F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024 del 10 Ottobre 2013 (490) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FLAVIO EMILIO REDAELLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. USD Olginatese) E DELLA SOCIETA’ USD OLGINATESE (nota n. 8760/1062 pf12-13 AM/fda del 27.6.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024 del 10 Ottobre 2013
(490) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FLAVIO EMILIO REDAELLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. USD Olginatese) E DELLA SOCIETA’ USD OLGINATESE (nota n. 8760/1062 pf12-13 AM/fda del 27.6.2013).
La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 27 giugno 2013, la Procura Federale ha deferito il Signor Flavio Emilio Redaelli, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società USD Olginatese per la violazione – indicata specificamente in parte motiva- dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 12) pagina 5 del Comunicato Ufficiale n.123 del 2.04.2012 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2012, ore 12,00, della fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza 11.07.2013 di importo pari ad Euro 31.000,00, secondo il modello predisposto dal Dipartimento Interregionale e trasmesso alle Società; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Flavio Emilio Redaelli, della sanzione del’inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; considerato che la società ha trasmesso nei termini una memoria difensiva, sostenendo che il modello predisposto dal Dipartimento Interregionale, per la proroga all’11.07.2013 della fidejussione giacente, non riportava la precisazione che (testualmente) “il sottoscritto Istituto di Credito rinuncia in ogni caso ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o di surroga
nei confronti della società”, per cui la dichiarazione di proroga della banca del 29 giugno 2012 non riportava detta dicitura;
accertato che il testo della fidejussione prestata differisce da quello predisposto dal Dipartimento Interregionale e trasmesso alla Società; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. Infligge al Signor Flavio Emilio Redaelli l’inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società USD Olginatese l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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