F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021 del 02 Ottobre 2013 (45) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BIAGIO AMATI (Presidente della Società AC Rimini 1912 Srl), Società AC RIMINI 1912 Srl – (nota n. 848/81pf 13-14/SP/blp del 29.8.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021 del 02 Ottobre 2013
(45) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BIAGIO AMATI (Presidente della Società AC Rimini 1912 Srl), Società AC RIMINI 1912 Srl - (nota n. 848/81pf 13-14/SP/blp del 29.8.2013).
Con atto del 29.8.2013, la Procura federale ha deferito innanzi alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Biagio Amati, Presidente del CdA e Legale rappresentante pro tempore della Società AC Rimini 1912 Srl per rispondere della violazione di cui all’art. 10, co. 3, CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 7) del CU 168/A del 7 maggio 2013, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 1° luglio 2013, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di euro 400.000,00, nonché la Società AC Rimini 1912 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante pro tempore. Il procedimento nasce dalla nota del 6.8.2013 con la quale la Co.Vi.So.C. ha comunicato l’inosservanza, da parte della Società AC Rimini 1912 Srl, dell’adempimento previsto dal CU 168/A del 7 maggio 2013, ai fini del rilascio della Licenza Nazionale necessaria per la partecipazione ai campionati professionistici 2013/2014, avente ad oggetto il deposito, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 1° luglio 2013, della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di euro 400.000,00 in violazione di quanto disposto dal titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 7) del citato Comunicato Ufficiale. A sostegno della segnalazione, la Co.Vi.So.C. ha prodotto documentazione comprovante che la Società AC Rimini 1912 Srl, solo in data 15.07.2013, ha depositato la suddetta fideiussione bancaria a prima richiesta, rilasciata in pari data dalla Banca di Rimini Credito Cooperativo SC. All’inizio della riunione odierna il Sig. Biagio Amati, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Biagio Amati, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“per il Sig. Biagio Amati, applicazione della sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il procedimento é proseguito per la Società deferita. Alla riunione del 2.10.2013, la Procura federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014, alla AC Rimini 1912 Srl. É comparso altresì il difensore della Società deferita, il quale si é rimesso alla decisione della Commissione. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. La documentazione prodotta a sostegno del deferimento è idonea a dimostrare l’omissione nella quale gli stessi sono incorsi, atteso che l’inosservanza del termine di deposito – avente indiscutibile natura perentoria – deve ritenersi circostanza pacifica ed incontestata. Le sanzioni sono quindi da considerarsi congrue perché rispondenti al trattamento previsto dal C.U. 168/A del 7 maggio 2013, in ordine alle violazioni di quanto previsto dal titolo I), paragrafo I), lettera D), per cui “l’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2013/2014” e comunque al CGS. Alla responsabilità del Legale rappresentante consegue quella diretta della Società A.C. Rimini 1912 Srl, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione a carico del Sig. Biagio Amati. Infligge alla Società AC Rimini 1912 Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014.
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