F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024 del 10 Ottobre 2013 (486) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI MONSIGNORI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Pontevecchio Srl) E DELLA SOCIETA’ ASD PONTEVECCHIO Srl (nota n. 8736/1043 pf12-13 AM/LG/gb del 27.6.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024 del 10 Ottobre 2013 (486) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI MONSIGNORI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Pontevecchio Srl) E DELLA SOCIETA’ ASD PONTEVECCHIO Srl (nota n. 8736/1043 pf12-13 AM/LG/gb del 27.6.2013). Il deferimento Con provvedimento del 27 giugno 2013, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione: 1) Il Sig. Giovanni Monsignori, Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Pontevecchio Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 10 comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto 6) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 123 del 2.4.2012 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto, entro il termine stabilito del 12 luglio 2012 ore 12,00, al deposito dell’attestazione della fidejussione conforme al modello indicato dalla FIGC/LND, come prescritto al punto 6) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 123 del 2.4.2012. 2) la Società ASD Pontevecchio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante. Nei termini assegnati i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva. Il dibattimento Alla riunione odierna è comparso unicamente il rappresentante della Procura Federale. La Procura Federale, dopo aver illustrato il deferimento, ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti formulando le seguenti richieste sanzionatorie: - nei confronti del Sig. Giovanni Monsignori l’inibizione per giorni 30. - nei confronti della Società ASD Pontevecchio Srl l’ammenda di euro 1.000,00. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti comparse, osserva: dalla segnalazione pervenuta alla Procura Federale in data 26.11.2012 da parte della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D), è emerso che la Società A.S.D. Pontevecchio Srl non ha provveduto, entro il termine del 12 luglio ore 12.00, al deposito dell’attestazione della fidejussione conforme al modello indicato dalla FIGC/LND (successivamente regolarizzata), come prescritto al punto 6) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 123 del 2.4.2012. Atteso che il medesimo C.U., alle pagine 4 e 5, prevede, tra gli adempimenti richiesti che non determinano la non iscrizione al campionato, che “l’inosservanza del termine del 12 luglio 2012 ore 12.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti ivi previsti costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D, su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della Giustizia Sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, l’illecito disciplinare posto in essere dal Sig. Giovanni Monsignori, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD Pontevecchio Srl, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Giovanni Monsignori l’inibizione per giorni 30 (trenta), nei confronti della Società ASD Pontevecchio Srl l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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