F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030 del 28 Ottobre 2013 (65) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa – (nota n. 7848/1013 pf 12-13/SS/vdb del 3.6.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030 del 28 Ottobre 2013 (65) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa - (nota n. 7848/1013 pf 12-13/SS/vdb del 3.6.2013). La Procura federale, attivata da una nota della Segreteria AIAC datata 10 maggio 2013, accertava che un iscritto al Settore Tecnico della FIGC, a nome Marco Melchionna, nel corso della stagione sportiva 2012/2013 aveva contravvenuto all’obbligo di richiedere ed ottenere la sospensione dall’albo di appartenenza, nonché di osservare l’ulteriore obbligo, previsto per gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti, di richiedere il tesseramento, come calciatori, solo per le Società a favore delle quali stavano prestando l’attività di tecnico. Era infatti risultato che il Melchionna era tesserato come calciatore della Società ASD Magica Calcio a 5 e che svolgeva contemporaneamente quale tesserato anche l’attività di tecnico delle categorie allievi e giovanissimi provinciali ed esordienti della Società Ascoli Calcio 1898 Spa. In siffatto accertato contesto, la Procura Federale, nel mentre deferiva il Melchionna alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico ai sensi degli artt. 36 comma 2 e 38 comma 6 del Regolamento di settore, deferiva alla Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Marche Roberto Benigni, amministratore unico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, al quale contestava la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 38 commi 1 e 4, 40 commi 2 e 4 NOIF. Veniva altresì deferita la Società Ascoli Calcio 1898 Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS. Nel resistere al deferimento, di cui se ne chiedeva il rigetto, il Benigni deduceva di aver agito in buona fede perché non poteva sapere che il Melchionna fosse tesserato per altra Società, di talché non era configurabile la violazione che gli era stata imputata, anche in considerazione del fatto che gli impegni societari di livello professionistico gli impedivano di seguire tutte le attività del sodalizio, che erano di fatto delegate ai collaboratori. La Commissione disciplinare territoriale, con decisione pubblicata sul C.U. regionale n. 202 del 26 giugno 2013, dichiarava la propria incompetenza a decidere a favore di questa Commissione, a cui rimetteva direttamente gli atti per quanto di ragione. Opinava il primo Giudice, richiamata testualmente la norma, che nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse la competenza della Commissione Disciplinare Nazionale prevaleva su quella della territoriale, per cui non poteva che essere dichiarata l’incompetenza. Richiamato il procedimento innanzi questa Commissione, alla riunione odierna Roberto Benigni e la Società Ascoli Calcio 1898 Spa hanno chiesto il patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Roberto Benigni e la Società Ascoli Calcio 1898 Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Roberto Benigni, sanzione della inibizione per mesi 2, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40; pena base per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa, sanzione dell’ammenda di € 600,00 (€ seicento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 400,00 (€ quattrocento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Roberto Benigni, inibizione per giorni 40 (quaranta); - Ascoli Calcio 1898 Spa, ammenda di € 400,00 (€ quattrocento/00); Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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