F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022 del 04 Ottobre 2013 (483) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA CORTANI (Presidente della Società SS Lazio Calcio Femminile), Società SS LAZIO CALCIO FEMMINILE – (nota n. 8548/1142pf 12-13/MS/vdb del 27.6.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022 del 04 Ottobre 2013
(483) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA CORTANI (Presidente della Società SS Lazio Calcio Femminile), Società SS LAZIO CALCIO FEMMINILE - (nota n. 8548/1142pf 12-13/MS/vdb del 27.6.2013).
Con atto del 27 giugno 2013, la Procura federale ha deferito dinanzi a questa Commissione la Sig.ra Cortani Elisabetta, Presidente della SS Lazio CF, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS e dell'art. 8, commi 9 e 15, CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, NOIF, per non aver ottemperato alla decisione del Commissione Accordi Economici c/o la LND del 14.3.2013, prot. Cae/ 116; nonché la stessa Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente. La Procura federale, acquisita la delibera della Commissione Accordi Economici presso la LND, dianzi citata, con la quale la SS Lazio CF è stata condannata a corrispondere alla calciatrice Carla Couto la somma di € 9.000,00, quale quota residua dell’accordo economico prevedente la corresponsione lorda complessiva di € 13.000,00 relativamente alla ss 2011/2012 in accoglimento del reclamo da quest'ultima proposto, da una parte, e rilevato che la delibera sopra richiamata è stata comunicata alla SS Lazio CF in data 14.3.2013 e che sarebbero decorsi inutilmente i termini di impugnazione e di adempimento prestabiliti, dall’altra, ha ritenuto i comportamenti de qua in violazione del disposto dell'art. 94 ter, comma 11, NOIF, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8, commi 9 e 15, CGS. Con memoria ritualmente depositata la Sig. Elisabetta Cortani ha affermato di aver proposto appello, nei termini previsti, alla Commissione Vertenze Economiche avverso la decisione del 14 marzo 2013 della Commissione accordi economici della LND, in base alla procedura prevista dall’art. 94 ter, comma 11, NOIF, allegando contestualmente la documentazione che fissava la discussione in appello per il giorno 2 ottobre 2013. Nel corso dell’odierna riunione é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale, ritenendo non sufficiente la documentazione depositata a dimostrare la correlazione tra la stessa documentazione e il procedimento in atto, ha insistito per la conferma del deferimento e la irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per la Sig.ra Elisabetta Cortani: mesi 6 di inibizione;
- per la Società SS Lazio CF: la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
É intervenuta la Sig.ra Cortani, la quale ha ribadito quanto espresso nella memoria ritualmente depositata, precisando ulteriormente che la vertenza si é conclusa dinanzi alla CVE e ha invitato questa Commissione ad acquisire gli atti della suddetta decisione. Nel merito, ritiene questa Commissione che siano condivisibili le argomentazioni difensive, in quanto, alla luce della documentazione depositata e dalla odierna pubblicazione del CU n. 6/D da parte della Commissione Vertenze Economiche, risulta non violato il disposto dell’art. 94 ter, comma 11 NOIF, in quanto la vertenza si é conclusa rispettando le procedure temporalmente previste. In particolare, tale norma dispone che, in caso di impugnazione alla CVE, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di appello, P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale rigetta il deferimento e proscioglie i deferiti dagli addebiti imputati.
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