F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026 del 21 Ottobre 2013 (72) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO SAMADEN (all’epoca dei fatti Responsabile S.G. della Società FC Internazionale Milano Spa), DARIO CASSINGENA (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Responsabile S.G. della Società Vicenza Calcio Spa), MASSIMO MARGIOTTA (all’epoca dei fatti Responsabile Attività di base della Società Vicenza Calcio Spa), Società FC INTERNAZIONALE MILANO Spa e VICENZA CALCIO Spa – (nota n. 1130/178pf 12-13/SP/gb del 17.9.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026 del 21 Ottobre 2013
(72) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO SAMADEN (all’epoca dei fatti Responsabile S.G. della Società FC Internazionale Milano Spa), DARIO CASSINGENA (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Responsabile S.G. della Società Vicenza Calcio Spa), MASSIMO MARGIOTTA (all’epoca dei fatti Responsabile Attività di base della Società Vicenza Calcio Spa), Società FC INTERNAZIONALE MILANO Spa e VICENZA CALCIO Spa - (nota n. 1130/178pf 12-13/SP/gb del 17.9.2013).
Con atto del 17/9/13 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione disciplinare:
- il Sig. Samaden Roberto, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Responsabile del Settore Giovanile per la Società FC Internazionale Milano Spa;
- il Sig. Cassingena Dario, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Amministratore delegato e dirigente Responsabile del Settore Giovanile per la Società Vicenza Calcio Spa;
- il Sig. Margiotta Massimo, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente Responsabile l'Attività di Base per la Società Vicenza Calcio Spa;
- la Società FC Internazionale Milano Spa;
- la Società Vicenza Calcio Spa;
per rispondere:
- il Signor Samaden Roberto:
della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, e 3.6 Regolamento Settore Giovanile e Scolastico in relazione al CU n. 1 Settore Giovanile e Scolastico stagioni sportive 2011- 2012 e 2012-2013 (art. 36), per avere, nella qualità di Responsabile del Settore Giovanile della FC Internazionale Milano Spa, violato i principi di lealtà, correttezza e probità, nell’organizzazione e svolgimento di provini per giovani calciatori disputati in data 20.12.2011, 23-24.02.2012, 31.10-1.11.2012, presso il Centro Sportivo "G. Facchetti", omettendo di richiedere la preventiva autorizzazione al Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente; con conseguente utilizzazione nei suddetti provini di giovani calciatori provenienti da altre Regioni, unitamente ai tesserati della Società Vicenza Calcio Spa Signori Yeboah Emmanuel, Zanandrea Giammaria e Dani Filippo; il tutto finalizzato alla possibile acquisizione delle prestazioni dei giovani calciatori visionati al conseguimento del 14° anno di età; della violazione di cui all'art. 1, comma 1 CGS e 3.6 Regolamento Settore Giovanile e Scolastico in relazione al CU n. 1 Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2011- 2012 (art. 11.3 lett. 8 - pag.145-146), per avere, nella qualità di Responsabile del Settore Giovanile della FC Internazionale Milano Spa, violato i principi di lealtà, correttezza e probità, per avere consentito l'utilizzo e la partecipazione del giovane calciatore Yeboah
Emmanuel, tesserato con la Società Vicenza Spa, al Torneo Internazionale svoltosi a Tenerife dal 26 al 30 dicembre 2011 con l'inserimento dello stesso nella formazione giovanissimi della Società FC Internazionale Milano Spa, nonché la partecipazione del giovane calciatore Dani Filippo ad un torneo giovanile svoltosi a Roma dal 2 al 7 gennaio 2013, con l'inserimento dello stesso nella formazione giovanissimi della predetta Società; il tutto finalizzato ad una possibile futura acquisizione degli stessi al conseguimento del 14° anno di età;
- il Signor Cassingena Dario:
