• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 30.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
La Commissione Disciplinare Territoriale
preliminarmente non prende in esame la parte del ricorso riguardante:
– i Signori Gobbi Franco e Gambin Davide
– i giocatori De Tomi Stefano e Raimondo Nicola
perché provvedimenti inoppugnabili ai sensi dell’art. 45, 3° comma, lettere a) e b) del C.G.S. che recita :
“non sono impugnabili in alcuna sede i seguenti provvedimenti disciplinari :
a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni;
b) l’inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese”.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 30.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
La Commissione Disciplinare Territoriale
preliminarmente non prende in esame la parte del ricorso riguardante:
- i Signori Gobbi Franco e Gambin Davide
- i giocatori De Tomi Stefano e Raimondo Nicola
perché provvedimenti inoppugnabili ai sensi dell’art. 45, 3° comma, lettere a) e b) del C.G.S. che recita :
“non sono impugnabili in alcuna sede i seguenti provvedimenti disciplinari :
a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni;
b) l’inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese”.
letto il ricorso presentato dalla Società Castelbaldo Masi e relativo ai rimanenti provvedimenti disciplinari;
esaminato il referto arbitrale che descrive in maniera inequivocabile lo svolgimento dei fatti;
considerato che in questo quadro di riferimento i provvedimenti assunti in primo grado nei confronti della Società risultano
equi, per cui devono essere confermati
valutata inoltre, la posizione del giocatore Iannone Vittorio e ritenuta più congrua applicare a carico dello stesso la
sanzione della squalifica per quattro giornate
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Castelbaldo Masi;
- di confermare la sanzione della ammenda di € 500,00 a carico della Società Castelbaldo Masi
- di confermare la sanzione relativa all’obbligo della disputa di n. 2 gare casalinghe a porte chiuse;
- di dichiarare inammissibile la parte del ricorso riguardante i seguenti provvedimenti sanzionatori :
a) l’inibizione sino al 30/10/2013 a carico del dirigente Gobbi Franco;
- b) la squalifica fino al 6/11/2013 a carico dell’allenatore Gambin Davide;
c) la squalifica dei giocatori De Tomi Stefano e Gambin Davide rispettivamente di due e una giornata.
- di ridurre a quattro giornate la squalifica a carico del calciatore Iannone Vittorio.
La tassa reclamo non é stata versata.
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COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 30.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
La Commissione Disciplinare Territoriale
preliminarmente non prende in esame la parte del ricorso riguardante:
– i Signori Gobbi Franco e Gambin Davide
– i giocatori De Tomi Stefano e Raimondo Nicola
perché provvedimenti inoppugnabili ai sensi dell’art. 45, 3° comma, lettere a) e b) del C.G.S. che recita :
“non sono impugnabili in alcuna sede i seguenti provvedimenti disciplinari :
a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni;
b) l’inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese”."