F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029 del 24 Ottobre 2013 (88) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY (Presidente e Legale rappresentante della Società Monza Brianza 1912 Spa), Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa – (nota n. 1575/142 pf 13-14/SP/blp del 9.10.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029 del 24 Ottobre 2013
(88) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY (Presidente e Legale rappresentante della Società Monza Brianza 1912 Spa), Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa - (nota n. 1575/142 pf 13-14/SP/blp del 9.10.2013).
Con nota del 9.10.2013, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione: - il Signor Emery Anthony Jon Domingo Armstrong, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società AC Monza Brianza 1912 Spa; per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV delle NOIF, per aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2013; - la stessa Società AC Monza Brianza 1912 Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’4 comma 1 del CGS, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante pro tempore. All’inizio della riunione odierna il Signor Emery Anthony Jon Domingo Armstrong e la Società AC Monza Brianza 1912 Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Emery Anthony Jon Domingo Armstrong e la Società AC Monza Brianza 1912 Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Emery Anthony Jon Domingo Armstrong, sanzione della ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.000,00 (€ mille/00); pena base per la Società AC Monza Brianza 1912 Spa, sanzione della ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.000,00 (€ mille/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Emery Anthony Jon Domingo Armstrong, sanzione della ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); per la Società AC Monza Brianza 1912 Spa, sanzione della ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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