• Stagione sportiva: 2013/2014
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028 del 23 Ottobre 2013
(32) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SCIENZA (tesserato all’epoca dei fatti quale tecnico per la Società AC Legnano Srl), LUIGI ABBATE (tesserato all’epoca dei fatti quale DS per la Società AC Legnano Srl), GIUSEPPE PADULA (tesserato all’epoca dei fatti quale dirigente per la Società AC Legnano Srl), MASSIMO FRASSI (tesserato all’epoca dei fatti quale DG per la Società AC Rodengo Saiano), CARLO GERVASONI (tesserato all’epoca dei fatti quale calciatore per la Società FC Piacenza Spa), STEFANO BAGALINI (tesserato all’epoca dei fatti quale calciatore per la Società AC San Giustese Srl), ROBERTO BAGALINI (arbitro effettivo associato all’epoca dei fatti quale per la sezione AIA di Fermo), Società AC RODENGO SAIANO e AC SAN GIUSTESE Srl – (nota n. 643/893 pf 12-13/AM/ma del 2.8.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028 del 23 Ottobre 2013
(32) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SCIENZA (tesserato all’epoca dei fatti quale tecnico per la Società AC Legnano Srl), LUIGI ABBATE (tesserato all’epoca dei fatti quale DS per la Società AC Legnano Srl), GIUSEPPE PADULA (tesserato all’epoca dei fatti quale dirigente per la Società AC Legnano Srl), MASSIMO FRASSI (tesserato all’epoca dei fatti quale DG per la Società AC Rodengo Saiano), CARLO GERVASONI (tesserato all’epoca dei fatti quale calciatore per la Società FC Piacenza Spa), STEFANO BAGALINI (tesserato all’epoca dei fatti quale calciatore per la Società AC San Giustese Srl), ROBERTO BAGALINI (arbitro effettivo associato all’epoca dei fatti quale per la sezione AIA di Fermo), Società AC RODENGO SAIANO e AC SAN GIUSTESE Srl - (nota n. 643/893 pf 12-13/AM/ma del 2.8.2013).
Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale Giuseppe Scienza tesserato all’epoca dei fatti quale tecnico per la Società AC Legnano Srl; Luigi Abbate, tesserato all’epoca dei fatti quale Direttore Sportivo per la Società AC Legnano Srl; Giuseppe Padula, tesserato all’epoca dei fatti quale dirigente per la Società AC Legnano Srl; Massimo Frassi, tesserato all’epoca dei fatti quale Direttore Generale per la Società AC Rodengo Saiano; Carlo Gervasoni, tesserato all’epoca dei fatti quale calciatore per la Società FC Piacenza Spa; Stefano Bagalini, tesserato all’epoca dei fatti
quale calciatore per la Società AC San Giustese Srl; Roberto Bagalini, arbitro effettivo associato all’epoca dei fatti alla Sezione A.I.A. di Fermo; la Società AC Rodengo Saiano; la Società AC San Giustese Srl; per rispondere: Giuseppe Scienza, della violazione di cui all’art. 7, comma 1, 2 e 5 e art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara Rodengo Saiano – Legnano del 09/05/2010 valevole per il Campionato di Lega Pro Seconda Divisione Girone “A”, in concorso con i tesserati Luigi Abbate e Giuseppe Padula, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato. In particolare, per aver, con l’approvazione dell’Abbate, incaricato il Padula di entrare in contatto con un rappresentante della Società Rodengo Saiano – poi individuato nel Direttore Generale Sig. Massimo Frassi - al fine di manifestare a quest’ultimo la proposta di alterazione del risultato della gara; Luigi Abbate, della violazione di cui all’art. 7, comma 1, 2 e 5 e art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara Rodengo Saiano – Legnano del 09/05/2010 valevole per il Campionato di Lega Pro Seconda Divisione Girone “A”, in concorso con i tesserati Giuseppe Scienza e Giuseppe Padula, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato. In particolare, per aver, approvando la richiesta dello Scienza, incaricato il Padula di entrare in contatto con un rappresentante della Società Rodengo Saiano – poi individuato nel Direttore Generale Sig. Massimo Frassi - al fine di manifestare a quest’ultimo la proposta di alterazione del risultato della gara; Giuseppe Padula, della violazione di cui all’art. 7, comma 1, 2 e 5 e art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara Rodengo