F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031 del 7 Novembre 2013 (59) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON LUOGO A PROVVEDERE NEI CONFRONTI DEL SIG. DANIELE DE BLASIO ED IL CONSEGUENTE PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ ASD ROMA CALCIO FEMMINILE, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – CU n. 21 del 30.8.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031 del 7 Novembre 2013 (59) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON LUOGO A PROVVEDERE NEI CONFRONTI DEL SIG. DANIELE DE BLASIO ED IL CONSEGUENTE PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ ASD ROMA CALCIO FEMMINILE, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 21 del 30.8.2013). Con atto del 2 maggio 2013 la Procura Fedrale deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio Daniele De Blasio, Dirigente della G.S. Roma Calcio Femminile (oggi ASD Roma Calcio Femminile) all'epoca dei fatti, e la società GS Roma Calcio Femminile, oggi ASD Roma Calcio Femminile per rispondere: il primo, della violazione di cui all'art. 1 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva cui deve essere improntato l'agire di ciascun soggetto operante in ambito federale, tenuto, nella propria veste di dirigente della società GS Roma Calcio Femminile (oggi ASD Roma Calcio Femminile) cui, per la stagione sportiva 2008-09, era stata affidata la responsabilità non agonistica della squadra Primavera, la condotta consistita in molestie sessuali nei confronti della calciatrice B.G. di anni 14, allieva della squadra, e la società G.S. Roma Calcio Femminile, (oggi ASD Roma Calcio Femminile) ai sensi dell'art. 4 co.2 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al predetto proprio Dirigente. Con delibera contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 21 del 20 agosto 2013 la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, decidendo in merito al suddetto deferimento, decideva il non luogo a provvedere nei confronti di De Blasio Daniele per assoluta carenza di legittimazione passiva ai sensi dell’art. 1 comma 5 del CGS ed il conseguente proscioglimento della società ASD Roma Calcio Femminile per carenza de presupposti di fatto previsti dall’art. 4 comma 2 del CGS. La Commissione Disciplinare Territoriale ha motivato tale provvedimento considerando che il De Blasio non è mai stato tesserato per la FIGC né risulta essere mai stato dirigente della ASD Roma Calcio Femminile; ed i fatti addebitati si sono svolti fuori dell’attività sportiva ed in un contesto avulso dallo svolgimento dell’attività agonistica. La Procura Federale ha proposto ricorso avverso tale provvedimento lamentandone l’erroneità per l’errata applicazione dell’art. 1 comma 5 del CGS, e per erronea valutazione dei presupposti in fatto e diritto. In particolare la Procura ricorrente deduce che anche la sola collaborazione volontaria con una società sportiva integra la fattispecie di cui all’art. 1 comma 5 CGS, norma applicabile a tutti coloro che in qualsiasi modo ed in qualsiasi luogo svolgono attività comunque rilevante per l’ordinamento sportiva nazionale in genere. Inoltre il soggetto deferito risulta comunque tesserato quale allenatore di base, ed è pertanto destinatario della norma in questione. La ASD Roma Calcio Femminile ha presentato memoria con la quale chiede in via preliminare la dichiarazione del proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo mai avuto fra i propri collaboratori il Di Blasio. La società deferita chiede comunque, nel merito, il rigetto dell’appello deducendone l’infondatezza. All’udienza odierna il rappresentante della Procura federale ha chiesto l’accoglimento dell’appello e l’irrogazione delle sanzioni già chieste nel giudizio innanzi alla Commissione Territoriale.. L’appello è fondato. Osserva la Commissione che, come esattamente rilevato dalla Procura appellante, l’art. 1, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva espressamente estende l’applicabilità delle norme contente nel Codice stesso indistintamente a tutti coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale. E’ evidente l’intento normativo di assoggettare alle norme della giustizia sportiva tutti coloro che sono legati ad una società anche con vincolo di fatto o non formalizzato nelle forme previste dall’ordinamento sportivo, anche all’evidente fine di evitare facili elusioni della normativa federale e della relativa giurisdizione, omettendo qualsiasi vincolo formale. Sarebbe quindi comunque irrilevante il mancato formale tesseramento del Di Blasio e quindi il suo formale inserimento nell’ordinamento federale, essendo pacifico che questi, almeno di fatto, svolgeva attività in favore della ASD Roma Calcio Femminile, ed era, come tale, tenuto