COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 16.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso C.G.C. Edera Veronetta Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 13 del 18/9/2013 – Squalifica sino 18/3/2016 giocatore Pallani Endrit – Coppa Verona per Soc. 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 16.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso C.G.C. Edera Veronetta Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 13 del 18/9/2013 - Squalifica sino 18/3/2016 giocatore Pallani Endrit - Coppa Verona per Soc. 3^ Categoria La Società C.G.C. Edera Veronetta ha inoltrato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 13 del 18/9/2013 con la quale ha inflitto la sanzione della squalifica sino al 18/3/2016 a carico del giocatore Pallani Endrit : “per comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara e dei giocatori della società avversaria. Tale comportamento é persistito anche dopo l’allontanamento dal terreno di gioco, in qualità di spettatore”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Edera Veronetta; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito l‟arbitro per le vie brevi, il quale ha fornito utili precisazioni in ordine agli accadimenti contestati, confermando gli addebiti ascritti al calciatore Pallani Endrit; valutata la decisione dell‟Organo di Giustizia di primo grado che appare equa in relazione alla grave condotta tenuta dal giocatore precitato; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell‟art. 35,comma 1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Edera Veronetta; - di confermare la sanzione della squalifica sino al 18/3/2016 a carico del calciatore Pallani Endrit; - di disporre l‟addebito della tassa reclamo non versata.
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