COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 25.09.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Loris Bortolami – già tesserato Soc. Legnarese del Sig. Elia Liberali – Giocatore già tesserato Treviso SSP ARL del Sig. Daniele Pagin – Presidente Soc. Campodarsego del Sig. Fabio Tronchetti – Presidente Torre delle Società A.C.D. Campodarsego, Calcio Portogruaro Summaga S.R.L., U.S. Torre

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 25.09.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Loris Bortolami - già tesserato Soc. Legnarese del Sig. Elia Liberali - Giocatore già tesserato Treviso SSP ARL del Sig. Daniele Pagin - Presidente Soc. Campodarsego del Sig. Fabio Tronchetti - Presidente Torre delle Società A.C.D. Campodarsego, Calcio Portogruaro Summaga S.R.L., U.S. Torre La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 29/7/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare, per i seguenti motivi : 1) il Sig. Loris BORTOLAMI (segnalato come allenatore da Soc. Torre e preparatore portieri Soc. Campodarsego) “per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., anche in relazione agli articoli 23 e 66 delle N.O.I.F. per avere : - nel corso della gara Campodarsego-Portogruaro (Camp. Allievi del 15/1/2012 svoltasi a Campodarsego-PD) dapprima fatto ingresso nel recinto di gioco dalla tribuna degli spettatori, senza esservi autorizzato e, quindi, dopo aver posto le mani sul viso del giovane calciatore Elia Liberali senza il suo consenso, colpito quest’ultimo con uno schiaffo al volto”; - svolto a partire almeno dalla stagione sportiva 2009/2010 e sino alla fine della stagione sportiva 2011/2012, l’attività di “preparatore dei portieri” per la società Campodarsego senza essere con questa regolarmente tesserato e/o censito e senza essere iscritto nei corrispondenti ruoli del Settore Tecnico”; - svolto contemporaneamente la predetta attività di “preparatore dei portieri” per la Società Campodarsego e quella di calciatore tesserato per la Società U.S. Legnarese almeno a partire dalla S.S. 2009/2010 e sino al 16/12/2011, momento in cui é stato svincolato da detta ultima società; - acconsentito, sottoscrivendo il relativo modulo denominato “variazioni organigramma”, a che il suo nominativo venisse inserito nell’organigramma della società U.S. Torre quale “allenatore” relativamente alla S.S. 2012/2013, senza aver mai conseguito l’abilitazione e, dunque, senza essere regolarmente iscritto nei corrispondenti ruoli del Settore Tecnico”: 2) il Sig. Elia LIBERALI (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società Portogruaro Summaga) “per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., anche in relazione all’art. 30, comma 4 dello Statuto della F.I.G.C. per avere lo stesso, in data 16/1/2012, per il tramite della madre Sig.a Cristina Gersich, esercente la patria potestà, presentato formale denuncia-querela presso la Questura di Treviso, con riferimento a quanto accaduto il 15/1/2012 in occasione della gara Campodarsego-Portogruaro (svoltasi in Campodarsego nell’ambito del Camp. Reg.le Allievi) nei confronti del Sig. Bortolami Loris - soggetto inquadrabile nell’ambito dell’art. 1, comma 5 del C.G.S. - senza preventiva autorizzazione del Consiglio Federale”; 3) il Sig. Daniele PAGIN (Presidente A.C.D. Campodarsego) ”per rispondere della violazione di cui all’art. comma 1 del C.G.S., anche in relazione all’art. 23, comma 1 art. 62 e 66 delle NOIF per avere , nella sua qualità : nel corso della gara Campodarsego-Portogruaro (Camp. Allievi del 15/1/2012 svoltasi a Campodarsego-PD) omesso di adottare gli opportuni provvedimenti e di predisporre le dovute cautele, onde evitare che fosse lasciato aperto, o comunque non sufficientemente custodito, un cancello di comunicazione fra la tribuna dove sedevano i tifosi della squadra ospitante ed il recinto di gioco, così consentendo al Sig. Loris Bortolami di introdursi liberamente nel medesimo recinto di gioco senza esservi autorizzato”; consentito, a partire almeno dalla stagione sportiva 2009/2010 e sino alla fine della stagione sportiva 2001/2012, che un soggetto non abilitato e/O non iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, il Sig. Loris Bortolami, svolgesse di fatto attività di “preparatore dei