari ad euro 74.938,00, e rinuncia a un finanziamento soci di euro 1.600.000,00 già iscritto a bilancio (tale finanziamento era stato effettuato dal precedente socio unico Garilli ed era stato trasferito a Italiana Srl all'atto dell'acquisto del pacchetto azionario da parte di quest'ultima; Italiana Srl si era contestualmente impegnata a rimborsare a rate al Garilli euro 1.350.000,00 della complessiva somma di euro 1.600.000,00), la Salomoni, mediante rinuncia e annullamento per euro 528.000,00 del credito vantato nei confronti della Società di complessivi euro 1.413.459,70, aveva sottoscritto l'intero capitale sociale; la residua perdita di euro 328.000.00 maturata al 30 novembre 2011 era stata, infine, coperta mediante riduzione di tale capitale da euro 528.000,00 ad euro 200.000,00; il credito vantato dalla Salomoni, era sorto nei confronti della Società Piacenza Football Club Spa in seguito all'acquisto dalla Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia Spa di un credito di euro 1.413.459,70, che nella situazione patrimoniale al 30 novembre 2011 era appostato alla voce "debiti verso Banche"; una volta sottoscritto il capitale sociale di euro 528.401,00, poi ridotto ad euro 200.000,00 per effetto della copertura della residua perdita esistente, la Salomoni aveva rinunciato al credito di euro 885.058,70 rimasto e aveva destinato tali fondi a "riserva copertura perdite futuro aumento di capitale"; in questa circostanza nessun ulteriore supporto economico è stato fornito dalla nuova proprietà. Il Piacenza Football Club Spa manifestava una cronica incapacità di generare cassa per far fronte alle esigenze finanziarie contingenti, conseguenza diretta di una gestione caratteristica deficitaria a causa di uno strutturale squilibrio tra costi e ricavi, nonché la necessità di un costante e consistente apporto di mezzi freschi da parte della proprietà per garantire la continuità aziendale e colmare il deficit patrimoniale che di anno in anno era generato dalla gestione economica: la perdita di periodo dei primi cinque mesi dell'esercizio 2011/2012, maturata il 30 novembre 2011 e ammontante ad euro 2.202.799, lasciava presagire una chiusura al 30 giugno con un risultato ancor più negativo, stante l'esiguità del valore della produzione (euro 1.451.185) in proporzione a quello realizzato il 30 giugno 2011 (euro 6.729.295) e la non proporzionale contrazione dei costi di produzione (euro 3.616.928) rispetto a quelli contabilizzati al 30 giugno 2011 (euro 12.661.705,00). Il rapporto tra le due entità era pari al 40,12% al 30 novembre 2011, contro il 59,48% registrato il 30 giugno 2011, con un bilancio che si era in ogni caso chiuso con la pesante perdita di euro 6.865.175,00. La situazione economica del Piacenza Football Club s.p.a era ulteriormente aggravata dai contenziosi ai quali la medesima era esposta per effetto di due accertamenti effettuati dall'Agenzia delle Entrate di Piacenza per gli anni 2006 e 2007 per euro 428.000,00 per mancata esecuzione e omesso versamento di ritenute su compensi corrisposti a Società che l'avevano assistita nell'ingaggio/trasferimento/rinnovo contrattuale di giocatori e della verifica fiscale iniziata nell'aprile 2011 (si veda al riguardo la nota integrativa alla situazione patrimoniale al 30 novembre 2011), nonché del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto dall'Avv. Pilla per euro 1.000.000,00 per un compenso professionale maturato nei confronti della Società. Già il 9 dicembre 2011 la Procura della Repubblica di Piacenza aveva presentato istanza di fallimento della Società, avendone rilevato il grave stato di insolvenza; il 21 dicembre 2011, data di fissazione della prima udienza, il Tribunale aveva disposto un primo rinvio al 1° febbraio 2012 e, successivamente, aveva disposto un ulteriore rinvio al 21 marzo 2012; dall'istanza di fallimento era emersa un'esposizione debitoria complessiva in capo al Piacenza Football Club s.p.a pari ad euro 8.100.000,00. Riguardo alla gestione della Società, nella relazione ispettiva del 27 gennaio 2010 gli ispettori della CO.VI.SO.C. hanno acquisito copia del verbale della riunione del Collegio Sindacale, successiva alla precedente ispezione tenutasi il 5 novembre 2009, nel quale i sindaci evidenziavano l'omissione da parte del Piacenza Football Club s.p.a del versamento IVA relativo al mese di settembre 2009 per un importo di euro 299.279,34; hanno accertato che gli ultimi stipendi corrisposti ai dipendenti risalivano al settembre 2009 e che, pertanto, la Società era in arretrato per le