F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022 del 04 Ottobre 2013 (464) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROSARIO MAUGERI (Presidente della Società ASD Calcio Femminile Acese), Società ASD CALCIO FEMMINILE ACESE – (nota n. 8508/1077pf 12-13/MS/vdb del 20.6.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022 del 04 Ottobre 2013 (464) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROSARIO MAUGERI (Presidente della Società ASD Calcio Femminile Acese), Società ASD CALCIO FEMMINILE ACESE - (nota n. 8508/1077pf 12-13/MS/vdb del 20.6.2013). La Commissione disciplinare, letto il deferimento; esaminati gli atti, tra cui la memoria difensiva con allegati trasmessa dall’Acese, udite le conclusioni del rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi gli incolpati e l’applicazione al Sig. Maugeri Rosario della sanzione di mesi sei di inibizione ed alla Società ASD Calcio Femminile Acese di quella dell’ammenda di € 500,00, osserva quanto segue. Il deferimento è oggetto di contestazione da parte della Società con una memoria che però si appalesa irricevibile giacché risulta sottoscritta con firma illeggibile e senza indicazione del nome e della qualifica del sottoscrittore. Peraltro, anche a voler considerare utilizzabili tale memoria e quanto a essa allegato, si deve rilevare come la documentazione dimostra solo l’avvenuto invio del plico contenente l’accordo economico, invio comunque effettuato in data 2.2.2013 per la posizione riguardante la calciatrice Russo; negli altri casi, infatti, non è stato prodotto il cedolino di spedizione della raccomandata ma solo indicati, in maniera del tutto informale, un numero di inoltro e una data, quest’ultima peraltro antecedente a quella riportata in calce al modulo prodotto dalla Società. Per contro, l’assunto accusatorio è dimostrato in maniera esaustiva attraverso quanto emerge dalle nota del Dipartimento Calcio Femminile della FIGC-LND emessa a seguito della segnalazione dell’Associazione Italiana Calciatori, nonchè dall’ulteriore documentazione versata in atti dalla Procura federale. In particolare, risulta che l’Acese, Società appartenente alla LND, ha stipulato e sottoscritto con alcune calciatrici accordi economici senza provvedere a depositarli secondo le modalità e nei tempi indicati dall’art. 94 ter, c. 2, NOIF. Tale norma impone alle Società il deposito degli accordi economici, che quindi deve obbligatoriamente essere effettuato sulla base delle modalità sancite dalla normativa vigente. Non essendosi adeguata alle disposizioni emanate in materia l’Acese, per fatto ascrivibile al suo Presidente, è incorsa nella violazione disciplinare contestata nel capo di incolpazione, come più volte rilevato da questa Commissione in fattispecie identiche, del quale la Società deve rispondere a titolo di responsabilità diretta per il fatto addebitabile al proprio legale rappresentante. P.Q.M. Accoglie il deferimento e infligge al Sig. Maugeri Rosario la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione e alla ASD Società Calcio Femminile Acese quella dell’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).
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