F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025 del 16 Ottobre 2013 (37) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAURO GALLI (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 ▪ (nota n. 701/1162 pf12-13/SS/vdb del 7.8.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025 del 16 Ottobre 2013
(37) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAURO GALLI (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 ▪ (nota n. 701/1162 pf12-13/SS/vdb del 7.8.2013).
Letti gli atti; Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 7 agosto 2013 nei confronti di: Lauro Galli, all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD a.r.l. Riccione Calcio 1929, per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, comma 9, del CGS per aver disatteso l’obbligo di effettuare il pagamento entro il termine previsto di 30 giorni così come disposto dal Collegio Arbitrale con C.U. n. 5 del 04.05.2013; la Società SSD a r.l. Riccione Calcio 1929 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS per le violazioni ascritte al proprio Presidente e allenatore di base. Rilevato che i soggetti deferiti non si sono costituiti in giudizio e dunque non hanno depositato alcuna memoria difensiva. Ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Giuseppe Vescuso, il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per Lauro Galli: inibizione per mesi 2 (due); per la SSD a r.l. Riccione Calcio 1929: 1 (un) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 1.000,00 (mille). Accertato in atti che il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti aveva
condannato la Società a pagare al proprio allenatore Sig. Francesco D’Altri la somma di € 830,00 e che la relativa liberatoria da parte del creditore interveniva soltanto in data 21 giugno 2013 e quindi successivamente al termine fissato di trenta giorni dalla comunicazione della decisione intervenuta in data 9 maggio 2013. Valutato che il mancato pagamento nel termine di trenta giorni comporta la violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, comma 9, del CGS non può che essere accolto il deferimento disposto nei confronti del Presidente della Società e nei confronti della Società stessa a titolo di responsabilità diretta, pur meglio determinate le sanzioni richieste. P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: per Lauro Gallo: inibizione per mesi 1 (uno); per la SSD a r.l. Riccione Calcio 1929: 1 (un) punto di penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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