mensilità successive, che erano stati pagati i contributi ENPALS fino a dicembre 2009, ma la Società aveva chiesto la rateizzazione per quelli inerenti ai mesi di luglio, agosto e settembre 2009; hanno accertato che la Società non aveva effettuato i versamenti periodici IVA relativi a partire dal mese di aprile 2009 per un totale di euro 887.853,85 comprensivo degli interessi e della sanzioni calcolate fino al 31 dicembre 2009; hanno accertato che il parametro Valore della Produzione/Debiti Finanziari (VP/DF) calcolato ai sensi dell'art. 85, lett. A) par. VIII, punto 3 delle N.O.I.F. al 30 settembre 2009 era pari a 0,911 (Valore della Produzione pari ad euro 6.432.426,00 e Debiti Finanziari pari ad euro 7.047.535,00); che la Società presentava un'eccedenza d'indebitamento pari ad euro 5.212.556,14; che il bilancio chiuso il 30 giugno 2009 e approvato il 27 ottobre 2009 presentava una perdita di euro 3.950.161,00, coperta con l'integrale utilizzo delle riserve esistenti e l'abbattimento di parte del capitale sociale. Hanno accertato che la perdita emergente da una situazione contabile al 27 gennaio 2010 era pari ad euro 1.258.385,62 e che il socio Garilli aveva rinunciato a un finanziamento soci di euro 950.000,00, iscritto come sopravvenienza attiva straordinaria; secondo gli ispettori tale posta avrebbe dovuto però avere riflessi solo sui conti di Stato Patrimoniale e non influenzare anche positivamente il risultato economico, venendo così la perdita di periodo gravata di tale ulteriore importo; hanno ipotizzato che la perdita risultante dalla situazione semestrale al 31 dicembre 2009 sarebbe stata superiore al valore del patrimonio netto della Società. Nella relazione ispettiva del 19 maggio 2010 gli ispettori della CO.VI.SO.C. hanno accertato che la perdita in corso di formazione emergente da una situazione contabile provvisoria al 31 marzo 2010 era pari ad euro 6.300.000,00; il deficit finanziario di euro 3.000.000,00 rispetto alle disponibilità liquido preventivate era imputabile ai mancati apporti di capitale da parte dei soci; hanno accertato che gli ultimi stipendi integralmente pagati risalivano a dicembre 2009 e ne erano stati corrisposti alcuni di gennaio e febbraio 2010; il debito verso i tesserati al 30 aprile 2010 ammontava ad euro 1.256.834,54; i contributi ENPALS erano stati versati regolarmente fino al mese di aprile 2010, così come anche le rate scadute del debito ENPALS pregresso (relativo ai mesi di luglio, agosto e settembre 2009) come attestato dal Collegio Sindacale; hanno accertato che la Società non aveva effettuato i versamenti periodici IVA a partire dalle liquidazioni a debito relative al mese di aprile 2009, che il relativo debito ammontava a complessivi euro 1.448.344,98 e che i pagamenti dei premi INAIL erano stati effettuati regolarmente fino a maggio 2010; che il parametro Valore della Produzione/Debiti Finanziari (VP/DF) calcolato ai sensi dell'ari 85, lett A) par. VIII, punto 3 delle N.O.I.F. al 31 dicembre 2009 era pari ad 0,943 (Valore della Produzione pari a euro 6.650.733,00 e Debiti Finanziari pari ad euro 7.052.774,00) ed era conforme a quello calcolato dalla Società; che la Società presentava un'eccedenza di indebitamento pari ad euro 5.152.564,00 e che, da una bozza loro consegnata al 31 marzo 2010, ma non ancora inviata alla CO.VI.SO.C, il parametro Valore della Produzione/Debiti Finanziari (VP/DF) alla medesima data era pari a 1,041 e l'eccedenza di indebitamento pari a euro 4.932.322,00; che il Consiglio d'Amministrazione della Società il 30 marzo 2010 aveva approvato la semestrale al 31 dicembre 2009 che evidenziava una perdita di euro 3.769.174,00, la quale determinava un patrimonio netto negativo per euro 2.019.174,00; che la perdita risultante da una situazione contabile al 31 marzo 2010 era pari ad euro 6.268.372,54 e il patrimonio netto negativo per euro 4.518.373,00; che la perdita al 31 marzo 2010 era dovuta a un deficit strutturale che caratterizzava la Società con una differenza tra valore e costi della produzione negativa per euro 6.406.642,31, aggravata dalla mancata contabilizzazione di plusvalenze significative; che alla Società erano applicabili le disposizioni di cui all'art. 2447 del codice civile essendo il patrimonio netto negativo e che l'assemblea dei soci per prendere gli opportuni provvedimenti non era ancora stata convocata. Nella relazione ispettiva del 25 novembre 2010 gli ispettori della CO.VI.SO.C. hanno verificato che il budget della Società per la stagione sportiva 2010/11 prevedeva una perdita