F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027 del 22 Ottobre 2013 (34) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GAETANO DI CARLO e GIUSEPPE FIASCHETTI (all’epoca dei fatti Legali rappresentanti della Società AS Viterbese Calcio), Società AS VITERBESE CALCIO ▪ (nota n. 659/41 pf13- 14/AM/seg del 5.8.2013). (35) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GAETANO DI CARLO e GIUSEPPE FIASCHETTI (all’epoca dei fatti Legali rappresentanti della Società AS Viterbese Calcio), Società AS VITERBESE CALCIO ▪ (nota n. 658/40 pf13- 14/AM/seg del 5.8.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027 del 22 Ottobre 2013 (34) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GAETANO DI CARLO e GIUSEPPE FIASCHETTI (all’epoca dei fatti Legali rappresentanti della Società AS Viterbese Calcio), Società AS VITERBESE CALCIO ▪ (nota n. 659/41 pf13- 14/AM/seg del 5.8.2013). (35) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GAETANO DI CARLO e GIUSEPPE FIASCHETTI (all’epoca dei fatti Legali rappresentanti della Società AS Viterbese Calcio), Società AS VITERBESE CALCIO ▪ (nota n. 658/40 pf13- 14/AM/seg del 5.8.2013). La Procura federale della F.I.G.C., con nota indicata in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione i Legali Rappresentanti della Società AS Viterbese Calcio, all’epoca dei fatti, Signori Gaetano Di Carlo e Giuseppe Fiaschetti per rispondere il primo della violazione dell’art. 1, comma 1 CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11 NOIF e all’art. 8, comma 9 del CGS, per non avere provveduto nel termine di trenta giorni a corrispondere ai calciatori Scarsella Valerio e Testa Marco, le somme dovute a seguito di delibere della Commissione Accordi Economici, nonché il secondo, in relazione all’art. 91, comma 2 delle NOIF per avere omesso di corrispondere le somme stabilite nel contratto con il calciatore; a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte ai propri Legali rappresentanti, la Procura ha deferito anche la Società citata. Preliminarmente la Commissione dispone la riunione dei due deferimenti per connessione soggettiva. Nel corso dell’odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi 4 (quattro) nei confronti di Giuseppe Fiaschetti, di mesi 12 (dodici) nei confronti di Gaetano Di Carlo e della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica oltre all’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) per la Società. Nessuno è comparso per le parti deferite. Il deferimento é parzialmente fondato e vanno esaminate separatamente le posizioni delle persone fisiche. Con riferimento alla posizione del Di Carlo, questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e gli addebiti mossi dalla Procura federale per le violazioni commesse, risultano incontrovertibilmente provati, in quanto lo stesso non ha effettivamente corrisposto ai su menzionati calciatori, le somme deliberate dalla CAE, nel termine di trenta giorni dalla decisione. Di conseguenza, é sanzionabile la condotta ad egli ascrivibile e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta. Con riferimento alla posizione del Fiaschetti, l’omessa corresponsione di quanto dovuto ai calciatori tesserati dalla Società in forza degli accordi economici stipulati tra le parti non costituisce di per sé, ad avviso della Commissione, illecito disciplinare. L’Ordinamento federale prevede infatti strumenti idonei per tutelare i soggetti tesserati, eventualmente colpite da comportamenti pregiudizievoli, come nel caso in esame. In merito alle sanzioni, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale infigge le seguenti sanzioni: - Gaetano Di Carlo: l'inibizione di 9 (nove) mesi; - Società AS Viterbese Calcio: penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi all’atto dell’iscrizione a Campionati organizzati dalla Figc. Proscioglie Giuseppe Fiaschetti dagli addebiti contestati.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it