LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.33/DIV del 24.09.2013 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA ALBINOLEFFE – CREMONESE DEL 13 SETTEMBRE 2013 E RECLAMO SOCIETA’ CREMONESE (Com. Uff. n. 27/DIV del 17.9.2013)
LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.33/DIV del 24.09.2013
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA ALBINOLEFFE - CREMONESE DEL 13 SETTEMBRE 2013 E RECLAMO
SOCIETA’ CREMONESE (Com. Uff. n. 27/DIV del 17.9.2013)
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali, il reclamo della società Cremonese, e le controdeduzioni della
società Albinoleffe,
o s s e r v a
- che la società Cremonese ha proposto nei termini previsti dall’art. 29 comma 7 del
Codice di Giustizia Sportiva reclamo in ordine alla irregolare posizione del calciatore
della società Albinoleffe Simone Pontiggia, che risulta avere disputato la gara in oggetto
pur dovendo ancora scontare sei giornate di squalifica allo stesso comminate da questo
ufficio come da Com. Uff. n. 184/TB del 30.5.2013;
- che la reclamante richiede l’applicazione della sanzione della punizione sportiva della
perdita della gara con il risultato di 0 a 3 a carico della società Albinoleffe;
- che quest’ultima società nelle controdeduzioni in applicazione del principio della
autonomia e/o della separatezza delle competizioni, sostiene la regolarità della
posizione del proprio calciatore Simone Pontiggia, in quanto la squalifica innanzi citata
andrebbe scontata nel Campionato Nazionale “D. Berretti”;
- che tale tesi difensiva si manifesta non condivisibile per le seguenti insormontabili
argomentazioni:
1) il calciatore Simone Pontiggia essendo nato in data 27.4.1993 non è più in età per
partecipare neanche come fuori quota al Campionato Nazionale “D. Berretti”, e,
pertanto la grave sanzione allo stesso inflitta rimarrebbe priva di applicazione;
2) in ogni caso la Corte di Giustizia Federale con l’illuminata pronuncia di cui al Com. Uff.
n. 107/C.G.F. del 23.12.2009 ha dato una lettura chiarificatrice alla complessa vicenda
della esecuzione delle sanzioni comminate ai tesserati;
3) che in base a tale ultimo provvedimento la fattispecie in esame integra una chiara
violazione delle norme in materia di esecuzione delle sanzioni;
- che verificata d’ufficio la sussistenza dei fatti evidenziati nel ricorso, risulta accertata la
irregolare partecipazione alla gara in oggetto del calciatore della società Albinoleffe
Simone Pontiggia analogamente a quanto avvenuto in precedenti gare di Campionato;
- tanto premesso il Giudice Sportivo facendo proprie le motivazioni addotte dalla Corte di
Giustizia Federale nel più volte citato provvedimento,
d e l i b e r a
- di accogliere il reclamo proposto dalla società Cremonese irrogando alla società
Albinoleffe la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore
della società Cremonese;
- di rimettere gli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza in ordine alla
partecipazione del medesimo calciatore Simone Pontiggia a precedenti gare.
- La tassa non va addebitata.
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