COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 09.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. S.Erasmo Avverso delibere Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 12 del 18/9/2013 – Squalifica sino al 9/10/2013 allenatore Busetto Cristiano; inibizione sino al 2/10/2013 dirigente Nardin Gian Luca – Campionato di 2^ Categoria/SD
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 09.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso A.S.D. S.Erasmo
Avverso delibere Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 12 del 18/9/2013 - Squalifica sino al 9/10/2013 allenatore Busetto Cristiano; inibizione sino al 2/10/2013 dirigente Nardin Gian Luca - Campionato di 2^ Categoria/SD
La Società A.S.D. S.Erasmo ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà e pubblicate nel Comunicato n. 12 del 18/9/2013 con le quali ha assunto le seguenti sanzioni :
- squalifica sino al 9/10/2013 allenatore Busetto Cristiano;
- inibizione sino al 2/10/2013 dirigente Nardin Gian Luca.
La Commissione Disciplinare Territoriale
non prende in esame il ricorso rimesso per competenza dalla Delegazione Distrettuale di S.Donà e presentato dalla
Società A.S.D. S.Erasmo, dichiarandolo inammissibile, perché vertente su provvedimenti disciplinari inoppugnabili.
Infatti il Codice di Giustizia Sportiva all’art. 45, comma 3, lettera b) stabilisce : “non sono impugnabili in alcuna sede i
provvedimenti disciplinari : inibizione per dirigenti, ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese”.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla Società S.Erasmo;
- di confermare la sanzione della squalifica fino al 9/10/2013 a carico dell’allenatore Busetto Cristiano;
- di confermare la sanzione della inibizione a carico del dirigente Nardin Gian Luca sino al 2/10/2013;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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