DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 137 del 24.10.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 05/10/2013: PRATO CALCIO A CINQUE – LIBERTAS ASTENSE
	
                DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 137 del 24.10.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL 05/10/2013: PRATO CALCIO A CINQUE - LIBERTAS ASTENSE 
 
Reclamo preposto dalla società PRATO CALCIO A CINQUE avverso l'esito della 
gara PRATO CALCIO A CINQUE - LIBERTAS ASTENSE 
 Il Giudice Sportivo, 
esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, rileva: 
con il gravame in questione, la ricorrente chiede che in danno della 
convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara, 
prevista dall'art. 17, comma 5 lett. a) del CGS, per aver provveduto a 
schierare nella gara in epigrafe solo due calciatori e non tre nati 
posteriormente al 1 gennaio 1992 come previsto dalle norme indicate nel C.U. 
n°1 del 03.07.2013. Dalla distinta presentata all’arbitro infatti si evince 
che il calciatore Cussotto Giacomo risulterebbe nato il 05/09/1983.tuttavia, 
dopo gli accertamenti esperiti presso l’ufficio tesseramenti,detto 
calciatore risulta nato il 05.09.1993 e l’anomalia riscontrata dalla società 
ricorrente è dovuta a mero errore materiale commesso dalla società convenuta 
in sede di compilazione dell’elenco dei partecipanti alla gara e peraltro 
confermata in sede di controdeduzioni. E’ appena il caso di precisare 
inoltre che tale inesattezza non è stata neppure rilevata dall’arbitro 
all’atto del controllo dei documenti e dell’appello dei calciatori. 
 P.Q.M. 
 
Visti gli artt. 17,24,29,34 del CGS, a scioglimento della riserva di cui al 
C.U. N. 086 del 09.10.2013, decide: 
a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre 
al termine dell'incontro PRATO CALCIO A CINQUE - LIBERTAS ASTENSE 2 - 2. 
b) di comminare alla società Libertas Astense l’ammenda di euro 100,00 per 
irregolare compilazione della distinta di gara. 
c) la tassa di reclamo viene addebitata alla società ricorrente.                  
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
                
            