F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021 del 02 Ottobre 2013 (53) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI CITARELLA (Amministratore Unico della Società ASG Nocerina Srl), Società ASG NOCERINA Srl – (nota n. 867/86pf 13-14/SP/blp del 2.9.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021 del 02 Ottobre 2013 (53) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI CITARELLA (Amministratore Unico della Società ASG Nocerina Srl), Società ASG NOCERINA Srl - (nota n. 867/86pf 13-14/SP/blp del 2.9.2013). Con atto del 2.9.2013, la Procura federale ha deferito innanzi alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Giovanni Citarella, Amministratore unico e Legale rappresentante pro tempore della Società ASG Nocerina Srl per rispondere: - della violazione di cui all’art. 10, comma 3, CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 7) del CU 168/A del 7 maggio 2013, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 1° luglio 2013 la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di euro 600.000,00; - della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 4), del C.U. 168/A del 7 maggio 2013 , per non aver depositato, entro il termine del 1° luglio 2013, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2013 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente; nonché la Società ASG Nocerina Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante pro tempore. Il procedimento nasce dalla nota del 6.8.2013 con la quale la Co.Vi.So.C. ha comunicato l’inosservanza, da parte della Società deferita, degli adempimenti previsti dal CU 168/A del 7 maggio 2013, ai fini del rilascio della Licenza Nazionale necessaria per la partecipazione ai campionati professionistici 2013/2014, avente ad oggetto 1) il deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 1° luglio 2013, della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di euro 600.000,00, in violazione di quanto disposto dal titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 7) del citato Comunicato Ufficiale, 2) il mancato deposito, entro il termine del 1° luglio 2013, della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2013 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente, in violazione di quanto disposto dal titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 4) del citato Comunicato Ufficiale. A sostegno della segnalazione, la Co.Vi.So.C. ha prodotto documentazione comprovante che la Società deferita, solo in data 16.07.2013, ha depositato la suddetta fideiussione bancaria a prima richiesta, rilasciata il precedente 15.7.2013 dalla Banca della Campania Spa, ed ha documentato l’avvenuto pagamento, effettuato in data 15.7.2013, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2013 compreso. All’inizio della riunione odierna il Sig. Giovanni Citarella, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Giovanni Citarella, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“per il Sig. Giovanni Citarella, applicazione della sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 5 (cinque) tenendo conto dell’istituto della continuazione]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il procedimento é proseguito per la Società deferita. Alla riunione del 2.10.2013, la Procura federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014, alla ASG Nocerina Srl la quale, dal canto suo insiste per l’applicazione d una sanzione inferiore a quella richiesta dalla Procura federale, invocando l’istituto della continuazione. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. La documentazione prodotta a sostegno del deferimento è idonea a dimostrare le omissioni nelle quali gli stessi sono incorsi, atteso che l’inosservanza dei termini ai quali sono legati gli adempimenti – aventi indiscutibile natura perentoria – deve ritenersi circostanza pacifica ed incontestata. Le sanzioni sono quindi da considerarsi congrue perché rispondenti al trattamento previsto dal C.U. 168/A del 7 maggio 2013, in ordine alle violazioni di quanto previsto dal titolo I), paragrafo I), lettera D), per cui “l’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2013/2014” e comunque al CGS. Per tali motivi non può essere accolta la richiesta di applicazione dell’istituto della continuazione attesa la correlazione, predeterminata in misura fissa, tra la sanzione e il singolo contegno illecito. Alla responsabilità del Legale rappresentante consegue quella diretta della Società deferita, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS. PQM La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) e giorni 5 (cinque) di inibizione a carico del Sig. Giovanni Citarella. Infligge alla Società ASG Nocerina Srl della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014.
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