portieri” di tutte le squadre giovanili della Società Campodarsego, senza mai provvedere a regolarizzarne la posizione e nonostante il menzionato soggetto fosse, sino al 16/12/2011, contemporaneamente tesserato per altra società (U.S. Legnarese) nella qualità di calciatore; 4) il Sig. Fabio TRONCHETTI (Presidente U.S. Torre) “per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. anche in relazione a quanto disposto all’art. 23, comma 1 delle N.O.I.F. per avere, nella sua qualità, provveduto ad inserire nell’organigramma della Società U.S. Torre, relativamente alla S.S. 2012/2013, il Sig. Loris Bortolami quale “allenatore”, senza che quest’ultimo fosse in possesso della necessaria abilitazione e/o comunque che fosse iscritto nei corrispondenti ruoli del Settore Tecnico;” 5) la Società A.C.D. CAMPODARSEGO “a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotta ascrivibile al suo Presidente e legale rappresentante protempore, Sig. Daniele Pagin, nonché al Sig. Bortolami Loris, ex art. 4, comma 1 e 2 del C.G.S.” 6) la Società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. “a titolo di responsabilità oggettiva, per la condotta ascrivibile al Sig. Elia Liberali, ex art. 4, comma 2 del C.G.S.” 7) la Società U.S. TORRE “a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotta ascrivibile al suo Presidente e legale rappresentante protempore, Sig. Fabio Tronchetti, nonché al Sig. Bortolami Loris, ex art. 4. comma 1 e 2 del C.G.S. Sig. Elia Liberali, ex art. 4, comma 2 del C.G.S.” La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza. Nell’udienza del 24/9/2013 sono risultati presenti : il Sig. Loris Bortolami il Sig. Elia Liberali il Sig. Daniele Pagin il Sig. Fabio Tronchetti la Società A.C.D. Campodarsego la Società U.S. Torre il Dott. Salvatore Sciuto Già tesserato Soc. Legnarese giocatore già tesserato PortogruaroSummaga, Assistito dai genitori Presid.Campodarsego, rappresentato dal Sig. Saretta Mario, giusta delega in atti Presid.Torre, rappresentato dal Sig. Scantamburlo Sandro, giusta delega in atti rappresentata dal Sig. Saretta Mario, giusta delega in atti rappresentata dal Sig. Scantamburlo Sandro, giusta delega in atti Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C. la Società Calcio Portogruaro Summaga non si é presentata all’udienza, seppur ritualmente e tempestivamente convocata. Il Rappresentante della Procura, Dott. Sciuto, ha esposto ai soggetti deferiti presenti i motivi che hanno condotto al deferimento dei medesimi e propone il patteggiamento (ex art. 23 C.G.S.) nei confronti di alcuni di essi e precisamente nei confronti di : a carico del Sig. Loris Bortolami già tesserato Soc. Legnarese, inibizione di mesi 15 e il divieto per detto periodo di accedere agli impianti sportivi (crf. art. 19, comma 1, lettera b) del C.G.S.) e ciò a far data dal primo tesseramento utile in seno a Società della F.I.G.C.; I seguenti provvedimenti decorrono dalla data di pubblicazione del presente Comunicato : a carico del Sig. Daniele Pagin Presidente Soc. Campodarsego : inibizione per mesi due; a carico del Sig. Fabio Tronchetti Presidente Torre : inibizione per un mese; a carico dell’A.C.D. Campodarsego ammenda di € 1.000,00.- a carico dell’U.S. Torre ammenda di € 500,00.- Tutti i soggetti interessati hanno aderito alle pene quantificate. Il Dott. Sciuto, per quanto riguarda la posizione della Società Portogruaro Summaga S.r.l., non presente al dibattimento, ha chiesto l’applicazione della sanzione amministrativa dell’ammenda di € 300,00.- considerando l’addebito ascritto consistito nell’infrazione di cui all’art. 4, comma 2 del C.G.S. Il Procuratore F.I.G.C., per quanto riguarda la posizione del giocatore Elia Liberali (già tesserato per il Portogruaro Summaga, attualmente vincolato per l’A.S.D. Union VI.PO. Treviso) minorenne all’epoca dei fatti, considerata la condotta dei genitori, ha ritenuto di non poter formulare richiesta di patteggiamento nei suoi confronti. E’ stato quindi aperto il dibattimento. Il Procuratore Federale ha illustrato le ragioni del deferimento ed ha chiesto che al predetto calciatore venga applicata la squalifica per mesi sei (cfr. art. 15, comnma 1, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva).
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