F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025 del 16 Ottobre 2013 (44) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE PALELLA (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD Acireale Calcio 1946 Srl), Società SSD ACIREALE CALCIO 1946 Srl ▪ (nota n. 840/1254 pf12-13/AM/ma del 28.8.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025 del 16 Ottobre 2013 (44) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE PALELLA (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD Acireale Calcio 1946 Srl), Società SSD ACIREALE CALCIO 1946 Srl ▪ (nota n. 840/1254 pf12-13/AM/ma del 28.8.2013). La Procura federale della F.I.G.C., con nota indicata in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente della Società SSD Acireale Calcio 1946 Srl, all’epoca dei fatti, Signor Salvatore Palella per rispondere della violazione dell’ art. 1,comma 1 CGS, in relazione all’art. 51,comma 1 del Regolamento L.N.D. per non avere provveduto al pagamento della somma di € 5.054,28 a fronte della richiesta inviata dalla LND - Dipartimento Interregionale di adempiere al “reintegro conto” nei termini indicati, e per avere inoltrato al detto Dipartimento un bonifico il cui contenuto sapeva di essere non veridico al solo fine di evitare il prelievo coattivo; a titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del CGS, per la violazione ascritta al proprio Legale rappresentante, la Procura federale ha deferito anche la Società citata. Nel corso dell’odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di inibizione per 12 (dodici) nei confronti di Salvatore Palella e della ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) per la Società. Nessuno è comparso per le parti deferite. Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura federale per la grave violazione commessa, in particolare per quanto riguarda il bonifico non veridico, risulta incontrovertibilmente provato. Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile al Legale rappresentante della Società e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta. In merito alle sanzioni, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale infigge le seguenti sanzioni: - Salvatore Palella: l'inibizione di mesi 12 (dodici); - Società SSD Acireale Calcio 1946 Srl: ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it