F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013 VERTENZA: all. Antonio GERMANO / A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965 ( 135/12) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013 VERTENZA: all. Antonio GERMANO / A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965 ( 135/12) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Ivano CORRADA L'allenatore dilettante Antonio Germano in data 24 aprile .2012 si rivolge a questo Collegio Arbitrate lamentando il mancato pagamento da parte della Società A.S.D. Luzzese Calcio, partecipante al campionato Regionale Calabro di Promozione, della somma di C. 2.000,00 a saldo del premio di tesseramento pattuito con la medesima in data 21 settembre 2011 e di E. 900,00 a titolo di rimborso spese per i viaggi da lui sostenuti nello svolgimento delle sue funzioni di allenatore a favore della Società nel periodo antecedente il suo esonero. Ad avallare quest'ultima richiesta viene riportato un dettagliato elenco dei chilometri percorsi dalla sua residenza al campo di gioco e del numero degli allenamenti e gare da lui effettuati. Chiede pertanto gli venga riconosciuta la cifra complessiva di €.2.900,00 oltre agli interessi maturati. Dichiara di essere stato verbalmente esonerato in data 21 febbraio 2012 e di aver fatto richiesta di comunicazione scritta alla Società di tale decisione comunicando altresì di rimanere a disposizione della medesima sino al termine della stagione 2011/2012. Al ricorso vengono allegati: - contralto economico stipulato con la A.S.D. Luzzese Calcio nel quale si conviene che la Società, nell'assumere il tecnico Antonio Germano quale allenatore responsabile della prima squadra, si impegna a riconoscergli un compenso annuo di C. 4.000,00 da pagarsi in 4 rate da €.1.000,00 cadauna alle scadenze dei mesi di settembre,dicembre 2011 e marzo e giugno 2012. Alla lettera 2b dell'accordo viene previsto anche un rimborso spese per i viaggi da lui sostenuti - lettera di richiesta alla Società di esonero per iscritto - elenco dettagliato delle spese di viaggio - ricevuta della raccomandata attestante l'invio del presente ricorso alla controparte Con raccomandata del 7 maggio 2012 il Segretario del Collegio invita la Società A.S.D. Luzzese Calcio a presentare le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Antonio Germano ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni. Alla richiesta del Collegio Arbitrale sull'avvenuto o meno deposito del contratto il Comitato Regionale Calabria risponde in modo affermativo inviando copia del medesimo. La Società A.S.D. Luzzese Calcio, con lettera raccomandata del 24 maggio 2012 firmata dal f.f. delegato alla firma sig. Falbo Franco, invia le proprie controdeduzioni dichiarando infondata la richiesta del sig. Germano in quanto il medesimo aveva spontaneamente rassegnato, con lettera regolarmente sottoscritta, le proprie dimissioni da tecnico della Società. A conferma di cio allega un documento con intestazione "Studio Legale Gardi F." pervenuto alla A.S.D. Luzzese Calcio in data 21 febbraio con il quale 1'allenatore Antonio Germano, rassegnando le proprie dimissioni dalla conduzione della prima squadra, dichiara di non avere nulla a pretendere dalla Luzzese Calcio in relazione all'accordo stipulato con la medesima il 22 settembre 2011. Rilascia inoltre quietanza per €.6.500,00 ricevuti per la sua attività svolta comprensiva dei rimborsi spese. Tale documento reca in calce le firme sia del Germano che del legale Gardi. In data 4 giugno 2012 l'allenatore Antonio Germano invia al Collegio ed alla controparte le sue osservazioni su quanto esposto dalla Società nelle controdeduzioni. Conferma interamente quanto richiesto nel suo ricorso e dichiara di non aver mai sottoscritto alcun documento di dimissioni ma di essere stato esonerato senza peraltro ricevere risposta alla sua richiesta di esonero scritto. Invita infine la Società a fargli pervenire il documento attestante le sue dimissioni annunciato come allegato alle controdeduzioni ma mai inviato. A fronte delle predette affermazioni e in considerazione della gravità delle stesse in relazione ad eventuali violazioni dei principi di lealtà e probità previste dall'art.1 del Codice di Giustizia Sportiva il Collegio ha trasmesso gli atti del ricorso per tramite del proprio Segretario, alla Procura Federale della FIGC. La Procura Federale con lettera del 15 luglio 2013 ha inviato al Collegio la relazione redatta dal proprio collaboratore in merito all'incarico ricevuto di effettuare un accertamento in ordine alla eventuale contraffazione di una firma riportata su un documento presentato dalla Società A.S.D. Luzzese Calcio attestante le dimissioni dell'allenatore Antonio Germano non riconosciuto dal medesimo. Dall'esame della relazione in questione si evince che il collaboratore acquisita la relativa documentazione ha effettuato le rispettive audizioni di: sig. Antonio Germano,allenatore FIGC sig. Franco Lirangi, presidente soc. A.S.D. Luzzese Calcio sig. Fabio Gardi, segretario soc. A.S.D. Luzzese Calcio sig. Francesco Mendace, vice presidente soc. A.S.D. Luzzese Calcio sig. Vittorio Tignatelli, calciatore tesserato soc. A.S.D. Luzzese Calcio sig. Francesco Sbano, tecnico subentrato soc. A.S.D. Luzzese Calcio Gli accertamenti espletati,oggetto del presente procedimento,hanno evidenziato l'esistenza di prove certe circa l'incarico svolto dal tecnico Antonio Germano per la Società A.S.D. Luzzese Calcio net periodo settembre 2011-febbraio 2012. ( documentazioni in atti e dichiarazioni rilasciate dai tesserati ascoltati). In riferimento all'accertamento sul documento di dimissioni del tecnico a emerso che la firma di Antonio Germano apposta sulla lettera di dimissioni presentato dalla Società non a corrispondente a quella risultante sia sull'accordo economico del settembre 2011,sia nella corrispondenza intercorsa tra il Germano,la Società ed il Collegio Arbitrate. Inoltre da sottolineare la contraddittorietà di alcune dichiarazioni rilasciate dai tesserati della A.S.D. Luzzese Calcio relative alle cifre versate al tecnico ed alle modalità di pagamento. Sicuramente al tecnico sono state versate le prime due rate dell'accordo sottoscritto per un totale di €.2.000,00 mentre sono rimaste insolute le rate con scadenza marzo e giugno 2012. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, tenuto conto di quanto affermato nella relazione del collaboratore della Procura Federale, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso del tecnico Antonio Germano e obbliga la Società A.S.D. Luzzese Calcio al pagamento a suo favore della somma di E. 2.000,00 a saldo del premio di tesseramento,di C. 900,00 a titolo di rimborso spese e di C. 90,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di C. 2.990,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Ritiene inoltre di dover segnalare la A.S.D. Luzzese Calcio alla Procura Federale per l'accertamento di eventuali violazioni dei principi di lealtà e probità. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'Art.94 ter,comma 13 delle NOIF e collegato Art.8 comma 15 del CGS.
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