Saiano – Legnano del 09/05/2010 valevole per il Campionato di Lega Pro Seconda Divisione Girone “A”, in concorso con i tesserati Giuseppe Scienza e Luigi Abbate, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato. In particolare, per aver accettato – e poi messo in pratica - l’incarico commissionatogli dallo Scienza e approvato dall’Abbate, di entrare in contatto con un rappresentante della Società Rodengo Saiano – poi individuato nel Direttore Generale Sig. Massimo Frassi - al fine di manifestare a quest’ultimo la proposta di alterazione del risultato della gara. Massimo Frassi, della violazione di cui all’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva poiché, essendo venuto a conoscenza della proposta illecita ricevuta dai Sig.ri Padula – direttamente – e Scienza e Abbate – indirettamente – in ordine alla gara Rodengo Saiano – Legnano del 09/05/2010 valevole per il Campionato di Lega Pro Seconda Divisione Girone “A”, ometteva di informare senza indugio la Procura federale; Carlo Gervasoni, della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per avere, in concorso con il calciatore Stefano Bagalini, in data 01 aprile 2011 organizzato un incontro tra due esponenti del gruppo degli “zingari” con l’allora arbitro effettivo Roberto Bagalini con la finalità di porre in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento di alcune gare al momento non ancora identificate e per violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, essendo venuto a conoscenza della proposta illecita effettuata dagli “zingari” al Roberto Bagalini, omesso di informare senza indugio la Procura federale; Stefano Bagalini, della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per avere, in concorso con il calciatore Carlo Gervasoni, in data 01 aprile 2011 organizzato un incontro tra due esponenti del gruppo degli “zingari” con l’allora arbitro effettivo Roberto Bagalini con la finalità di porre in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento di alcune gare al momento non ancora identificate e per violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, essendo venuto a conoscenza della proposta illecita effettuata dagli “zingari” al Roberto Bagalini, omesso di informare senza indugio la Procura federale; Roberto Bagalini, della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 40, commi 1, 2 e 3, lettere a) e c), del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per avere, in data 01 aprile 2011 partecipato ad un incontro con due esponenti del gruppo degli “zingari” avente la finalità di porre in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento di alcune gare al momento non ancora identificate e con un giocatore (Carlo Gervasoni) ancora in attività partecipante al Campionato per cui egli poteva essere designato ad arbitrare dal proprio Organo Tecnico, e per violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, essendo venuto a conoscenza della proposta illecita avanzata dagli “zingari” nei suoi confronti, omesso di informare senza indugio la Procura federale; la Società AC Rodengo Saiano a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Massimo Frassi all’epoca proprio Direttore Generale; la Società AC San Giustese Srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Stefano Bagalini all’epoca proprio calciatore. I difensori dei deferiti Scienza, Abbate, Bagalini Stefano e Bagalini Roberto hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno chiesto il proscioglimento dei rispettivi assistiti. Bagalini Roberto ha eccepito di non essere più soggetto alla giurisdizione sportiva in quanto non più tesserato. Prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Carlo Gervasoni, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Carlo Gervasoni, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Carlo Gervasoni, in continuazione con le precedenti condotte illecite già giudicate, sanzione della squalifica per mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 1 (uno)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento é proseguito per le altre parti deferite.