complessiva d'esercizio di euro 2.637.285,00, dei quali euro 75.141,00 riferiti al primo semestre (luglio-dicembre 2010) e il residuo nel secondo semestre (gennaio-giugno 2011); la Società, però, alla data della verifica, aveva consuntivato una maggiore capitalizzazione di costi inerenti al vivaio (euro 850.000,00 rispetto agli euro 780.000,00 preventivati) legati al pagamento di compensi ad allenatori, istruttori e tecnici del settore giovanile; non aveva introitato proventi da sponsorizzazione per euro 50.000,00 rispetto a quelli preventivati e incassato proventi televisivi per circa euro 2.000.000,00 rispetto agli euro 4.500.000,00 stimati; la stessa, inoltre, non aveva realizzato le plusvalenze attese derivanti dalla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori. I costi per servizi erano cresciuti del 48,4% rispetto al budget, mentre quelli per il personale, in riduzione rispetto all'esercizio precedente e apparentemente in linea con il preventivo, erano stati gravati da ulteriori euro 600.000,00 inerenti all'utilizzo temporaneo delle prestazioni sportive di un tesserato; hanno appurato che la Società aveva effettuato i versamenti periodici IVA inerenti ai mesi di aprile, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009 per complessivi euro 896.604,83, ma non aveva effettuato quelli relativi al periodo gennaio ottobre 2010 per complessivi euro 1.279.080,23 oltre a sanzioni per euro 18.000,00 e ulteriore IVA a debito non ancora liquidata per euro 14.345,89; hanno accertato che il parametro Valore della Produzione/Debiti Finanziari (VP/DF) calcolato ai sensi dell'ari 85, lett. A) par. VIII, punto 3 delle N.O.I.F. al 31 marzo 2010 era pari a 1,041 (Valore della Produzione pari ad euro 7.309.756,96 e Debiti Finanziari pari ad euro 7.020.824,05) ed era conforme a quello calcolato dalla Società e che quest'ultima presentava un'eccedenza di indebitamento pari ad euro 4.932.322,06. Hanno accertato che il parametro Valore della Produzione/Debiti Finanziari (VP/DF) calcolato ai sensi dell'art. 85, lett. A) par. VIII, punto 3 delle N.O.I.F. al 30 giugno 2010 era pari a 1,529 (Valore della Produzione pari ad euro 11.285.882,00 e Debiti Finanziari par ad euro 7.379.624,00) e che la Società presentava un'eccedenza di indebitamento pari ad euro 4.155.086,29; hanno rimarcato che tali valori erano al di sotto della soglia minima fissata, a decorrere dal 15 maggio 2010, in 4 unità di valore della produzione per ogni unità di debito finanziario, evidenziando la Società un eccessivo ricorso all'indebitamento bancario; hanno accertato che il rapporto tra Patrimonio Netto Contabile e l'Attivo Patrimoniale (P/A) al 30 giugno 2010 era pari a 0,021 ed era conforme a quello comunicato dalla Società; il Patrimonio Netto Contabile ammontava, infatti, ad euro 439.573,00 e l'Attivo Patrimoniale ad euro 20.479.369,00; tale rapporto era il sintomo inequivocabile di una situazione di sottocapitalizzazione patrimoniale; hanno visionato una situazione contabile provvisoria, priva delle scritture di rettifica, al 25 novembre 2010 dalla quale era emersa una perdita di periodo di euro 958.329,00 e un Patrimonio Netto negativo per euro 68.746,00; hanno rimarcato il consistente apporto del socio unico Garilli, che, rispetto alla precedente ispezione, era ammontato ad euro 2.669.174,00 (dei quali euro 2.219.174,00 versati il 15 giugno 2010 ed euro 450.000,00 versati il 19 ottobre 2010); hanno, infine, evidenziato che dalle risorse finanziarie immesse dalla proprietà dipendevano gli assetti patrimoniali del sodalizio, come anche previsto in sede di redazione dei budget societari. Nella relazione ispettiva del 19 aprile 2011 gli ispettori della CO.VI.SO.C. hanno analizzato il rendiconto finanziario e il budget per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2010 che, in particolare, avevano evidenziato una perdita di euro 3.492.011,00 dovuta alla maggiore perdita di periodo rispetto al budget; un incremento dei debiti tributari di euro 1.221.251,00 per il ritardato versamento dell'IVA; versamenti in conto copertura perdite da parte del socio per euro 1.800.000,000. Hanno accertato che gli stipendi ai tesserati erano stati corrisposti fino al mese di dicembre 2010 e, parzialmente, per i mesi di gennaio e febbraio 2010; hanno appurato che la Società con ravvedimento operoso aveva rateizzato in nove mensilità il debito IVA di euro 1.279.080,23 relativo al periodo gennaio-ottobre 2010 e aveva pagato le prime due rate; non aveva, invece, provveduto al versamento IVA relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2011 per complessivi euro 396.986,79; hanno accertato che il parametro Valore della Produzione/Debiti Finanziari (VP/DF) calcolato ai sensi dell'art 85, lett. A) par. VIII, punto 3 delle N.O.I.F. al 30 settembre 2010 era pari a 1,643 (Valore della Produzione pari ad euro 12.084.352,00 e Debiti Finanziari pari ad euro 7.355.371,00) e che la Società presentava un'eccedenza di indebitamento pari ad euro 3.902.699,00; hanno accertato che il parametro Valore della Produzione/Debiti Finanziari (VP/DF) calcolato ai sensi dell'art. 85, lett. A) par. VIII, punto 3 delle N.O.I.F. al 30 giugno 2010 era pari a 1,477 (Valore della Produzione pari ad euro 11.771.232,00 e Debiti Finanziari pari ad euro 7.971.339,00) e che la Società presentava un'eccedenza di indebitamento pari ad euro 4.608.129,86; che la differenza tra il valore della produzione contabilizzato il 30 settembre 2010 e quello al 31 dicembre 2010 era principalmente da imputare alla voce "proventi da cessione diritti televisivi", che il 30 settembre 2010 era stata pari ad euro 4.780.133,00 e il 31/12/2010, si era attestata su euro 4.329.337,00; hanno accertato che il rapporto tra Patrimonio Netto Contabile e l'Attivo Patrimoniale (P/A) al 30 dicembre 2010 era pari a -0,207. Il Patrimonio Netto Contabile era, infatti, negativo per euro 2.677.579,00 e l'Attivo Patrimoniale era pari ad euro 12.945.618,00; hanno, infine, accertato che la relazione semestrale della Società chiudeva con una perdita di euro 3.567.152,00 e un patrimonio netto negativo per euro 2.677.579,00; che il socio unico Garilli il 9 febbraio 2011 aveva rinunciato irrevocabilmente e definitivamente al finanziamento di euro 600.000,00 effettuato lo stesso giorno; che il 28 febbraio 2011 l'assemblea dei soci aveva deliberato di coprire la perdita al 31 dicembre 2010 mediante la ricostituzione del capitale sociale, stabilendo che l'aumento di tale capitale avrebbe dovuto essere interamente sottoscritto entro il 29 giugno 2011 e che, diversamente, la Società avrebbe dovuto essere considerata sciolta e messa in liquidazione. Nella relazione ispettiva del 16 marzo 2012 gli ispettori della CO.VI.SO.C. hanno appurato che il consiglio d'amministrazione, analizzando una situazione economico-patrimoniale dall'1 luglio 2011 al 30 settembre 2011, nella seduta del 7 novembre 2011 aveva evidenziato la maturazione di una perdita di periodo di euro 677.306,56; che i Sindaci della Società nel verbale dei 16 dicembre 2011 avevano attestato che il 9 dicembre 2011 la Procura della Repubblica di Piacenza aveva presentato istanza di fallimento della Società; hanno appurato che il Collegio Sindacale nella relazione all'assemblea straordinaria del 16 gennaio 2012 aveva evidenziato l'adozione d'iniziative tese alla riduzione del disavanzo economico e patrimoniale; hanno accertato che il 14 dicembre 2011 la Società e i suoi tesserati (tranne alcuni) avevano siglato un accordo per il pagamento rateale degli stipendi maturati e non corrisposti sino al 30 novembre 2011; che anche per i non aderenti all'accordo sembrava essere di fatto avvenuta la rateizzazione dei compensi; che l'intesa prevedeva il pagamento in 4 rate scadenti il 15 dicembre 2011, il 20 gennaio 2012, il 20 febbraio 2012 e il 20 marzo 2012; che alla data della verifica risultavano essere state definite le retribuzioni ai tesserati fino a novembre 2011 e corrisposte tre rate, la prima delle quali versata direttamente dal Garilli (gli ispettori non avevano trovato le quietanze dei calciatori, ma avevano acquisito copia degli assegni all'uopo emessi); hanno acclarato che la Società aveva completato il pagamento rateale per il debito IVA inerente al 2010 di complessivi euro 1.279.080,23 (l'ultima rata era stata corrisposta all'Erario il 16 novembre 2011); hanno appurato che la Società non aveva mai versato gli importi dovuti per le liquidazioni IVA mensili del 2011 e fino al mese di febbraio 2012 e aveva, pertanto, maturato un debito, al netto di eventuali sanzioni, di complessivi euro 861.528,87; che il sodalizio aveva provveduto al pagamento tardivo, ma con ravvedimento, delle ultime due rate del debito per contributi in favore dell'ENPALS relativo ai mesi di luglio, agosto e settembre 2009 e che aveva chiesto e ottenuto la rateizzacene del debito verso l'ENPALS relativo al periodo ottobre 2011-gennaio 2012 per complessivi euro 155.553,17 (la prima rata sarebbe scaduta il 30 aprile 2012); che il rapporto tra Patrimonio Netto Contabile e l'Attivo Patrimoniale (parametro P/A) al 30 giugno 2011 era