COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 16.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti: del Sig. Giuseppe PAROLIN Presidente U.S. Angarano Azzurra del Sig. Luca BERTOLLO Direttore Sportivo A.S.D. Vallonara del Sig. Alberto CARLI Dirigente Accompagnatore A.S.D. Vallonara delle Società U.S. Angarano Azzurra e ASD Vallonara

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 16.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti: del Sig. Giuseppe PAROLIN Presidente U.S. Angarano Azzurra del Sig. Luca BERTOLLO Direttore Sportivo A.S.D. Vallonara del Sig. Alberto CARLI Dirigente Accompagnatore A.S.D. Vallonara delle Società U.S. Angarano Azzurra e ASD Vallonara La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 17/9/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : Il Sig. Giuseppe PAROLIN - Presidente U.S. Angarano Azzurra “per rispondere delle violazione di cui all'art. 1, comma 1 del C.G.S., in riferimento all’art. 38, comma 1 delle N.O.I.F., per avere consentito al tecnico Sig. Morelli Mauro di svolgere attività di allenatore a favore dell’U.S. Angarano Azzurra dal 09/09/2012, pur non essendo in costanza di tesseramento con la Società, tenendo conto che il perfezionamento del suo tesseramento é avvenuto solamente in data 07/11/2012”; Il Sig. Luca BERTOLLO - Direttore Sportivo A.S.D. Vallonara “per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., in riferimento al Comunicato n. 1 LND 12/13 p.14, comma 3, per avere svolto attività di tecnico a favore della Società ASD Vallonara nel corso di 5 incontri dal 10/02/2013 al 17/03/2013 e, consequenzialmente per avere consentito ed accettato che il suo nominativo fosse indebitamente iscritto nelle relative distinte di n. 5 gare alla voce allenatore,il tutto in assenza di alcun titolo al riguardo sia in ragione dell’abilitazione al Settore Tecnico, ma anche in relazione allo speciale titolo abilitativo per “allenatore dilettante” da conseguirsi in corsi specifici indetti dal Settore Tecnico ed organizzati dal Comitato della L.N.D. di suo riferimento”; Il Sig. Alberto CARLI - Dirigente Accompagnatore A.S.D. Vallonara “per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., in riferimento all’art. 61 delle NOIF, per avere sottoscritto, quale dirigente accompagnatore le distinte gara della squadra dell’ASD Vallonara relative a n. 5 incontri dove veniva inserito, quale allenatore, il nominativo del Sig. Bertollo Luca, nonostante lo stesso non ne avesse titolo, per le ragioni meglio descritte nella parte motiva dell’atto di deferimento”; la Società U.S. Angarano Azzurra per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte rispettivamente ascrivibili al Presidente ed al proprio tecnico, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. la Società A.S.D. Vallonara per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte ascrivibili ai propri Dirigenti , ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione delle udienze. Nell‟udienza del 15/10/2013 sono risultati presenti : il Sig. Giuseppe PAROLIN il Sig. Luca BERTOLLO il Sig. Alberto CARLI la Società U.S. Angarano Azzurra la Società ASD Vallonara Presidente U.S. Angarano Azzurra Direttore Sportivo A.S.D. Vallonara Dirigente Accompagnatore A.S.D. Vallonara rappresentata dall‟Avv. Leonardo Rebecchi rappresentata dall‟Avv. Leonardo Rebecchi tutti i soggetti deferiti sono stati rappresentati dall‟Avv. Leonardo Rebecchi,del foro di Bassano, giusta delega e mandato speciale in atti; Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale. Il Rappresentante della Procura, Dott. Sciuto, ha esposto ai soggetti deferiti oggi rappresentati i motivi che hanno condotto al deferimento dei medesimi e propone il patteggiamento (ex art. 23 C.G.S.) nei loro confronti. Sentite le parti deferite, rappresentate alla riunione del 15/10/2013, le medesime hanno dichiarato di aderire alla proposta del Procuratore Federale, ed hanno concordato l‟applicazione delle seguenti sanzioni ex art. 23 del C.G.S. nella seguente misura : a carico del Sig. Giuseppe PAROLIN a carico del Sig. Luca BERTOLLO a carico del Sig. Alberto CARLI a carico dell‟U.S. Angarano Azzurra a carico dell‟ASD Vallonara La Commissione Disciplinare Territoriale, Presidente U.S. Angarano Azzurra . inibizione di giorni 40; Direttore Sportivo A.S.D. Vallonara : inibizione di giorni 40; Dirigente Accompagnatore A.S.D. Vallonara : inibizione di giorni 40; ammenda di € 200,00; ammenda di € 200,00.- preso atto dell‟accordo delle parti, visto l‟art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l‟adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. Giuseppe PAROLIN a carico del Sig. Luca BERTOLLO a carico del Sig. Alberto CARLI a carico dell‟U.S. Angarano Azzurra a carico dell‟ASD Vallonara Presidente U.S. Angarano Azzurra . inibizione di giorni 40; Direttore Sportivo A.S.D. Vallonara : inibizione di giorni 40; Dirigente Accompagnatore A.S.D. Vallonara : inibizione di giorni 40; ammenda di € 200,00; ammenda di € 200,00.- I suddetti provvedimenti disciplinari decorrono dalla data di pubblicazione del presente Comunicato.
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