Alla riunione del 17/10/2013 questa Commissione ha rigettato l’istanza istruttoria avanzata dalla difesa del deferito Abbate alla quale si era associata la difesa del Frassi. Il rappresentante della Procura ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: squalifica di anni 3 (tre) per Giuseppe Scienza, inibizione di anni 3 (tre) per Luigi Abbate e Giuseppe Padula, inibizione di mesi 6 (sei) per Massimo Frassi, squalifica di anni 1 (uno) per Stefano Bagalini, anni 2 (due) di inibizione per Roberto Bagalini, ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) per la Società AC Rodengo Saiano, ammenda di € 1.000,00 (mille/00) per la Società AC San Giustese Srl. Il deferito Giuseppe Padula è comparso di persona rendendo le dichiarazioni di cui a verbale. Anche i deferiti Abbate, Scienza e Stefano Bagalini, presenti in udienza, hanno reso spontanee dichiarazioni. Il deferimento non é stato esteso alla Società AC Legnano Srl, essendo intervenuta nei confronti della medesima, provvedimento di revoca dell’affiliazione. I difensori dei deferiti Scienza, Abbate, Frassi e Bagalini Stefano hanno chiesto il proscioglimento dei propri assistiti. Nessuno è comparso per Bagalini Roberto e per le Società AC San Giustese Srl, e AC Rodengo Saiano. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice sportivo, sollevata dalla difesa di Roberto Bagalini. All’epoca dei fatti il deferito era tesserato della Federazione e le successive dimissioni non fanno venir meno la giurisdizione di questa Commissione per il noto principio della “perpetuatio”, sancito dall’art. 19, comma 1 del CGS. Passando al merito, il presente giudizio si fonda sulla documentazione acquisita, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 401 del 1989 e dell’art. 116 c.p.p., facente parte del
procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Cremona (n. 3628/2010 R.G.N.R.), riguardante numerosi soggetti operanti sul territorio nazionale e internazionale, con finalità di condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche. Le successive indagini della Procura federale hanno portato al deferimento di numerosi soggetti. Dal procedimento principale in seguito al provvedimento di stralcio n. 544/1075pf11-12/SP/ad del 25/07/2012 ed al successivo ulteriore provvedimento di stralcio n. prot. 7125 SP/ac del 08/05/2013 ha origine il presente procedimento, destinato a valutare le posizioni di soggetti per i quali gli elementi in un primo momento raccolti non avevano consentito di individuare con certezza le responsabilità. Le attività di indagine degli organi inquirenti della Federazione e gli atti acquisiti dalla magistratura ordinaria consentono di affermare che la gara Rodengo Saiano - Legnano del 09.05.2010 fu oggetto di un illecito sportivo. In particolare il deferito Padula incontrò, il giorno giovedì 6 maggio 2010 alle ore 16,00 circa, il deferito Frassi, all’epoca Direttore Generale della AC Rodengo Saiano, nei pressi del casello autostradale di “Brescia Est”, avendo preannunciato tale appuntamento al Direttore Sportivo Luigi Abbate ed al tecnico Giuseppe Scienza il quale ultimo, evidentemente conscio della natura illecita di tale incontro, lo esortò “ad avere prudenza”. L’oggetto di tale incontro, come confessato dal Padula ed ammesso dallo stesso Frassi in sede di audizione innanzi al Collaboratore della Procura federale, fu l’esito futuro di detta partita. Il Padula manifestò al proprio interlocutore la convinzione che la vittoria da parte del Legnano sarebbe stata di “vitale” importanza avuto riguardo alla posizione in classifica (terza con automatica qualificazione ai “play off” in caso di vittoria) ed alle precarie condizioni economiche in cui la stessa Società all’epoca versava. Non c’è dubbio che con tale condotta si sia realizzato un illecito sportivo così come configurato dall’art. 7, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva che prevede una violazione disciplinare