DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 137 del 24.10.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 05/10/2013: PRATO CALCIO A CINQUE – LIBERTAS ASTENSE
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 137 del 24.10.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL 05/10/2013: PRATO CALCIO A CINQUE - LIBERTAS ASTENSE
Reclamo preposto dalla società PRATO CALCIO A CINQUE avverso l'esito della
gara PRATO CALCIO A CINQUE - LIBERTAS ASTENSE
Il Giudice Sportivo,
esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, rileva:
con il gravame in questione, la ricorrente chiede che in danno della
convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara,
prevista dall'art. 17, comma 5 lett. a) del CGS, per aver provveduto a
schierare nella gara in epigrafe solo due calciatori e non tre nati
posteriormente al 1 gennaio 1992 come previsto dalle norme indicate nel C.U.
n°1 del 03.07.2013. Dalla distinta presentata all’arbitro infatti si evince
che il calciatore Cussotto Giacomo risulterebbe nato il 05/09/1983.tuttavia,
dopo gli accertamenti esperiti presso l’ufficio tesseramenti,detto
calciatore risulta nato il 05.09.1993 e l’anomalia riscontrata dalla società
ricorrente è dovuta a mero errore materiale commesso dalla società convenuta
in sede di compilazione dell’elenco dei partecipanti alla gara e peraltro
confermata in sede di controdeduzioni. E’ appena il caso di precisare
inoltre che tale inesattezza non è stata neppure rilevata dall’arbitro
all’atto del controllo dei documenti e dell’appello dei calciatori.
P.Q.M.
Visti gli artt. 17,24,29,34 del CGS, a scioglimento della riserva di cui al
C.U. N. 086 del 09.10.2013, decide:
a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre
al termine dell'incontro PRATO CALCIO A CINQUE - LIBERTAS ASTENSE 2 - 2.
b) di comminare alla società Libertas Astense l’ammenda di euro 100,00 per
irregolare compilazione della distinta di gara.
c) la tassa di reclamo viene addebitata alla società ricorrente.