COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 16.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso G.S. Poleo Aste Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 22 del 2/10/2013 – Squalifica sino 28/10/2013 Allenatore Martini Andrea- Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 16.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso G.S. Poleo Aste Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 22 del 2/10/2013 - Squalifica sino 28/10/2013 Allenatore Martini Andrea- Campionato di 1^ Categoria La Società G.S. Poleo Aste ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 22 del 2/10/2013 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica sino a 28/10/2013 a carico dell‟allenatore Martini Andrea : “allenatore squalificato, riconosciuto dall’arbitro su indicazione dei dirigenti della Società Poleo Aste, durante la gara, si posizionava in tribuna e insultava ripetutamente l’arbitro”. La Commissione Disciplinare Territoriale non prende in esame il ricorso presentato dalla Società G.S. Poleo Aste, dichiarandolo inammissibile, perché vertente su provvedimento disciplinare inoppugnabile. Infatti il Codice di Giustizia Sportiva all‟art. 45, comma 3, lettera b) stabilisce : “non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti disciplinari : inibizione per dirigenti, ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese”. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla Società Poleo Aste; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 28/10/2013 a carico dell‟allenatore Martini Andrea; - di disporre l‟addebito della tassa reclamo non versata.
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