F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026 del 21 Ottobre 2013 (76) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ACF FIORENTINA Spa – (nota n. 1324/833-504pf 12-13/SP/blp del 27.9.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026 del 21 Ottobre 2013
(76) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ACF FIORENTINA Spa - (nota n. 1324/833-504pf 12-13/SP/blp del 27.9.2013).
Il deferimento
Con provvedimento del 27.09.2013 n. 1324/833PF12-13/sp/blp il Procuratore Federale, deferiva a questa Commissione la Società ACF Fiorentina per violazione dell’art. 4, commi 3 e 4, in relazione all’art. 14, comma 1, CGS, per responsabilità oggettiva in ordine al comportamento minaccioso tenuto dai propri sostenitori nei confronti dell’Amministratore delegato della Società AC Milan in occasione della gara ACF Fiorentina-AC Milan del 07.04.2013. Il deferimento traeva origine dalla pubblicazione di articoli di stampa sui quotidiani “Il Messaggero” del 08.04.2013, nonché “La Gazzetta dello Sport” e “Il Corriere dello Sport” del 09.04.2013, aventi ad oggetto il comportamento minaccioso di contestazione con lancio di monetine da parte di soggetti presenti nella Tribuna dello Stadio A. Franchi di Firenze nei confronti dell’Amministratore delegato della Società AC Milan durante la gara ACF Fiorentina-AC Milan del 07.04.2013. Nel corso delle indagini veniva acquisita la nota nr. 555/000164/2013 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con la quale si evidenziava che la Questura di Firenze aveva segnalato la veemente protesta scaturita durante il primo tempo della citata
gara – a seguito dell’espulsione di un calciatore della Fiorentina – nei confronti del direttore di gara e della dirigenza milanista presente nella Tribuna d’Onore dello Stadio Franchi e, in particolare, dell’Amministratore delegato della Società AC Milan. In particolare, mentre quest’ultimo si alzava per lasciare platealmente la citata Tribuna e raggiungere gli spogliatoi, veniva reso oggetto di lanci di cartacce da parte di sostenitori della ACF Fiorentina e addirittura due di questi ultimi tentavano di scavalcare la balaustra divisoria del settore adiacente, venendo tuttavia trattenuti da personale della P.S. che procedeva alla loro identificazione. Peraltro, nei confronti di quattro sostenitori della ACF Fiorentina – identificati dalle Forze dell’Ordine mediante visione del sistema di videosorveglianza – autori dei citati comportamenti minacciosi e offensivi, venivano avviate le procedure per l’irrogazione dei provvedimenti di cui all’art. 6 della legge 401/89 e due di loro venivano deferiti all’Autorità Giudiziaria; Ancora, in sede di audizione, il Sig. Maurizio Francini – tesserato della ACF Fiorentina quale delegato alla sicurezza ed allo stadio e pertanto responsabile della direzione e controllo dell’attività di stewarding – confermava l’accadimento dei fatti, provvedendo a consegnare una foto scattata al momento della contestazione nei confronti dell’Amministratore delegato della Società AC Milan, mentre anche quest’ultimo – sempre in sede di audizione - confermava di essere stato oggetto di ingiurie nonché di lanci di palle di carte e di una moneta che lo colpiva al capo. Peraltro, durante le medesime indagini, si era appurato che gli steward della Società ACF Fiorentina, nell’occasione della citata gara, non avevano posto in essere atti e/o misure dirette a far cessare i citati comportamenti minacciosi rivolti all’Amministratore delegato della Società AC Milan, con ciò contravvenendo a quanto disposto dall’art. 6 del D.M. del 08.08.2007, poi modificato dall’art. 1 del D.M. del 28.07.2011. La Società deferita, nei termini assegnati, faceva pervenire una memoria difensiva a mezzo della quale eccepiva in via preliminare l’improcedibilità del presente procedimento, atteso che per i medesimi fatti era competente esclusivamente il Giudice Sportivo – nei modi e termini di cui all’art. 35 CGS – e chiedeva, in via principale e nel merito, il proscioglimento dagli addebiti contestati – in quanto non commessi e/o non sanzionabili e/o non sussistenti – e, in via subordinata e sempre nel merito, l’applicazione della disposizione di cui all’art. 14, comma 5, CGS e quindi il proscioglimento della medesima Società ovvero l’applicazione della sanzione contenuta nei minimi edittali. Alla presente udienza è comparso il difensore della Società deferita il quale, dopo ampia discussione, si è riportato alla propria memoria difensiva, chiedendo il proscioglimento. Il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità oggettiva della Società deferita in ordine ai fatti contestati e la conseguente sanzione di € 20.000,00 (€ ventimila/00) di ammenda. I motivi della decisione. La Commissione disciplinare, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che il presente deferimento debba trovare accoglimento. A tal fine si osserva preliminarmente che l’eccezione spiegata dalla Società incolpata in ordine all’improcedibilità del presente procedimento è infondata, atteso che il Procuratore Federale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 e 35 CGS, è sempre titolare dell’azione
disciplinare anche in materia della responsabilità delle Società per fatti ascrivibili a sostenitori di queste ultime. Ne deriva che la Commissione disciplinare è competente a conoscere e giudicare in ordine alla presente fattispecie derivante dal deferimento esercitato – nei modi e termini previsti dalle norme di diritto sportivo - dalla Procura Federale e ciò anche in
considerazione del fatto che non sussiste alcuna norma che stabilisca in materia una “sorta” di competenza esclusiva in favore del Giudice Sportivo. Ciò posto, dall’esame degli atti risulta inequivocabilmente che in occasione della gara ACF Fiorentina-AC Milan del 07.04.2013, l’Amministratore delegato della Società milanese è stato reso oggetto di un grave comportamento minaccioso e ingiurioso da parte di sostenitori fiorentini presenti nella Tribuna dello Stadio A. Franchi di Firenze. Tali accadimenti sono stati confermati non solo da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive – mediante la nota in atti tramite cui è stata acquisita l’informativa della Questura di Firenze, relativa ai medesimi fatti e alla successiva identificazione dei sostenitori della squadra ospitante autori del comportamento addebitato – ma anche dal Sig. Maurizio Francini – tesserato della ACF Fiorentina quale delegato alla sicurezza e stadio e pertanto responsabile della direzione e controllo dell’attività di stewarding – e dal medesimo Amministratore delegato della Società AC Milan, entrambi escussi in sede di audizione. I citati e provati comportamenti posti in essere dai sostenitori della squadra fiorentina – contrariamente a quanto addotto dal difensore della Società incolpata – sono senza dubbio qualificabili come pericolosi per l’incolumità fisica dell’Amministratore delegato della Società AC Milan, tanto è vero che quest’ultimo è stato costretto a raggiungere gli spogliatoi sotto la protezione delle Forze dell’Ordine, le quali, nell’occasione, hanno anche bloccato il tentativo di alcuni tifosi locali di scavalcare la balaustra. Risulta pertanto provata la responsabilità oggettiva dell’odierna incolpata per i fatti dei propri sostenitori, non potendosi peraltro dar luogo all’applicazione delle esimenti e/o attenuanti invocate dalla difesa di cui all’art. 14, comma 5, CGS. In forza di quanto sopra, sanzione equa e proporzionata appare essere quella di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere alla Società ACF Fiorentina Spa la sanzione dell’ammenda per € 10.000,00 (€ diecimila/00).
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