pari a 0,147; che il rapporto tra Ricavi e Indebitamento (parametro R/l) al 30 settembre 2011 era pari a 0,719 e che la Società presentava un'eccedenza di indebitamento di euro 3.326.585,00; hanno accertato che il bilancio al 30 giugno 2011 era stato approvato il 7 novembre 2011 e aveva chiuso con un perdita di euro 6.865.175,00 interamente ripianata in pari data con l'utilizzo della "Riserva Copertura Perdite" e un Patrimonio Netto di euro 274.938,00; hanno rilevato che il 9 dicembre 2011 il Procuratore della Repubblica di Piacenza aveva richiesto il fallimento della Società, avendone rilevato il grave stato di insolvenza; che il 21 dicembre 2011, data di fissazione della prima udienza, il Tribunale aveva disposto un primo rinvio all'1 febbraio 2012 e, successivamente aveva disposto un ulteriore rinvio al 21 marzo 2012; che dall'istanza di fallimento era emersa un'esposizione debitoria complessiva in capo alla Piacenza Football Club Spa. pari ad euro 8.100.000,00; hanno evidenziato che dalle osservazioni del Collegio Sindacale all'assemblea straordinaria del 18 gennaio 2012 si era appreso che, in merito al contenzioso in corso riguardante il trasferimento del calciatore Kharja, il giudice aveva concesso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo notificato dall'avv. Pilla, creditore della Società per euro 1.048.000,00; che i Sindaci avevano, altresì, sottolineato che tale decreto ingiuntivo era stato opposto dalla Società e che tale opposizione appariva fondata sulla base di un parere espresso dal prof. Giulio Andreani e confermato dal prof. Franco Maccabruni; che su tale vicenda il Collegio Sindacale aveva manifestato alcune perplessità, soprattutto in merito al mancato appostamento a bilancio di un fondo rischi, in ragione del fatto che l'avv. Pilla, in seguito all'ottenimento della provvisoria esecutorietà, aveva effettuato un pignoramento presso terzi; hanno esaminato una situazione contabile al 15 marzo 2012 prodotta dalla Società, che evidenziava una perdita di periodo di euro 1.250.270,00; hanno proceduto a verificare i compensi corrisposti per prestazioni rese alla Società da procuratori sportivi, accertando che dall'ultima verifica non erano pervenute fatture di procuratori italiani o stranieri, ma che era ancora presente un'esposizione debitoria pari ad euro 200.000,00 nei confronti di procuratori (euro 184.000,00 verso procuratori italiani inerenti alla stagione2010/11 ed euro 16.000,00 verso un procuratore straniero, inerenti alla stagione 2007/08); che erano, inoltre, pendenti tre accertamenti notificati il 18 luglio 2011, per euro 515.000,00, il 28 luglio 2011 per euro 55.000,00 e il 3 agosto 2011 per sanzioni pari a euro 51.300,00 in relazione ai quali la Società aveva incaricato lo Studio Carbone di Milano di presentare ricorso; hanno accertato che la Società durante la campagna trasferimenti relativa alla stagione 2011/12 aveva maturato plusvalenze per euro 1.051.321,39 in seguito alla cessione dei calciatori Bianchi, Calderoni e Piccolo; hanno acclarato che il Collegio Sindacale non aveva segnalato fatti particolari; hanno appurato che nel bimestre luglio 2011-agosto 2011 la Società aveva maturato un utile di periodo di euro 248.000,00 circa, che appariva in ogni caso poco rilevante in relazione al breve lasso di tempo preso in esame. Gli organi di Giustizia Sportiva tra il 12 febbraio 2012 e il 10 gennaio 2013 hanno comminato sanzioni al Piacenza Football Club Spa, ai suoi amministratori unici Vladimiro Covili Faggioli e Fabrizio Garilli, al suo amministratore delegato e legale rappresentante Maurizio Riccardi, per violazioni disciplinari compiute nei periodi in cui gestivano il sodalizio, ed inerenti alla sfera amministrativa, contabile e finanziaria (tra le quali il mancato pagamento di emolumenti ai tesserati, ritenute IRPEF e contributi ENPALS). In particolare le decisioni sono state assunte nel Comunicato Ufficiale n, 61/CDN del 12 febbraio 2012, con il quale la Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. in data 9 febbraio 2012, visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 24 gennaio 2012 nei confronti di Covili Faggioli amministratore delegato e legale rappresentante della Società Piacenza Spa dal 7 novembre 2011) per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo IV, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti dell'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale e inoltre per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo V), per la mancata attestazione agli Organi federali competenti dell'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale. Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 24 gennaio 2012 nei confronti della Società FC Piacenza Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali, ha sanzionato il Covili Faggioli, amministratore unico e legale rappresentante del sodalizio il 14 novembre 2011, giorno di scadenza dell'invio delle previste comunicazioni, con l'inibizione di tre mesi; ha, altresì, sanzionato la Società FC Piacenza Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con la penalizzazione di 2 punti da scontarsi nella stagione sportiva 2011/12. Nel Comunicato Ufficiale n. 83/CDN del 12 aprile 2012 con il quale la Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. in data 12 aprile 2012, visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 26 marzo 2012 nei confronti del Garilli (amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della Società FC Piacenza Spa) per rispondere: della violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F., per non avere documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale; della violazione prevista e punita dall'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV), delle N.O.I.F., per non avere utilizzato il bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento di parte degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011; della violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F., per non avere documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale; visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 26 marzo 2012 nei confronti di Claudio Molinari (direttore generale e legale rappresentante della Società FC Piacenza Spa ) per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F,, per non avere documentato agli organi federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale; della violazione prevista e punita dall'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV), delle N.O.I.F., per non avere utilizzato il bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento di parte degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011; della violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F., per non avere documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale; visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 26 marzo 2012 nei confronti della Società FC Piacenza Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali pro tempore; tenuto conto dell'istanza di patteggiamento presentata dalla Società FC Piacenza Spa, ai sensi dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, ha sanzionato quest'ultima con la penalizzazione di 3 punti da scontarsi nella stagione 2011/12 e con l'ammenda di euro 3.000,00; ha sanzionato il Garilli con l'inibizione di 6 mesi. Nel Comunicato Ufficiale n. 57/CDN del 10 gennaio 2013 con il quale la Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. in data 10 gennaio 2013, avendo visto il deferimento disposto dalla Procura federale il 23 luglio 2012 nei confronti del Garilli (all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società FC Piacenza Spa ), del Riccardi (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società FC Piacenza Spa) e di Luigi Gallo (all'epoca dei fatti e alla data del provvedimento soggetto inibito per l'ordinamento federale), aveva ritenuto responsabili tali soggetti delle condotte loro ascritte e aveva condannato il Garilli all'inibizione di 8 mesi, il Riccardi all'inibizione di 8 mesi e il Gallo all'inibizione di 3 anni; il procedimento avviato dalla Procura federale e sfociato nel provvedimento de quo era stato originato dal comportamento dell'amministratore delegato della Società FC Piacenza Spa Riccardi, che si era avvalso del Gallo, soggetto inibito fino al 17 febbraio 2013, sia come intermediario per un'eventuale cessione della Società, sia quale consulente di mercato; il Garilli e il Riccardi erano stati, pertanto, deferiti per la violazione dell'art. 1, comma 1, e dell'ari 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e il Gallo per la violazione dell'art. 1, commi 1 e 5, e dell'art. 10, comma 1 del codice di Giustizia Sportiva; dall'esito delle indagini era, infatti, emerso che nel luglio 2011 il Sig. Garilli, socio unico e presidente del Consiglio di Amministrazione della Società FC Piacenza s.p.a e Maurizio Piccarci, amministratore delegato della medesima, avevano intavolato una trattativa per la cessione, poi perfezionata a fine ottobre 2011, delle partecipazioni societarie con Marco Gianfranceschi con