istantanea, di pericolo ed aggravata dall’evento.. Piena prova di ciò si ottiene dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal Padula in sede di audizione innanzi al Collaboratore della Procura federale: “…considerato che la loro situazione di classifica era tranquilla e che non avevano obiettivi, gli chiesi se riuscivano a darci la partita”. Tali dichiarazioni, intrinsecamente credibili perché reiterate, coerenti e dettagliate sono estrinsecamente riscontrate da quelle di medesimo tenore e contenuti rilasciate da Massimo Frassi, che ha confermato, in sede di audizione innanzi al Collaboratore della Procura federale, di essersi incontrato nelle sopra citate circostanze di luogo e di tempo con il Padula precisando, tra
l’altro, che questi gli aveva fatto capire che voleva che gli si lasciasse vincere la partita. Ad ulteriore riscontro della confessione del Padula vanno lette le dichiarazioni rese dal calciatore del Rodengo Saiano Silvio Cassaro nonché alcuni indubitabili elementi di fatto quali le contingenze di tempo (tre giorni prima della disputa della gara) e di luogo (un casello autostradale che potesse per sua natura garantire riservatezza e segretezza) di detto incontro, ai quali si aggiunge la circostanza che tra il Padula ed il Frassi non intercorresse alcun precedente rapporto di conoscenza che potesse far ipotizzare altre motivazioni poste a ragione di tale incontro. Va detto però che, a differenza di quanto sostenuto nel deferimento, non si rinvengono agli atti elementi sufficienti ad affermare che i deferiti Abbate e Scienza abbiano partecipato attivamente alla realizzazione dell’illecito. In effetti le dichiarazioni del Padula alla Procura federale nonché quelle da questi rese spontaneamente in udienza, consentono di affermare che Abbate e Scienza siano stati preventivamente informati dell’iniziativa che il Padula era in procinto di assumere ma nulla fa ritenere che i due abbiano concorso a realizzarla o, comunque che abbiano posto in essere atti miranti all’alterazione del regolare svolgimento della gara, limitandosi i loro comportamenti a costituire violazione dell’obbligo di denuncia al pari di quelli del deferito Frassi. Va inoltre esclusa la sussistenza della violazione di cui all’art. 9 del CGS per la quale, anche alla luce della derubricazione delle accuse rivolte a Abbate e Scienza, non si rinviene alcun elemento probatorio. Pertanto va affermata la responsabilità dei deferiti Padula e Frassi per le violazioni loro rispettivamente addebitate, fatta eccezione per l’art. 9 .CGS per il quale tutti i deferiti vanno prosciolti per insussistenza del fatto. Per quanto riguarda Abbate e Scienza va affermata la loro responsabilità solo per omessa denuncia, così derubricati i fatti loro ascritti. Ne consegue la responsabilità oggettiva della Società Rodengo Saiano per i fatti addebitati al suo tesserato Massimo Frassi. Per tutti sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo. Passando all’esame delle posizioni dei fratelli Bagalini e della Società San Giustese, questa Commissione ritiene provati i fatti loro addebitati. Dagli atti del procedimento si evince che nella notte tra il giorno 1 e il 2 aprile 2011 si tenne presso Porto San Giorgio un incontro avente finalità illecite tra due esponenti del gruppo degli “zingari” (Gegic e Ilievsky) ed i tesserati Roberto Bagalini, all’epoca dei fatti arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Fermo, Stefano Bagalini, all’epoca dei fatti calciatore della Società AC San Giustese Srl, e Carlo Gervasoni, tesserato all’epoca dei fatti quale calciatore per la Società FC Piacenza S.p.a.. Quest’ultimo in compagnia di Gegic e Ilievsky (noti alla Giustizia Sportiva e all’opinione pubblica come esponenti di spicco dei cosiddetti “zingari” o “slavi” e dediti alla realizzazione di accordi illeciti al fine di scommettere su risultati di gare precombinate) si fermò a cenare presso il Ristorante “Cobà” di proprietà