COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale – N° 16 del 03.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DEL GIOCATORE TOBIAS OELGARTNER PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, CO. 1 E DELL’ART. 11 CO. 1 CGS E LA SOCIETA’ ASV MARGREID PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 C. 2 E 11 CGS
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it -
Comunicato Ufficiale – N° 16 del 03.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DEL GIOCATORE TOBIAS OELGARTNER PER
VIOLAZIONE DELL’ART. 1, CO. 1 E DELL'ART. 11 CO. 1 CGS E LA SOCIETA' ASV MARGREID PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 4 C. 2 E 11 CGS
Con nota d.d. 30/07/2013 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il giocatore
Tobias Oelgartner e la società ASV MARGREID, per i fatti di cui all’atto di deferimento rispettivamente contestati
ai soggetti innanzi citati.
La Commissione,
preso atto che all’odierna udienza si sono presentati il sig. Tobias Oelgartner e il Presidente della società ASV
MARGREID i quali congiuntamente alla Procura Federale ha chiesto l’applicazione ex art. 23 C.G.S. della
sanzione di giornate 2 di squalifica per il giocatore Tobias Oelgartner e di € 100,00 di ammenda per la società ASV
MARGREID;
viste le richieste della Procura Federale;
ritenute congrue le richieste di patteggiamento avanzate;
delibera
di applicare alla società ASV MARGREID, la sanzione dell'ammenda di € 100,00;
di infliggere al giocatore Tobias Oelgartner la sanzione della squalifica di 2 giornate;
Share the post "COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale – N° 16 del 03.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DEL GIOCATORE TOBIAS OELGARTNER PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, CO. 1 E DELL’ART. 11 CO. 1 CGS E LA SOCIETA’ ASV MARGREID PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 C. 2 E 11 CGS"