CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 30 settembre 2013 promosso da: Sig. Danilo Bulevardi / Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 30 settembre 2013 promosso da: Sig. Danilo Bulevardi / Federazione Italiana Giuoco Calcio
L’ARBITRO UNICO
nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento Prot. n. 1243 del 28 Giugno 2013 promosso da:
Sig. Danilo Bulevardi, nato a Mazara del Vallo, il 31/01/1995, C.F. BLVDNL95A31F061T, residente in Mazara del Vallo, alla Via Ponte San Lorenzo, traversa 41 n.8, rappresentato e difeso dall’Avv. Flavia Tortorella, e domiciliato presso il suo studio in Roma, alla Via Pierluigi da Palestrina n. 48 Ricorrente
CONTRO
Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, C.F. 05114040586, P.IVA 01357871001, in persona del Presidente Dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Letizia Mazzarelli e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via Po n. 9 Resistente
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1. La controversia.
In data 21.04.2013 veniva disputata la gara Pescara – Ascoli del campionato Primavera Tim –Trofeo Giacinto Facchetti.
Al termine della gara si verificavano diversi episodi di violenza, in seguito ai quali il Giudice Sportivo emetteva la decisione con cui sanzionava il Sig. Danilo Bulevardi comminandogli una squalifica dal campo fino al 31.03.2014.
In data 10.05.2013 il Sig. Bulevardi interponeva appello avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato con C.U. num. 196 del 23.04.2013.
In data 14.06.2013 la Corte di Giustizia Federale in parziale accoglimento del reclamo proposto riduceva la squalifica fino a tutto il 31.12.2013.
2. Il procedimento arbitrale.
Con atto depositato in data 20 Giugno 2013 prot. n. 1243 la ricorrente proponeva istanza di arbitrato, ex artt. 9 e ss. del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, designando arbitro Massimo Zaccheo e rassegnando le seguenti conclusioni: nel merito, in via principale – accertare l’illegittimità e/o l’infondatezza e/o la sproporzionalità della decisione assunta nei riguardi del Sig. Danilo Bulevardi e per l’effetto annullare e/o riformare la decisione emessa dalla Corte di Giustizia Federale riducendo la sanzione al periodo del presofferto; in via subordinata – accertare l’assoluta abnormità della decisione adottata dalla sentenza gravata e per l’effetto annullare e/o riformare la decisione emessa dalla Corte di Giustizia Federale, riducendo e/o commutando la sanzione erogata a quella minima ritenuta di giustizia.
Con atto depositato in data 4 Luglio 2013 prot. n. 1243 la Federazione Italiana Giuoco Calcio, costituendosi nel procedimento arbitrale, dichiarava la disponibilità a nominare Massimo Zaccheo quale arbitro unico e nel merito rassegnava le seguenti conclusioni: “si insiste nel rigetto dell’istanza avversaria, con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alla rifusione delle spese di lite e ai diritti amministrativi versati”.
Massimo Zaccheo, nominato arbitro unico d’intesa tra le parti, accettato l’incarico ai sensi dell’ art. 6, comma 5, del Codice, fissava la prima udienza per il giorno 24 Luglio 2013 presso la sede dell’arbitrato.
All’udienza, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti autorizzano congiuntamente l’Arbitro Unico a rendere anticipatamente noto solo il dispositivo, comunicando successivamente il testo integrale del lodo contenente i motivi delle decisione e altresì, concordemente, dichiarano di rinunciare all’udienza di discussione.
Motivi della decisione.
1. I fatti oggetto della sanzione sono descritti nel rapporto del giudice di gara; ai sensi dell’art. 35 CGS il rapporto fa piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Ne consegue che la veridicità di tale referto non è revocabile in dubbio se non nei limiti e nei casi previsti dal comma 1.2 del richiamato art. 35.
Il principio indicato è ormai consolidato nella giurisprudenza di questo Tribunale. Si veda sul punto per tutti TNAS 23 aprile 2012 Moraschini/FIGC; TNAS 6 novembre 2012 Cavaliere/FIGC; TNAS 29/11/2011Pucci/FIGC; TNAS 25/7/2012 Cavallo/FIGC).
La valutazione della natura e della gravità della condotta dei fatti ascritti al Bulevardi deve essere, pertanto, condotta alla stregua di quanto fissato nel referto arbitrale.
In questo, l’episodio violento contestato al Bulevardi è riportato nel referto arbitrale, secondo cui questi avrebbe “spintonato a più riprese un avversario che cadeva per terra senza ulteriori conseguenze”.
Alla luce di quanto precede, la condotta del Bulevardi appare senza dubbio riprovevole e contraria al contenuto dell’art. 35 CGS. Tuttavia, solo il referto arbitrale riporta una condotta violenta del Bulevardi, per di più ristretta al semplice spintonamento di un avversario con conseguente caduta a terra di quest’ultimo. Nessun rilievo è invece mosso al medesimo da parte dei due assistenti che invece imputano condotte gravi e violente ad altri tesserati.
2. Alla luce di quanto precede la sanzione afflitta al Bulevardi per i fatti indicati, certamente dovuta, appare eccessiva rispetto alla condotta da questi tenuta per come riferita nel referto arbitrale che, come ricordato, fa piena prova del comportamento tenuto dal tesserato. In ragione di ciò si ritiene più congrua una squalifica del medesimo sino al 31 ottobre 2013.
3. Devono ritenersi assorbite tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni.
4. In ragione della responsabilità del Bulevardi appare equo compensare le spese di assistenza difensiva.
5. In considerazione della natura della controversia, liquida gli onorari dell’arbitro unico e delle spese di funzionamento dell’arbitrato in complessivi € 2.000,00 (duemila/00).
P.Q.M.
L’Arbitro unico definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza deduzione e eccezione, cosi prevede:
- In parziale accoglimento della domanda subordinata, articolata con ricorso del 20 Giugno, dal sig. Danilo Bulevardi nei confronti della Federazione Giuoco Calcio riduce la squalifica inflitta al medesimo dalla Corte di Giustizia Federale, al 31 ottobre 2013;
- Dichiara compensate le spese per l’assistenza difensiva;
- Pone a carico di entrambe le parti, con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari dell’arbitro unico, come liquidati in motivazione;
- Pone a carico di entrambe le parti il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di arbitrato per lo Sport.
- Dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti.
Cosi deliberato in data 30 Settembre 2013.
F.to Massimo Zaccheo