F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023 del 10 Ottobre 2013 (75) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEO BURBI (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per Società Novara Calcio Spa), CARLO ACCORNERO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società Novara Calcio Spa), STEFANO PAPEO (all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della Società Novara Calcio Spa), Società NOVARA CALCIO Spa – (nota n. 1296/237 pf12-13 SP/gb del 24.9.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023 del 10 Ottobre 2013
(75) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEO BURBI (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per Società Novara Calcio Spa), CARLO ACCORNERO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società Novara Calcio Spa), STEFANO PAPEO (all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della Società Novara Calcio Spa), Società NOVARA CALCIO Spa - (nota n. 1296/237 pf12-13 SP/gb del 24.9.2013).
Con provvedimento del 24/09/2013, il Procuratore federale, a seguito della segnalazione effettuata dal SGS FIGC in data 20/08/2012 relativamente a comportamenti non regolamentari asseritamente tenuti dalla Società sportiva Novara Calcio Spa e meglio individuati in atti, il Procuratore federale ha deferito, nei termini di cui all'atto introduttivo dell'odierno procedimento disciplinare, il Dott. Carlo Accornero, Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società Novara Calcio Spa, il Sig. Stefano Papeo, nella sua qualità di dirigente accompagnatore, nonché il tesserato (calciatore) Sig. Matteo Burbi e, per essi, in ordine alle violazioni loro specificamente ascritte, la Società Novara Calcio Spa, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva. Nei termini assegnati i deferiti hanno fatto pervenire proprie memorie difensive. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, Avv. Di Leginio, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di tutti i soggetti sottoposti all'odierno procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:
6 (sei) giornate di squalifica nei riguardi del Sig. Matteo Burbi;
4 (quattro) mesi di inibizione nei riguardi del Dott. Carlo Accornero;
3 (tre) mesi di inibizione nei riguardi del Sig. Stefano Papeo;
€ 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda a carico della Società sportiva Novara Calcio Spa, nonché 8 (otto) punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva nel campionato Giovanissimi nazionali. E’ altresì comparso il legale di fiducia dei deferiti, Avv, D’Addario, la quale si é riportata alle conclusioni in atti e ha chiesto la possibilità di depositare una comunicazione e-mail del Presidente della Società, Dott. Accornero, relativa al disconoscimento della sottoscrizione dello stesso apparentemente apposta sul modulo di tesseramento del Sig. Burbi. La Procura federale ha eccepito la tardività del deposito, osservando che tale disconoscimento non é stato tempestivamente rilevato in memoria.
La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti osserva quanto segue. Preliminarmente, quanto alla istanza di deposito formulata dall’Avv. D’Addario, si ritiene che la stessa sia irrituale in quanto perfezionata non nei termini prescritti dalla disciplina federale di riferimento e, pertanto, deve essere rigettata. Ora, passando ad esaminare i profili di merito sottesi alla vicenda in trattazione, risulta comprovato per tabulas, in quanto riconosciuta dalla stessa Società deferita, la violazione commessa ex art. 40, comma 3, NOIF con riferimento alla s.s. 2011/2012. Invero, come confermato in sede di audizione personale dal Sig. Mauro Borghetti, responsabile del settore giovanile della compagine societaria piemontese, la Società non aveva richiesto il c.d. tesseramento in deroga a benefico del calciatore Sig. Matteo Burbi per la s.s. 2011/2012, accorgendosi solo al termine della predetta stagione agonistica di essere incorsa nel grossolano errore, mentre per quella successiva (2012/2013) la richiesta di deroga di cui trattasi veniva inoltrata agli uffici federali competenti e successivamente ottenuta. Ciò posto, non colgono nel segno né, per la verità, si rivelano conferenti, le argomentazioni difensive formulate dai deferiti, con riferimento, ad esempio, al fatto che il giovane atleta non potesse avere cognizione della specifica regolamentazione in materia di tesseramento dei calciatori infraquattordicenni (ovviamente, non può essere valorizzata ad alcun fine la mancata conoscenza delle disposizioni regolamentari che presidiano l’ordinamento federale), oppure alla circostanza, irrilevante ai fini esimenti, che sino a qualche anno fa la località di residenza del Sig. Burbi (Lissone) insistesse nella provincia di Milano (limitrofa a quella di Novara, il che, in base a quanto previsto dalla disciplina regolamentare domestica, avrebbe agevolato l'effettuazione di normale tesseramento, senza necessità di richiesta di alcuna deroga) e non come ad oggi, in quella di Monza - Brianza. Infatti, risulta altresì provato che il calciatore Sig. Burbi, in assenza di un valido vincolo di tesseramento assunto in deroga ex art. 40, comma 3, NOIF, abbia disputato, tra le fila del Novara Calcio Spa (categoria Giovanissimi Nazionali), in posizione irregolare, ben 28 gare di campionato nel corso della stagione sportiva 2011/2012, in tal senso determinando anche le responsabilità, nelle rispettive qualità, sia del Dott. Accornero che del Sig. Papeo, le cui difese, parimenti, non sono meritevoli di accoglimento. Come costantemente osservato dalla giurisprudenza sportiva di settore in tema specifico, nell'ambito di fattispecie del genere di quelle in argomento, da un lato non é possibile scludere i profili di antigiuridicità che hanno connotato, nel senso anzidetto, i comportamenti tenuti dai deferiti, dall’altro non é ragionevolmente ammissibile che questi ultimi si sottraggano a un generale obbligo di agire in conformità della disciplina federale domestica di settore, tanto più qualora si operi in ambito professionistico. Tuttavia, la giovane età del calciatore e la particolarità della norma violata inducono questa Commissione a ritenere opportuna una congrua graduazione della sanzione a carico del Sig. Burbi, mentre i profili di responsabilità correlati al ruolo e alle funzioni sia del Presidente e legale rappresentante pro tempore che del dirigente accompagnatore della Società Novara Calcio Spa, non possono che essere condizionati dall'essere i medesimi incorsi, quanto meno, in una così grave dimenticanza sotto il profilo dell'omissione di un adempimento formale di rilevante portata ai fini federali. Alle responsabilità dei deferiti consegue, in via diretta e oggettiva, quella della Società Novara Calcio Spa. P.Q.M.
La Commissione disciplinare nazionale irroga le seguenti sanzioni:
6 (sei) giornate di squalifica a carico del Sig. Matteo Burbi, da scontarsi nel campionato della categoria di competenza, nella corrente stagione sportiva;
4 (quattro) mesi di inibizione a carico del Dott. Carlo Accornero;
3 (tre) mesi di inibizione a carico del Sig. Stefano Papeo;
€ 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda a carico della Società Novara Calcio Spa, nonché la penalizzazione di punti 8 (otto) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione nel campionato Giovanissimi nazionali.
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