Luigi Gallo; quest'ultimo era stato inibito per due anni, fino al 17 febbraio 2013, dalla Commissione Disciplinare Nazionale attraverso il Comunicato Ufficiale n. 58 del 17 febbraio 2011 e, ciononostante, aveva partecipato alle riunioni per l’'acquisto del pacchetto azionario del della Società FC Piacenza s.p.a in qualità di "consulente sportivo" dell'avv. Marco Gianfranceschi, che agiva in rappresentanza della Società Italiana Srl, il GALLO, inoltre, aveva agito come consulente di mercato della Società anche durante la sessione estiva della campagna trasferimenti, in una fase, in cui socio unico e presidente del Consiglio di Amministrazione della Società era ancora il Garilli, e come soggetto funzionale alla strategia di rafforzamento dei quadri tecnici del della Società FC Piacenza Spa. Risulta inoltre pendente il procedimento 518 pf 2011/12, che coinvolge la Società FC Piacenza s.p.a che ha ad oggetto ipotesi di reato, inerenti all'utilizzo e all'emissione di fatture per operazioni mai effettuate, riguardanti dirigenti della Società e agenti di calciatori, nonché ipotesi di violazioni del regolamento agenti relativa alla sottoscrizione e al deposito di contratti di mandato posti in essere da agenti di calciatori e da calciatori. Ciò rilevato in fatto, osserva in diritto la Commissione che l'art. 21, comma 2, delle NOIF prevede che non possono essere dirigenti né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. "gli amministratori in carica e quelli in carica nel precedente biennio al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento". Come affermato dalla Corte Federale nel parere interpretativo (C.U. n. 21 CF del 28 giugno 2007), la preclusione di cui all'articolo 21, comma 3, delle NOIF non può essere ritenuta automatica nel semplice caso di dichiarazione di fallimento della Società sportiva di cui si è amministratori e che la stessa preclusione presuppone l'accertamento di profili di colpa dell'amministratore. Inoltre, in conformità al medesimo parere, va considerato che, nell'accertamento dei profili di colpa dell'amministratore, non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova, con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente riguardare anche la scorrettezza di comportamenti, anche sotto il profilo sportivo, nella gestione della Società. Come pure affermato dalla Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 44 CGF del 20 settembre 2011) va pure considerata la responsabilità anche degli amministratori privi di deleghe, poiché "non vi è dubbio, allora, che in capo a tutti gli amministratori, pur con posizioni indubbiamente differenziate in ragione della presenza o mancanza di poteri operativi, gravava comunque un generalizzato dovere di vigilanza, la cui colpevole omissione integra una responsabilità per fatto proprio e non oggettiva o per fatto del terzo". Va in questa sede ribadito che l’intento del legislatore federale è quello di punire la colposa gestione e amministrazione delle Società calcistiche che possa condurre a dissesti finanziari e al fallimento, indipendentemente da ogni intento doloso fraudolento che, come nel caso in esame, può del tutto mancare, o anche in presenza di un impegno personale nel tentativo di ripianare il dissesto provocato anche con patrimoni personali, come avvenuto nel caso del Garilli qui esaminato. Orbene, sulla base di detti principi di diritto, va considerato che la documentazione in atti è idonea a far ritenere che nella specie tutti gli incolpati, in ragione delle loro specifiche cariche e competenze, hanno svolto effettive funzioni gestionali nell'ambito societario, proprio nel biennio antecedente il fallimento della Società, e che hanno contribuito con i propri comportamenti alla cattiva gestione della stessa, secondo i criteri evidenziati dalle decisioni di questa stessa Commissione Disciplinare Nazionale del 20 novembre 2008 (CU n. 36 CDN).Fabrizio Garilli è da considerarsi il principale responsabile del dissesto economico finanziario che ha determinato il fallimento del FC Piacenza Spa avendo diretto il sodalizio nelle stagioni sportive 2009/10 e 2010/11, in qualità dì presidente del consiglio d'amministrazione dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, nella stagione sportiva 2011/12, in qualità di presidente del consiglio d'amministrazione dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione fino al 7 novembre 2011 e in qualità di amministratore unico dal 12 dicembre 2011 alla data del fallimento; essendone stato socio di riferimento direttamente, ovvero indirettamente