del calciatore Stefano Bagalini e in tale occasione il Gervasoni, su richiesta del Gegic che aveva appreso della possibilità di avvicinare l’arbitro effettivo Roberto Bagalini perché legato da vincolo di parentela con il predetto Stefano Bagalini, organizzò per il tramite di quest’ultimo un incontro con il predetto arbitro, dal quale era stato arbitrato in occasione di una gara svoltasi la settimana precedente. E’ acclarato che l’arbitro Roberto Bagalini accettò di partecipare a tale incontro, che si tenne effettivamente circa alle 2 della notte e nel corso del quale i due “zingari” gli offrirono una somma tra i 50.000 e gli 80.000 euro al fine di alterare il regolare svolgimento di una o più gare che da lì in poi sarebbe stato designato a dirigere. Il Roberto Bagalini non rifiutò immediatamente tale proposta illecita, ma si dimostrò possibilista e si riservò di dare una risposta a tale offerta in base alle gare per le quali effettivamente sarebbe stato designato. Su queste circostanze le dichiarazioni auto ed etero accusatorie del Gervasoni (che, come già detto, ha definito la sua posizione nel presente procedimento ai sensi dell’art. 23 CGS), reiterate, coerenti, molto dettagliate e logiche, sono riscontrate dalle stesse dichiarazioni dei deferiti che hanno confermato che effettivamente verso le due della notte tra il 1 ed il 2 aprile 2011 presso il Ristorante “Cobà” di Porto San Giorgio si sono ritrovati tutti i soggetti sopra citati. Le ragioni di tale incontro riferite dai fratello Bagalini appaiono prive di credibilità. Non è affatto plausibile che a quella tarda ora della notte il Roberto Bagalini, che si occupava direttamente di altro ristorante di famiglia (il vicino “Caminetto”), fosse nel ristorante Cobà solamente per preparare il conto che Gervasoni e i suoi due amici avrebbero, per ragioni misteriose, lasciato in sospeso. Senza contare poi che i Bagalini non sono stati in grado neppure di dedurre le ragioni per le quali il Gervasoni avrebbe dovuto falsamente accusarli né tantomeno quali vantaggi avrebbe tratto dal farlo, tenuto conto di quanto ancora più grave il Gervasoni aveva già confessato. Roberto e Stefano Bagalini vanno pertanto ritenuti responsabili dei fatti loro ascritti. Dalla responsabilità del secondo deriva quella oggettiva addebitata alla San Giustese. Sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione della squalifica di mesi 1 (uno) nei confronti di Carlo Gervasoni. Esclusa la sussistenza della violazione di cui all’art. 9 CGS e qualificati come violazione dell’art. 7 comma 7 CGS quelli addebitati a Luigi Abbate e Giuseppe Scienza, infligge le seguenti sanzioni: anni 3 (tre) di inibizione a Giuseppe Padula, mesi 6 (sei) di squalifica a
Giuseppe Scienza, mesi 6 (sei) di inibizione ciascuno a Luigi Abbate e Massimo Frassi, mesi 9 (nove) di squalifica per Stefano Bagalini, mesi 9 (nove) di inibizione per Roberto Bagalini, € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la Società AC Rodengo Saiano, € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la Società AC San Giustese Srl.
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(32) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SCIENZA (tesserato all’epoca dei fatti quale tecnico per la Società AC Legnano Srl), LUIGI ABBATE (tesserato all’epoca dei fatti quale DS per la Società AC Legnano Srl), GIUSEPPE PADULA (tesserato all’epoca dei fatti quale dirigente per la Società AC Legnano Srl), MASSIMO FRASSI (tesserato all’epoca dei fatti quale DG per la Società AC Rodengo Saiano), CARLO GERVASONI (tesserato all’epoca dei fatti quale calciatore per la Società FC Piacenza Spa), STEFANO BAGALINI (tesserato all’epoca dei fatti quale calciatore per la Società AC San Giustese Srl), ROBERTO BAGALINI (arbitro effettivo associato all’epoca dei fatti quale per la sezione AIA di Fermo), Società AC RODENGO SAIANO e AC SAN GIUSTESE Srl – (nota n. 643/893 pf 12-13/AM/ma del 2.8.2013)."