F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025 del 16 Ottobre 2013 (33) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA DE LAZZARI (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Union Quinto), Società ASD UNION QUINTO ▪ (nota n. 657/25 pf13-14/AM/seg del 5.8.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025 del 16 Ottobre 2013 (33) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA DE LAZZARI (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Union Quinto), Società ASD UNION QUINTO ▪ (nota n. 657/25 pf13-14/AM/seg del 5.8.2013). Letti gli atti Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 5 agosto 2013 nei confronti di: Andrea De Lazzari, nella qualità di Presidente all’epoca dei fatti della Società ASD Union Quinto, per rispondere delle violazioni: dell’art. 94 ter, comma 11, NOIF e dell’articolo 8, comma 9, CGS, per non avere provveduto nel termine di trenta giorni alla corresponsione della somma di € 1.400,00 in favore del calciatore Mattia Pezzato, sulla base di quanto disposto dalla Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti con provvedimento del 20 maggio 2013, prot. 150/Cae 2012-2013, comunicato in data 20 maggio 2013 a mezzo raccomandata ricevuta in data 24 maggio 2013; dell’articolo 1, comma 1, CGS, anche in relazione all’art. 91, comma 2, NOIF, per avere in qualità di Legale rappresentante della ASD Union Quinto, omesso di corrispondere le somme stabilite nel contratto con il calciatore Mattia Pezzato; la Società ASD Union Quinto, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al suo Presidente. Letta la memoria depositata in giudizio dalla ASD Union Quinto, a firma del vice Presidente Silvano Favarato, con la quale si attesta che il calciatore Mattia Pezzato ha ricevuto l’importo dovuto di €. 1.400,00 in data 12 luglio 2013 come comprovato da allegata quietanza liberatoria sottoscritta in pari data. Ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Giuseppe Vescuso, il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per Andrea De Lazzari: inibizione per mesi 9 (nove); per la ASD Union Quinto: 1 (un) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00). Considerato che tale memoria costituisce piena ammissione per quanto attiene la prima violazione contestata essendo intervenuto il pagamento successivamente al termine previsto del 23 giugno 2013 (trenta giorni dalla data di comunicazione della decisione della Commissione Accordi Economici) mentre consente di apprezzare che, in contrasto con quanto asserito nella seconda parte del deferimento, il pagamento in favore del calciatore è in effetti intervenuto. Valutate le sanzioni richieste dalla Procura federale con riferimento alle violazioni effettivamente commesse. P.Q.M. In parziale accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: per Andrea De Lazzari: inibizione per mesi 2 (due); per la Società ASD Union Quinto: 1 (un) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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