F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021 del 02 Ottobre 2013 (52) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FIORENZO SANTO RIVA (Amministratore Unico della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl), RAFFAELE FERRARA (Procuratore p.t. della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl), Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl – (nota n. 875/82pf 13-14/SP/blp del 2.9.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021 del 02 Ottobre 2013
(52) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FIORENZO SANTO RIVA (Amministratore Unico della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl), RAFFAELE FERRARA (Procuratore p.t. della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl), Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl - (nota n. 875/82pf 13-14/SP/blp del 2.9.2013).
Il deferimento
Con atto del 2/9/2013, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: - il Sig. Fiorenzo Santo Riva, Amministratore Unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl e il Sig. Raffaele Ferrara, Procuratore e Legale rappresentante pro-tempore della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 7) del C.U. 168/A del 7 maggio 2013, per non aver depositato presso la Lega italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 1° luglio 2013, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di Euro 600.000,00. - la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante Legale pro-tempore. All’inizio della riunione odierna il Sig. Raffaele Ferrara, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Raffaele Ferrara, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“per il Sig. Raffaele Ferrara, applicazione della sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro)];
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il procedimento é proseguito per le altre parti deferite. Alla riunione odierna la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Fiorenzo Salvo Riva la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), e per la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Nessuno é comparso per le parti deferite. Il Sig. Fiorenzo Salvo Riva e la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl hanno fatto pervenire, in data 23 settembre 2013, memorie nelle quali, ricostruiti i fatti, evidenziano: Sig. Fiorenzo Salvo Riva: - di “non essere responsabile del mancato deposito della fideiussione poiché tale deposito doveva essere effettuato dai futuri possibili acquirenti della Società che era sul punto di essere ceduta”; - che “la fideiussione, veniva depositata successivamente sanando così l’eventuale violazione commessa”. Conclude chiedendo di rimettersi ad ogni decisione della Commissione e comunque l’applicazione di sanzioni nella misura minima edittale. Società Aurora Pro Patria 1919 Srl: - nel mese di luglio la Società era sul punto di essere ceduta ad altri proprietari. La trattativa però non andava a buon fine. Conseguentemente la Società - nel termine del 1 luglio - riusciva a depositare esclusivamente la documentazione propedeutica all’ammissione al campionato professionistico 2013/2014; - successivamente alla data del 1 luglio, “con un ravvedimento operoso”, provvedeva al deposito della fideiussione, regolarizzando la propria posizione. Conclude chiedendo in via principale di essere prosciolta dalla violazione contestata e in via subordinata l’applicazione della eventuale sanzione nella misura minima edittale. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti. Il Comunicato Ufficiale 168/A del 7/5/2013 prevede al Titolo I), paragrafo I) lett. D) n. 7, che le Società sportive che vogliono partecipare alla stagione 2013 / 2014 devono depositare una eterogenea serie di documenti entro la data del 1/7/2013. In particolare il n. 7 prevede che entro il medesimo termine sia depositata presso la Lega Italiana Calcio Professionistico l’originale della garanzia a favore della medesima Lega “da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione bancaria a prima richiesta”. Nel caso in esame gli stessi deferiti confermano il mancato versamento della garanzia nei termini ora specificati, incorrendo nella sanzione prevista al termine del Titolo I), paragrafo I) lett. D) n. 10 ed esattamente “la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2013/2014”. Non possono trovare accoglimento i motivi di difesa esposti dai deferiti. Ed infatti, risultano irrilevanti gli argomenti di difesa esposti sia dal Sig. Riva sia dal sodalizio sportivo. Ed infatti, la imminenza, poi non verificatasi, della cessione del capitale sociale della Società ad altra compagine a ridosso della scadenza del termine, verte su un piano endosocietario e non può giustificare l’omesso deposito. Ed ancora, il deposito della fideiussione oltre il termine del 1/7/2013 non regolarizza l’inadempimento della Società sportiva, prevedendo il C.U. 168/A una specifica sanzione per il caso in esame. L’accertato compimento degli illeciti comporta l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione a carico del Sig. Raffaele Ferrara. Infligge al Sig. Fiorenzo Salvo Riva la sanzione la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), e alla Società Aurora Pro Patria 1919 Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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