all’osservanza delle norme federali ed assoggettato alla giustizia federale. Contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, di nessun rilievo è la circostanza per cui l’episodio contestato al deferito è avvenuto al di fuori dello svolgimento di attività agonistica, in quanto, anche se la condotta contestata si è realizzata in un ambito privato quale l’abitazione dello stesso deferito, il legame sportivo costituito dall’appartenenza di entrambi i soggetti coinvolti nella stessa condotta, alla medesima società sportiva, e la riferibilità dell’episodio all’attività agonistica essendo stata questa almeno occasione dell’episodio contestato. Tanto basta per far rientrare l’episodio nell’ambito della giurisdizione della giustizia sportiva. Nel merito della contestazione si osserva che in data 23 ottobre 2012 la Segreteria Federale trasmetteva alla Procura Federale, copia di un articolo di stampa apparso, in pari data, sul quotidiano "II Messaggero" dal titolo "Baby calciatrice molestata, tecnico a processo", nel quale veniva riportata la notizia dell'esistenza di un procedimento penale pendente innanzi al Tribunale Ordinario di Roma a carico di un Dirigente della Roma Calcio Femminile, indicato nella persona di tale Daniele De Blasio, accusato di violenza sessuale su minore, o meglio, su una giovane calciatrice tesserata per la medesima Società che sarebbe stata dal predetto Dirigente molestata in occasione di un incontro svoltosi presso l'abitazione dello stesso in data 21 febbraio 2009. Acquisiti, per rogatoria, dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria gli atti del procedimento penale di cui al richiamato articolo di stampa, dalla lettura dei quali è emerso che lo stesso, rubricato al N.20200/09 RG. NR. per il reato di cui agli artt. 81 c.p.v. e 609 quater co. 1 e 2 (Atti sessuali con minorenni), era stato generato da un atto di denuncia-querela sporto nei confronti del predetto Daniele De Blasio, nella sua ricordata veste di Dirigente della G.S. Roma Calcio Femminile, dal S.B., quale esercente la potestà genitoriale sulla minore G.B., giovane calciatrice tesserata per la suddetta Società e presunta vittima delle attenzioni sessuali del De Blasio. La Procura Federale ha quindi disposto lo svolgimento di un'attività di indagine volta a far luce e meglio chiarire, per quanto di interesse e competenza della giustizia federale, i contorni della vicenda in esame. Da tali indagini è emerso che in data 26 marzo 2009 S.B., padre della minore G.B., provvedeva a sporgere formale atto di denunciaquerela, per il reato di violenza sessuale consumato in danno della propria figlia minore, all'epoca giovane calciatrice della GS Roma Calcio Femminile, nei confronti del Sig. Daniele De Blasio indicato quale Direttore generale della anzidetta Società; in tale denuncia veniva, in particolare, fatto riferimento ad un episodio accaduto in data 21 febbraio 2009 presso l'abitazione del De Blasio, ove nell'occasione si era recata la minore G.B. per seguire alla televisione l'incontro di calcio Roma-Siena valevole per il campionato Nazionale di Serie A, allorquando costui, dopo essersi offerto di fare alla giovane un massaggio alla caviglia e sul polpaccio della gamba destra, approfittando della situazione, faceva seguire a tale trattamento dei palpeggiamenti culminati con un bacio sulle labbra. Nel corso della propria audizione innanzi all'Organo Inquirente la calciatrice G.B., non solo confermava integralmente il suddetto episodio narrato nell'atto dì denuncia-querela sporto all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, ma precisava, altresì, che successivamente allo stesso, il De Blasio aveva continuato ad importunarla, inviandole una serie di sms alcuni dei quali dall'esplicito tenore allusivo a condotte di tipo sessuale come quello inviatele in occasione di una trasferta a Napoli, allorquando, durante il viaggio in pullman, approfittando di una sosta in un autogrill, il De Blasio la aveva invitata con un sms a raggiungerlo nei bagni dello stesso autogrill. Due ex compagne di squadra di G.B., le calciatrici F.F. e G.C., sentite in merito ai fatti oggetto di accertamento, nel corso della propria audizione innanzi all'Organo inquirente, da un lato confermavano di essere a conoscenza del fatto che, durante la loro comune militanza nella squadra GS Roma Calcio Femminile, girasse voce "nell'ambiente" che il De Blasio avesse mandato, in più occasioni, sms a sfondo sessuale alla propria ex compagna di squadra G.B., e dall'altro lato, dichiaravano di essere state esse stesse, entrambe, fatte oggetto di "attenzioni" di natura sessuale da parte del De Blasio. Quest'ultimo, nel corso della propria audizione resa innanzi all'Organo Inquirente, dopo aver inizialmente chiarito di