per il tramite della Società MILL HILLS INVESTMENT LTD e della madre Fernanda Salomoni. Non avendo rispettato i principi di corretta gestione della Società anche ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, avendo operato in modo tale che la Società non fosse in grado di sostenersi senza il suo fondamentale apporto finanziario, venuto meno il quale il sodalizio è fallito. Il FC Piacenza Spa,infatti, presentava uno squilibrio strutturale tra costi e ricavi, con i primi che superavano ampiamente i secondi, e un persistente eccesso d'indebitamento (peraltro sempre puntualmente rilevato dalla CO.VI.SO.C. nelle periodiche ispezioni effettuate), originato dalla incapacità dell'azienda di generare adeguati flussi di cassa. Maurizio Riccardi ha contribuito significativamente al dissesto economico-finanziario che ha determinato il fallimento del FC Piacenza Spa, avendo operato in seno al sodalizio nelle stagioni sportive 2009/10, 2010/11 e 2011/12 fino al 12 dicembre 2011 in qualità di consigliere d'amministrazione e amministratore delegato, dotato di rilevanti poteri relativi alla gestione economico-finanziaria della Società, non avendo rispettato i principi di corretta gestione della Società anche ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della FIGC. Luigi Po ha contribuito al dissesto economico-finanziario che ha determinato il fallimento del FC Piacenza Spa, avendo questi operato in seno al sodalizio in qualità di consigliere d'amministrazione nelle stagioni sportive 2009/10, 2010/11 e 2011/12 fino al 2 agosto 2011 e poiché, sebbene non munito di specifiche deleghe, con il suo comportamento omissivo ha condiviso e avallato l'operato del Presidente e legale rappresentante Fabrizio Garilli, e dell'amministratore delegato Maurizio Riccardi. Vladimiro Covili Faggioli è da considerarsi corresponsabile del dissesto economico finanziario che ha determinato il fallimento del FC Piacenza Spa, avendo ricoperto la carica di amministratore unico del sodalizio dal 7 novembre 2011 al 12 dicembre 2011 e gestito direttamente l'azienda in rappresentanza del socio unico Italiana Srl senza rispettare i principi di corretta gestione della Società, anche ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, non avendo portato a compimento il piano di ricapitalizzazione e di risanamento della Società che il socio unico si era impegnato ad effettuare nel momento in cui aveva rilevato il pacchetto azionario da Fabrizio Garilli. Marco Gianfranceschi è da considerarsi corresponsabile del dissesto economico finanziario che ha determinato il fallimento del FC Piacenza Spa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, del C.G.S., essendo socio, consigliere d'amministrazione e amministratore delegato della Italiana Srl, socio unico del FC Piacenza Spa, dal 28 ottobre 2011 al 18 gennaio 2012, e non avendo in tale veste portato a compimento il piano di ricapitalizzazione e di risanamento del FC Piacenza Spa che il socio unico si era impegnato ad effettuare nel momento in cui aveva rilevato il pacchetto da Fabrizio Garilli, con ciò contribuendo ad aggravare lo stato di decozione della Società; nonché per aver omesso i doveri di controllo della corretta gestione della Società da parte dell'amministratore unico Vladimiro Covili Faggioli, avendo anzi avallato e consentito i comportamenti di quest'ultimo che hanno portato al dissesto ed al fallimento della Società. Il deferimento va conseguentemente accolto. Riguardo al trattamento sanzionatorio, in relazione alla gravità dei fatti, al ruolo avuto da ciascun deferito nella vicenda descritta, ai precedenti analoghi, si ritengono congrue le sanzioni indicate in dispositivo che tengono conto anche del documentato sforzo del Garilli nel tentativo, risultato vano, di ripianare il disavanzo societario con capitali propri e della propria famiglia, nonché degli analoghi tentativi posti in essere dal Riccardi nel proprio ruolo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento ed infligge a Garilli Fabrizio la sanzione di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi di inibizione, a Riccardi Maurizio la sanzione 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi di inibizione, a Po Luigi la sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione, a Covili Faggioli Vladimiro la sanzione di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi di inibizione, a Gianfranceschi Marco la sanzione di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi di inibizione.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it