F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021 del 02 Ottobre 2013 (47) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MEZZAROMA (Presidente della Società AC Siena Spa), Società AC SIENA Spa – (nota n. 841/87pf 13-14/SP/blp del 29.8.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021 del 02 Ottobre 2013 (47) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MEZZAROMA (Presidente della Società AC Siena Spa), Società AC SIENA Spa - (nota n. 841/87pf 13-14/SP/blp del 29.8.2013). Con atto del 29 agosto 2013 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Massimo Mezzaroma, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro tempore della Società AC Siena Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo II), lettera A), punto 1), sub a), del C.U. 167/A del 7 maggio 2013, per non aver pagato, entro il termine del 1° luglio 2013 i debiti nei confronti della FIGC, delle Leghe e delle Società affiliate alla FIGC e della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera B), punto 1) del C.U. 167/A del 7 maggio 2013, per non aver depositato, entro il termine del 25 giugno 2013, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2013 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente, nonché della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 5), del C.U. 167/A del 7 maggio 2013, per non aver depositato, entro il termine del 1° luglio 2013, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps dovuti, fino al mese di aprile 2013 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente; b) la Società AC Siena Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante pro tempore. Nei termini previsti dalla normativa federale i soggetti deferiti non hanno provveduto al deposito di memorie difensive. All’inizio della riunione odierna il Sig. Massimo Mezzaroma, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Massimo Mezzaroma, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“per il Sig. Massimo Mezzaroma, applicazione della sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 10 (dieci), tenendo conto dell’istituto della continuazione]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il procedimento é proseguito per la Società AC Siena Spa. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità della Società deferita in relazione all’illecito disciplinare ascritto, con la conseguente applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00). É comparso altresì il difensore della Società deferita, il quale ha concluso per l’irrogazione di una sanzione inferiore a quella richiesta dalla Procura federale, invocando l’istituto della continuazione. Motivi della decisione Alla luce della documentazione in atti e delle prove raccolte dalla Procura federale, tenuto anche conto del contegno processuale dei deferiti i quali, nei termini consentiti, non hanno provveduto al deposito di memorie difensive, la Commissione disciplinare rileva la fondatezza del deferimento in questione che, pertanto, deve essere accolto. La Società AC Siena Spa, contrariamente a quanto espressamente stabilito nel C.U. n. 167/A del 7 maggio 2013 a) non ha pagato entro il termine del 1° luglio 2013 i debiti nei confronti della FIGC, delle Leghe e delle Società affiliate alla FIGC; b) non ha depositato entro il termine del 25 giugno 2013 la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2013 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente; c) non ha depositato, entro il termine del 1° luglio 2013, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps dovuti, fino al mese di aprile 2013 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente. Sul punto assume valore probatorio decisivo ed incontrovertibile la comunicazione della Co.Vi.So.C. dell’8 agosto 2013, prot. n. 730, con la quale il medesimo organo di vigilanza, nel corso della riunione del 2 agosto 2013, ha riscontrato gli inadempimenti di cui sopra. Per quanto riguarda le sanzioni, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, la Commissione disciplinare ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 10 (dieci) per il Sig. Massimo Mezzaroma. Infligge altresì alla Società AC Siena Spa la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00).
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