F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013 VERTENZA: All. Angelo COLOMBO / F.C: ATLETICO MONTICHIARI srl (2/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013 VERTENZA: All. Angelo COLOMBO / F.C: ATLETICO MONTICHIARI srl (2/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO Con ricorso del 3 luglio 2012 l'allenatore professionista signor Angelo Colombo ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la Società A.C. Carpenedolo Sri nella stagione sportiva 2011/2012 come allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato nazionale dilettanti Girone B. Nel ricorso l'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 16 agosto 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli, un premio annuale di tesseramento di € 15.000,00 (quindicimila/00). L'importo doveva essere erogato in dieci rate da € 1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuna all'ultimo giorno dei mesi di agosto, settembre, ottobre,novembre e dicembre 2011 e gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2012. Con il reclamo in esame l'allenatore chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.C. Carpenedolo Sri di corrispondergli la somma di € 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) quale saldo di quanto concordato nell'accordo economico avendo percepito esclusivamente la prima rata di agosto di € 1.500,00 (millecinquecento/00); alla predetta cifra chiede che vengano calcolati gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante della svalutazione monetaria. Con raccomandata del 14 settembre 2012 il tecnico rendeva edotto il Collegio che la A.C. Carpenedolo Srl aveva cambiato la propria denominazione in F.C. Atletico Montichiari Srl, mantenendo la medesima matricola, di conseguenza aveva provveduto a reiterare la raccomandata contenente l'intero ricorso e la relativa documentazione sia al Collegio Arbitrale sia alla Società a cui veniva consegnata in data 4 settembre 2012. Effettuati gli opportune accertamenti, il Segretario del Collegio, con raccomandata del 15 settembre 2012, ricevuta il 22 ottobre successivo, ha invitato la F.C. Atletico Montichiari Sri a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore le sue osservazioni alle eventuali argomentazioni della Società. Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 27 novembre 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 30 novembre successivo, ha trasmesso copia "dell'accordo economico stipulato tra la Società F.C. ATLETICO MONTICHIARI (ex Carpenedolo) ed il Sig. COLOMBO ANGELO relativo alla stagione sportiva 2011/2012" regolarmente depositato in data 23 agosto 2011. Il Presidente della Società F.C. Atletico Montichiari Srl, con lettera raccomandata del 6 novembre 2012 ha contro dedotto affermando che "il sig. Angelo Colombo ha percepito in data 03/09/2011 un acconto di € 5.000,00 (cinquemila/00) ricevuti a mezzo rimessa diretta per contanti, ricevuta della quale allego copia non in originale in quanto non in nostro possesso (doc. 1) e un assegno circolare emesso da UBI Banca di Brescia n. 3201273822-06 datato 20/10/2011 di € 1.500,00 (millecinquecento/00) (doc.2) per un totale di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00); a nostra insaputa ha consumato pasti presso il Ristorante Pizzeria Il Gabbiano di Carpenedolo (doc. 3) dichiarando di poter usufruire di tale servizio con il consenso dell'A.C. Carpenedolo Srl., cosa assolutamente falsa". Il Presidente fa presente che il sig. Colombo ha lavorato per solo tre mesi percependo un totale di ,6 6.500,00 (seimilacinquecento/00). Chiede inoltre che " visto lo stato di crisi in cui versa to sport italiano, soprattutto a livello dilettantistico, che qualora non venga accolta la ns. istanza, ci venga almeno concesso un congruo lasso di tempo per effettuare i pagamenti". Alla raccomandata vengono allegate copie della ricevuta firmata dal tecnico, copia dell'assegno circolare citato nel testo e copia della ricevuta del Ristorante il Gabbiano di € 523,00 (cinquecentoventitre/00) genericamente indicante "pasti dal 2/09 al 14/09/2011 (pranzi)". Alle predette contro deduzioni della Società ha replicato il Sig. Colombo con raccomandata del 13 novembre 2012, inviata anche alla Società, affermando la falsità della scrittura e della firma apposte sulla ricevuta prodotta dalla controparte e che tutte le volte in cui aveva mangiato al Ristorante il Gabbiano aveva regolarmente pagato di tasca propria. Il Presidente della Società F.C. Atletico Montichiari Sri replica a sua volta con raccomandata del 27 novembre 2012 confermando in sostanza quanto ha precedentemente affermato e precisando che ha proceduto al pagamento della fattura del Ristorante il Gabbiano ritenendo di poter poi trattene l'importo dai compensi dovuti al Sig. Colombo. Fa presente altresì che la Società, negli anni pregressi, non ha mai avuto vertenze o contenziosi con calciatori, allenatori e collaboratori. L'allenatore, con raccomandata del 4 dicembre 2012 conferma quanto precedentemente asserito. A fronte delle predette affermazioni e considerata la gravità delle stesse il Collegio in data 28 marzo 2013 ha trasmesso, per il tramite del proprio Segretario, tutti gli atti del ricorso alla Procura Federale della FIGC per l'accertamento di eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda in particolare per quanto riguarda i principi di lealtà e probità previste dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. La Procura Federale con lettera del 15 aprile 2013, Prot. 304/948 ha disposto la trasmissione della relazione redatta dal proprio collaboratore in merito all'incarico ricevuto di effettuare una accertamento in ordine alla contraffazione di una ricevuta ]a cui compilazione e relativa sottoscrizione viene disconosciuta come propria dall'allenatore. Dall'esame della relazione in questione si evince che il collaboratore ha acquisito la relativa documentazione ed ha effettuato 1'audizione del Presidente, Sig. Maurizio Viola il quale, per sua stessa ammissione ha dichiarato che la quietanza a stata da lui predisposta e che la firma a stata riprodotta tramite scansione informatica. Appare inoltre inattendibile, afferma il collaboratore della Procura, che l'originale della ricevuta resti in mano al creditore e non del debitore. Sotto il profilo temporale, risulta altresì inverosimile, prosegue il Collaboratore, che "le Parti si siano accordate per versare/ricevere a settembre ed ottobre 2011 € 6.500,00 e cioè € 2.000,00 pin del pattuito (€ 4.500,00 corrispondenti alle mensilità di agosto, settembre, ottobre 2011). Rileva infine che i pasti consumati presso il Ristorante il Gabbiano risultino essere troppi per il periodo indicato nella fattura, considerato che il Presidente stesso ha ammesso che il costo medio di un pasto si aggira intorno ai 30/35 euro il che porterebbe a dedurre che il tecnico avrebbe consumato nel periodo, non meno di 14 o 15 pasti, cosa assolutamente improbabile, tutto ciò avvalorato dal fatto che nella ricevuta non si fa mai riferimento a pasti consumati dal Sig. Colombo. Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione pervenuta, tenuto conto di quanto accertato nella relazione del collaboratore della Procura Federale, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della Società F.C. Atletico Montichiari Sri di corrispondere all'allenatore signor Angelo Colombo la somma di € 13.922,00 (tredicimilanovecentoventidue/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2011/2012 pari ad € 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 422,00 (quattrocentoventidue/00). L' importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Il Segretario del Collegio Arbitrale comunicherà la presente decisione alla Procura Federale cosi come richiesto da quest'ultima nella lettera di trasmissione della relazione del collaboratore del 15 luglio 2013 trasmettendole inoltre gli atti del procedimento per l'accertamento delle eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda dei principi di lealtà e probità previste dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche alla luce dell'ammissione del Presidente della Società F.C. Atletico Montichiari Sri sulla falsificazione della quietanza di € 5.000,00 (cinquemila/00) dell'allenatore prodotta in atti. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.
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