COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 30.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente non prende in esame la parte del ricorso riguardante: – i Signori Gobbi Franco e Gambin Davide – i giocatori De Tomi Stefano e Raimondo Nicola perché provvedimenti inoppugnabili ai sensi dell’art. 45, 3° comma, lettere a) e b) del C.G.S. che recita : “non sono impugnabili in alcuna sede i seguenti provvedimenti disciplinari : a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni; b) l’inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese”.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 30.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente non prende in esame la parte del ricorso riguardante: - i Signori Gobbi Franco e Gambin Davide - i giocatori De Tomi Stefano e Raimondo Nicola perché provvedimenti inoppugnabili ai sensi dell’art. 45, 3° comma, lettere a) e b) del C.G.S. che recita : “non sono impugnabili in alcuna sede i seguenti provvedimenti disciplinari : a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni; b) l’inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese”. letto il ricorso presentato dalla Società Castelbaldo Masi e relativo ai rimanenti provvedimenti disciplinari; esaminato il referto arbitrale che descrive in maniera inequivocabile lo svolgimento dei fatti; considerato che in questo quadro di riferimento i provvedimenti assunti in primo grado nei confronti della Società risultano equi, per cui devono essere confermati valutata inoltre, la posizione del giocatore Iannone Vittorio e ritenuta più congrua applicare a carico dello stesso la sanzione della squalifica per quattro giornate P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Castelbaldo Masi; - di confermare la sanzione della ammenda di € 500,00 a carico della Società Castelbaldo Masi - di confermare la sanzione relativa all’obbligo della disputa di n. 2 gare casalinghe a porte chiuse; - di dichiarare inammissibile la parte del ricorso riguardante i seguenti provvedimenti sanzionatori : a) l’inibizione sino al 30/10/2013 a carico del dirigente Gobbi Franco; - b) la squalifica fino al 6/11/2013 a carico dell’allenatore Gambin Davide; c) la squalifica dei giocatori De Tomi Stefano e Gambin Davide rispettivamente di due e una giornata. - di ridurre a quattro giornate la squalifica a carico del calciatore Iannone Vittorio. La tassa reclamo non é stata versata.
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