COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 30.10.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 13/10/2013 REAL S.ZENO – REAL MONTEFORTE Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 26 del 16.10.2013;

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 30.10.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 13/10/2013 REAL S.ZENO - REAL MONTEFORTE Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 26 del 16.10.2013; la soc. Real San Zeno ha fatto seguito al preannunciato reclamo, avverso la regolarità della gara in oggetto, lamentando errore tecnico da parte dell'Arbitro, avendo lo stesso allontanato, a seguito di provvedimento di espulsione per somma di ammonizioni, il giocatore CARLOTTO GIACOMO, seppur allo stesso fosse stata inflitta un unico provvedimento di ammonizione. La soc. Real Monteforte ha fatto pervenire proprie controdeduzioni svolgendo le seguenti eccezioni: - irritualità della modalità di preannuncio, per essere stato inviato a mezzo mail anzichè telefax o telegramma, come previsto dall'art. 38 c.7 cgs; - irritualità del reclamo inoltrato per essere stato intestato alla Commissione Disciplinare anzichè al Giudice Sportivo; - irrilevanza degli allegati prodotti dalla reclamante. La reclamata, inoltre, eccepisce la partecipazione alla gara di un giocatore della Soc. Real San Zeno, non regolarmente tesserato per la stessa. Premesso che l'art. 38 c.g.s prevede, tra le altre forme di invio, anche l'utilizzo della posta elettronica - ove possa essere garantita e provabile la ricezione dell'atto da parte del destinatario - precisando tuttavia che il preannuncio dei reclami e dei ricorso deve essere effettuato esclusivamente a mezzo telegramma o telefax e che tale eccezione assorbe le successive; rilevato dal R.A. inviato al Giudice e successivamente confermato con separato supplemento, che l'Arbitro dichiara di aver commesso un errore allontanando il Giocatore Carlotto Giacomo (soc. Real San Zeno) a seguito provvedimento di espulsione per somma di ammonizioni, inflitto credendo erroneamente di aver comminato a favore dello stesso calciatore una prima ammonizione; PQM, il G.S. delibera di: - dichiarare inammissibile il ricorso inoltrato dalla soc. Real S. Zeno e per l'effetto incamerare la tassa reclamo; - rilevato l'errore tecnico dell'Arbitro, che emerge direttamente dal R.A., non omologare il risultato conseguito sul campo e disporre la ripetizione della gara in oggetto; - inviare gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
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