essere attualmente tesserato (con tessera impersonale N. 006819) per la società ASD Pol. Cinecittà Bellini e di non essere, invece, mai stato formalmente tesserato per la società GS Roma Calcio Femminile pur avendo svolto, nella stagione sportiva 2008-09, attività nell'interesse della stessa essendogli stata affidata la responsabilità, non agonistica, della squadra Primavera, con riferimento alla vicenda oggetto dì esame non negava di aver praticato, in occasione del ricordato incontro svoltosi presso la propria abitazione in data 21 febbraio 2009, un massaggio alla giovane calciatrice G.B., ma, asseriva al riguardo essersi trattato, a suo dire, di un massaggio a mero scopo "terapeutico", così come non negava neppure, di aver inviato taluni messaggi sms alla predetta G.B. chiarendo, però, in proposito, di aver agito al solo intento di cercare di capire l'orientamento sessuale della stessa in quanto amica e frequentatrice della propria figliastra. In ordine alla responsabilità della società va considerato che la GS Roma Calcio Femminile nel corso dell'anno 2012 dopo essersi fusa con la società ASD Eurnova ha mutato la propria originaria denominazione sociale assumendo quella attuale di ASD Roma Calcio Femminile, iscrivendosi al Campionato di Serie C Regionale; conseguentemente, ai fini disciplinari la soggettività della società è rimasta immutata ed è irrilevante la successiva fusione con altra società ed il successivo mutamento di denominazione. Inconferente è il precedente giurisprudenziale citrato nella memoria della società deferita, che si riferisce al caso di cessione del titolo sportivo che riguarda, contrariamente al caso in esame, la successione fra due società distinte. Considerato quanto sopra esposto, pur non potendosi entrare nell'ambito di valutazioni di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, vanno ritenuti sufficientemente provati i fatti addebitati al De Blasio considerando, in particolare, le concordi deposizioni testimoniali rese al riguardo dalle ex calciatrici della GS Roma Calcio Femminile G.B., F.F. e G.C.. Va, in punto di diritto, considerato il carattere censurabile, perché contrario ai principi cardine dell'ordinamento sportivo di cui all'art. 1 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, della condotta tenuta dal De Blasio nella propria veste di Dirigente della società G.S. Roma Calcio Femminile cui, per la stagione sportiva 2008-09, era stata affidata la responsabilità, non agonistica, della squadra Primavera e concretatasi nell'aver lo stesso, in più occasioni, approfittando anche delle circostanze di tempo e luogo (viaggi e trasferte con la squadra) connesse all'espletamento del proprio incarico dirigenziale, rivolto "attenzioni", finalizzate a conseguire approcci esplicitamente a sfondo sessuale, verso alcune giovani, e in taluni casi anche minorenni, calciatrici in forza a quest'ultima squadra. Infatti tale comportamento é certamente contrario ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva cui deve essere improntato a norma del richiamato art. 1 co. 1 del CGS, l'agire di ciascun soggetto operante in ambito federale soprattutto, allorché, come nel caso in esame, trattasi di soggetto "qualificato" dal rivestire un particolare ruolo direttivo in ambito societario e, conseguentemente, dall'aver attribuiti compiti di grande responsabilità e di particolare delicatezza specie ove e in quanto posto a diretto e immediato contatto anche con soggetti minorenni. Va infine considerato che alla responsabilità del De Blasio consegue ex art. 4 co. 2 del CGS, quella oggettiva della società GS Roma Calcio Femminile oggi divenuta, senza soluzione di continuità, ASD Roma Calcio Femminile. A questo riguardo si osserva che è infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla ASD Roma Calcio Femminile, proprio per la continuità con la società GS Roma Calcio Femminile esistente all’epoca dei fatti. Non è pertinente il precedente giurisprudenziale citato dalla società deferita nella propria memoria e che si riferisce ad un caso in cui di trasferimento di titolo sportivo in cui le circostanze di fatto avevano escluso la continuità fra la società cessata dall’ordinamento sportivo e quella che ne ha ereditato il titolo sportivo. In ordine al trattamento sanzionatorio, in considerazione della gravità della condotta addebitata si ritengono eque le sanzioni indicate in dispositivo. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale, in riforma del provvedimento appellato accoglie il deferimento ed irroga a De Blasio Daniele la sanzione della inibizione per la durata di anni 4 (quattro), ed alla Società ASD Roma Calcio Femminile la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
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