F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013 VERTENZA:all. Angelo Ivan DI DIO / POL. AQUILA CALTAGIRONE ( 101/12) ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Mariano SILVELLO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013 VERTENZA:all. Angelo Ivan DI DIO / POL. AQUILA CALTAGIRONE ( 101/12) ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Mariano SILVELLO Con ricorso del 15/02/2012 l'allenatore dilettante Dl D1O ANGELO IVAN regolarmente iscritto nei ruoli del STF, ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla POL. AQUILA CALTAGIRONE partecipante al Campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2010-2011 di pagargli la somma di € 3000 a saldo del premio di tesseramento annuale di (9000 e 11 pagamento di € 3315,20 per indennità chilometrica regolarmente documentata oltre gli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione valutaria. Asserisce che a fronte di accordo stipulato e regolarmente depositato in data 24/08/2010 che prevedeva il pagamento di cinque rate scadenti, il 20/09/10 IF 1000, 20/11/10 € 2000, 20/01/2011 € 2000, 20/03/2011 €2000 e 20/05/2011 €2000 la POL. AQUILA CALTAGIRONE non ha effettuato il pagamento parziale della rata di marzo e la rata di maggio per un totale di € 3000 oltre il rimborso dell'indennità chilometrica di € 3315,20. La POL. AQUILA CALTAGIRONE regolarmente invitata da questo Collegio il giorno 28/03/2012 con raccomandata A/R il giorno 19/03/2012 inviava una nota scritta in cui la stessa Società ribadiva di aver dato in contante la cifra di € 8000 con le ricevute allegate a firma del sig. DI DIO oltre un assegno del Banco di Sicilia n°3574024327-03 con scadenza 31/07/2011 di € 1500 quale saldo al premio di tesseramento. Per quanto riguarda il rimborso spese dell'indennità chilometrica la Società a suo dire rilasciava al sig. DI DIO due assegni del Banco di Sicilia n°3588212688-08 e n° 3588211677-11 di euro 1000 cadauno per un totale di € 2000. Cos! facendo la POL. AQUILA CALTAGIRONE ritiene aver corrisposto i 9000 euro quale premio tesseramento ed euro 2500 anziché euro 3315,20 quale rimborso forfettario inerente l'indennità chilometrica in quanto da accordi intercorsi con l'allenatore durante il tragitto viaggiavano altri tesserati. II giorno 02/04/2012 perveniva a questo Collegio una nota dell'allenatore sig. DI DIO ANGELO IVAN il quale riferiva che le ricevute n°3 e n°4 di euro 1000 cadauna sarebbero false e le ricevute degli assegni datati 21/09/2011 e 26/10/2011 sarebbero riferiti alla stagione in corso. II Collegio esaminata la documentazione pervenuta non può ritenere fonte di prova il pagamento da parte della Società di € 3500 mediante tre matrici bancarie anonime ne può ritenere false le ricevute n° 3 e 4, inoltre le ricevute degli assegni datati 21/09/2011 e 26/10/2011 di cui parla 1'allenatore non risultano pervenute a questo Collegio. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, ritiene di trasmettere gli atti alla Procura Federale per 1'accertamento delle eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda, in particolare per quanto riguarda i principi di lealtà e probità previste dall'art. 1 del C.G.S. il giorno 21.06.2013 perveniva a questo Collegio la relazione della Procura Federale effettuata dall'Avv. Orazio Maggio da dove si evinceva che convocato l'allenatore DI DIO questi confermava quanto scritto nel ricorso presentato a questo Collegio. Per fugare i dubbi veniva convocato il Presidente della POL. AQUILA CALTAGIRONE all'epoca dei fatti sig. Sanfilippo Salvatore e lo stesso non compariva. Il giorno 16.04.2013 convocata la sig. SAPIENZA SANTA attuale presidente comunicava che per problemi di salute non si poteva presentare. Convocata nuovamente il 23.04.2013 la stessa non compariva senza fornire alcuna giustificazione. Le considerazioni finali espresse dall'Avv. Maggio sono : 1) La sottoscrizioni delle ricevute 3 e 4 presentano evidenti e profonde differenze sostanziali che fanno sinceramente e fortemente dubitare sulla loro autenticità. 2) Gli assegni emessi in data 21/09/2011 e 26/10/2011 sembrano riconducibili ad altro e successivo accordo economico rispetto a quello oggetto della presente indagine. 06 atteso sia che in data 09/09/2011 viene sottoscritto l'accordo relativo alla stagione 2011/2012 sia perche effettivamente nella matrice , prodotta dalla stessa Pol. Aquila Caltagirone, viene indicata quale causale dell'assegno del 26/10/2011 la seconda di otto rate. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo alla POL. AQUILA CALTAGIRONE di pagargli la somma di € 3000 a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2010/2011 e di € 3315,20 per rimborso spese di indennità chilometriche regolarmente documentate oltre € 120 per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 6435 oltre gli interessi che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine, per l'invocato risarcimento di svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico, come costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle nuove disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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