della violazione di cui all'art. 1, comma 1 CGS e 3.6 Regolamento Settore Giovanile e Scolastico in relazione al C. U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagioni sportive 2011-2012 e 2012-2013 (art. 3.6), per avere, nella qualità di Amministratore Delegato e Responsabile del Settore Giovanile della Società Vicenza Calcio Spa, violato i principi di lealtà, correttezza e probità, per avere consentito, con la finalità di determinare una possibile cessione dei propri giovani calciatori al compimento del 14° anno di età, la partecipazione dei propri tesserati Yeboah Emmanuel, Zanandrea Giammaria e Dani Filippo ai provini organizzati in data 20.12.2011, 23-24.02.2012 e 31.10-1.11.2012 dal Settore Giovanile della Società FC Internazionale Milano Spa presso il Centro Sportivo "G. Facchetti" senza che gli stessi fossero stati autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico competente, omettendo di verificare il possesso della necessaria autorizzazione Federale; della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS e 3.6 Regolamento Settore Giovanile e Scolastico in relazione al C. U. n. 1 Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2011- 2012 (art. 11.3 lett. 8 - pag.145-146), per avere, nella qualità di Amministratore Delegato e Responsabile del Settore Giovanile della Società Vicenza Calcio S.p.a, violato i principi di lealtà , correttezza e probità, per avere consentito l'utilizzo e la partecipazione del giovane
calciatore Yeboah Emmanuel, tesserato con la propria Società, al Torneo internazionale svoltosi a Tenerife dal 26 al 30 dicembre 2011 con l'inserimento dello stesso nella formazione giovanissimi della Società FC Internazionale Milano S.p.a, senza la prescritta autorizzazione del Settore Giovanile e Scolastico, nonché la partecipazione del giovane calciatore Dani Filippo ad un Torneo giovanile svoltosi a Roma dal 2 al 7 gennaio 2013, con l'inserimento dello stesso nella formazione giovanissimi della F. C. Internazionale Milano S.p.a, senza la prescritta autorizzazione del Settore Giovanile e Scolastico; il tutto finalizzato ad una possibile futura cessione degli stessi al conseguimento del 14° anno di età; il Signor Margiotta Massimo, della violazione di cui all'art. 1, comma 1 CGS e 3.6 Regolamento Settore Giovanile e Scolastico in relazione al CU n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagioni sportive 2011-2012 e 2012-2013 (art. 3.6), per avere, nella qualità di Responsabile dell'Attività di Base della Società Vicenza Calcio Spa, violato i principi di lealtà, correttezza e probità, per avere favorito e consentito, con la finalità di determinare una possibile cessione dei propri giovani calciatori al compimento del 14° anno di età, la partecipazione dei propri tesserati Yeboah Emmanuel, Zanandrea Giammaria e Dani Filippo, accompagnando gli stessi ai provini organizzati in data 20.12.2011, 23-24.02.2012 e 31.10 - 1.11.2012 dal Settore Giovanile della Società FC Internazionale Milano Spa presso il Centro Sportivo "G. Facchetti", senza che tali provini fossero stati autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico competente, omettendo di verificare il possesso della necessaria autorizzazione Federale; la Società FC Internazionale Milano Spa, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 CGS, per le condotte ascritte al suo tesserato; la Società Vicenza Calcio Spa, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al suo Amministratore delegato, nonché per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per le condotte ascritte al suo tesserato. All’inizio della riunione odierna i Sig.ri Roberto Samaden, Dario Cassingena, Massimo Margiotta e le Società FC Internazionale Milano Spa e Vicenza Calcio Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Roberto Samaden, Dario Cassingena, Massimo Margiotta e le Società FC Internazionale Milano Spa e Vicenza Calcio Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Roberto Samaden, sanzione dell’inibizione per giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 30 (trenta); pena base per il Sig. Dario Cassingena, sanzione dell’inibizione per giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 30 (trenta); pena base per il Sig. Massimo Margiotta, sanzione dell’inibizione per giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 30 (trenta); pena base per la Società FC Internazionale Milano Spa, sanzione dell’ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 3.000,00 (€ tremila/00); pena base per la Società Vicenza Calcio Spa, sanzione dell’ammenda di € 3.600,00 (€ tremilaseicento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 2.400,00 (€ duemilaquattrocento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni :
- inibizione di giorni 30 (trenta) ciascuno a carico dei Signori Roberto Samaden, Dario Cassingena e Massimo Margiotta;
- ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) a carico della Società FC Internazionale Milano Spa;
- ammenda di € 2.400,00 (€ duemilaquattrocento/00) a carico della Società Vicenza Calcio Spa;
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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