F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030 del 28 Ottobre 2013 (89) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURO FILUCCHI (Presidente e Legale rappresentante della Società GSD Rosignano Sei Rose), Società GSD ROSIGNANO SEI ROSE – (nota n. 1585/1250 pf 12-13/AM/ma del 9.10.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030 del 28 Ottobre 2013 (89) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURO FILUCCHI (Presidente e Legale rappresentante della Società GSD Rosignano Sei Rose), Società GSD ROSIGNANO SEI ROSE - (nota n. 1585/1250 pf 12-13/AM/ma del 9.10.2013). Con lettera in data 9.10 2013 la Procura federale della FIGC comunicava alla Commissione disciplinare nazionale quanto segue: in data 16/10/2012 il calciatore Alessio Lombardi proponeva reclamo innanzi alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti (di seguito CAE) lamentando il mancato pagamento da parte della Società GSD Rosignano Sei Rose di una parte di quanto a lui dovuto in base all’accordo economico stipulato per la stagione sportiva 2011/12; La CAE, accertata l’esistenza del suddetto accordo economico stipulato tra la detta Società ed il calciatore Alessio Lombardi, con provvedimento del 28.01.2013, prot. 68/Cae, condannava la Società GSD Rosignano Sei Rose al pagamento in favore del medesimo calciatore della somma di € 3.920,00, non corrisposta nel periodo di vigenza dell’accordo economico. La Commissione vertenze economiche, nella riunione del 09.05.2013, rigettava l’appello presentato dalla Società GSD Rosignano Sei Rose avverso suddetta delibera della CAE, confermava l’impugnata decisione; decisione che veniva comunicata alla Società GSD Rosignano Sei Rose, mediante lettera raccomandata recapitata in data 01.07.2013. Il 4.07.2013 la Società GSD Rosignano Sei Rose provvedeva ad effettuare un bonifico bancario di € 3.920,00 in favore del Comitato regionale toscano per il pagamento di quanto dovuto in favore del calciatore Alessio Lombardi; a fronte del quale il predetto calciatore, in data 26.07.2013 sottoscriveva una dichiarazione liberatoria, affermando di aver ricevuto tutti i compensi e rimborsi spese inerenti la stagione sportiva 2011/12, e che pertanto nulla gli era più dovuto; La Procura federale pur riconoscendo che la Società GSD Rosignano Sei Rose aveva corrisposto, nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 94 ter delle NOIF, la somma di € 3.920,00 in favore del calciatore Alessio Lombardi, sulla base di quanto disposto dalla C.A.E. della F.I.G.C. - L.N.D. e dalla C.V.E.; deferiva, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del CGS, innanzi a questa Commissione disciplinare nazionale della F.I.G.C.: 1) Mauro Filucchi nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante all’epoca dei fatti della Società GSD Rosignano Sei Rose della violazione dell’articolo 1, comma 1, CGS, concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle norme federali, per avere, in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, omesso di corrispondere quanto stabilito nell’accordo economico concluso con il calciatore Alessio Lombardi; 2) la Società GSD Rosignano Sei Rose, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al suo Presidente e Legale rappresentante. La Società GSD Rosignano Sei Rose presentava memoria in cui si contestava la sussistenza della violazione contestata, assumendo in sostanza che il pagamento di quanto dovuto al calciatore Lombardi Alessio era avvenuto entro i 30 giorni dalla comunicazione della decisione definitiva della CVE in data 1 luglio 2013,nei termine dei 30 giorni previsti dall’art. 94 ter delle NOIF; per cui non poteva ascriversi agli incolpati nessuna violazione comportamentale. All’odierna riunione é comparso il Vice Procuratore federale Avv. Mensitieri, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni: - mesi 4 (quattro) di inibizione per Mauro Filucchi; - € 1.000,00 (€ mille/00) di ammenda per la Società GSD Rosignano Sei Rose. Per le parti deferite é comparso l’Avv. Ricci, il quale si é riportato alle conclusioni di cui alla memoria difensiva ritualmente depositata. Motivi della decisione Ritiene la Commissione, confermando l’avviso espresso in una propria recentissima decisione in materia (vedi C.U. n. 27/CDN del 22 ottobre 2013), che la condotta addebitata alla Società Rosignano Sei Rose configuri un mero inadempimento contrattuale, al quale si può porre rimedio utilizzando gli strumenti previsti dall’Ordinamento federale per la tutela delle posizioni dei soggetti tesserati eventualmente colpiti da comportamenti pregiudizievoli. Detto inadempimento di per sé non integra – come invece sostenuto dalla Procura federale – un illecito disciplinare sanzionabile per violazione dei principi di lealtà e probità sportiva di cui all’art.1 comma 1 del CGS in relazione al disposto dell’art. 91 n. 2 delle NOIF, poiché in esso non è dato ravvisare necessariamente l’inosservanza da parte dalla Società deferita di obblighi derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo. Nel caso di specie è pacifico, inoltre, che la Società Rosignano Sei Rose, all’esito dell’iter procedurale e nei termini tassativi imposti dalle normative federali, ha provveduto al pagamento di quanto dovuto al proprio calciatore, ottemperando pertanto agli obblighi derivanti dalle norme regolamentari ed in particolare dall’art. 94 ter delle NOIF, alla cui inosservanza consegue, come espressamente previsto e codificato, l’applicazione di sanzioni disciplinari. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale proscioglie Filucchi Mauro e la GSD Rosignano Sei Rose dagli addebiti loro ascritti.
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