COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 09.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Tarzo Revine Lago Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 13 del 18/9/2013 – Squalifica per quattro giornate giocatore Bounafaa Hamza – Campionato di 2^ Categoria/BL
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 09.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso A.S.D. Tarzo Revine Lago
Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 13
del 18/9/2013 - Squalifica per quattro giornate giocatore Bounafaa Hamza - Campionato di 2^
Categoria/BL
La Società Tarzo Revine Lago ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale
di Belluno e pubblicata nel Comunicato n. 13 del 18/9/2013 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica per
quattro giornate a carico del giocatore Bounafaa Hamza : “in quanto sputava volontariamente in viso ad un avversario”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso presentato dalla Società Tarzo Revine Lago; esaminata la documentazione ufficiale in atti;
sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha fornito utili precisazioni in ordine agli accadimenti contestati, confermando gli addebiti ascritti al calciatore Bounafaa;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che appare equa rispetto ai fatti come oggi precisati;
tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S.;
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere il ricorso presentato dalla Società Tarzo Revine Lago;
- di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Bounafaa Hamza;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 09.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Tarzo Revine Lago Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 13 del 18/9/2013 – Squalifica per quattro giornate giocatore Bounafaa Hamza – Campionato di 2^ Categoria/BL"