F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022 del 04 Ottobre 2013 (482) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CRUDO (Presidente della Società ACFD Milan), Società ACFD MILAN – (nota n. 8540/1146pf 12-13/MS/vdb del 27.6.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022 del 04 Ottobre 2013 (482) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CRUDO (Presidente della Società ACFD Milan), Società ACFD MILAN - (nota n. 8540/1146pf 12-13/MS/vdb del 27.6.2013). La Commissione, preso atto dell’apertura, da parte della Procura federale del procedimento (rif. Procura 1146pf1213) avente ad oggetto “il mancato adempimento da parte della ACDF Milan, della delibera della Commissione Accordi Economici della LND – prot. CAE/141 del 23.4.2013” e che alla conclusione dell’istruttoria la Procura federale ha deferito – dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale, il Sig. Francesco Crudo n.q. di Presidente della ACFD Milan all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, e dell’art. 8, commi 9 e 15, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, NOIF, per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici della LND del 23.4.2013; nonché ha deferito la ACDF Milan per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente - per i fatti che cosi si riassumono: preso atto del reclamo presentato dalla calciatrice Silvia Piva, trasmesso in data 28.1. 2013 alla Commissione Accordi Economici della LND, per corresponsione di una parte, pari a € 2.600,00, dell’accordo economico definito complessivamente in € 8.000,00 per la stagione sportiva 2011/2012; - acquisita la delibera della Commissione Accordi Economici presso la LND, dianzi citata, con la quale la ACFD Milan è stata condannata a corrispondere alla calciatrice Silvia PIVA la somma di € 5.400,00, in accoglimento del reclamo da quest'ultima proposto; - rilevato che la delibera dianzi richiamata è stata comunicata alla ACFD Milan in data 23.4.2013 e che sono decorsi inutilmente i termini di impugnazione e di adempimento prestabiliti; - rilevato che, ciò integra aperta violazione del disposto dell'art. 94 ter, comma 11, NOIF, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8, commi 9 e 15, CGS; - accertato che l'inadempimento della ACFD Milan risulta per tabulas; - considerato che questo tipo di condotta, consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a carico della Società sportiva, è ascrivibile al Presidente della stessa, in carica al momento del perfezionarsi della violazione in contestazione, munito di legale rappresentanza e potere di firma , in virtù del rapporto di immedesimazione organica che lo lega alla Società; - rilevato che, fermo restando l'obbligo di adempimento, l'illecito disciplinare dianzi illustrato è imputabile direttamente al Sig. Crudo Francesco, nella sua qualità di Presidente della ACFD Milan, nonché alla ACFD Milan, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, per la violazione ascritta al proprio Presidente; P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni: - mesi 6 (sei) di inibizione per il Sig. Francesco Crudo; - penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi all’atto di iscrizione ad un campionato organizzato dalla FIGC, per la Società ACFD Milan.
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