F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013 VERTENZA: FCD ROSSO BLUPOTENZA srl / all. Giuseppe DE STEFANO (62/23) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013 VERTENZA: FCD ROSSO BLUPOTENZA srl / all. Giuseppe DE STEFANO (62/23) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI La Società Rossoblu Potenza con lettera raccomandata inviata dal suo presidente Sig.Giovanni Ferrara e pervenuta in data 2 novembre 2012 si rivolge a questo Collegio Arbitrale al fine di ottenere la risoluzione del contratto economico sottoscritto col sig. De Stefano Giuseppe, allenatore responsabile della prima squadra. Segnala anche come arbitri 1'Avv. Antonio Baratta o in suo impedimento il Dott. Mario Rossini. La presente richiesta si collega al provvedimento di esonero notificato in data 9 ottobre 2012 al De Stefano Giuseppe fino ad allora impegnato quale tecnico della prima squadra come da accordo economico sottoscritto in data 16 luglio 2012. Tale decisione era stata presa per fatti avvenuti al seguito di una partita di Coppa Italia e che avevano visto coinvolti allenatore,giocatori e Società. Alle richieste avanzate dal tecnico alla dirigenza societaria in merito all'allontanamento di alcuni giocatori, erano seguite diverse riunioni fra le varie componenti della Rossoblu Potenza durante le quali il tecnico messo a confronto con le parti, evidenziando un discordante comportamento sulle decisioni da adottare,indicava la Società con pesanti riferimenti alla Presidenza unica responsabile di tale situazione, accusandola di incapacità e mala gestione. Durante un ulteriore chiarimento emergevano inoltre problematiche relazionali con i suoi collaboratori ( preparatore atletico e preparatore dei portieri). Di fronte a questo deterioramento dei rapporti,causato unicamente dalle scelte sbagliate e dall'atteggiamento offensivo e litigioso del sig. De Stefano, la Rossoblu Potenza aveva deciso di sollevarlo dall'incarico inviandogli comunicazioni di esonero nelle quali evidenziava il suo deplorevole comportamento tenuto dinnanzi a calciatori e tesserati della Società con evidente violazione delle Norme Federali e ne annunciava la presentazione agli organi preposti per idonee azioni disciplinari. Nello specifico la Società Rossoblu Potenza contesta al tecnico la violazione di una serie di Norme Federali e precisamente: - Art.19 comma 1 lettera a) e lettera d) del Regolamento del Settore Tecnico -Art.35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico nelle violazioni delle normative riconducibili all'Art.1 del Codice di Giustizia Sportiva e alle norme di comportamento del regolamento federale vigente ex Art.30 Statuto Federale -Art.35 comma 2 Le sopra citate violazioni di estrema gravità non hanno consentito prosecuzione di rapporto e per colpa dell'allenatore ne hanno determinato 1'allontanamento. Per quanto sopra esposto, col presente atto, la Società Rossoblu Potenza chiede a codesto Collegio Arbitrale di voler dichiarare la risoluzione dei rapporti economici sottoscritti col sig. De Stefano Giuseppe. Al reclamo vengono allegate le seguenti documentazioni: Accordo economico sottoscritto in data 16 luglio 2012 Lettera di esonero del 9 ottobre 2012 Contestazione disciplinare del 16 ottobre 2012 Risposta alle contestazioni disciplinari del 22 ottobre 2012 Copia della ricevuta della spedizione alla controparte Il tecnico il 22 ottobre 2012 risponde a tali accuse affermando che nessuna regola imputatagli era mai stata infranta e per tale motivo dichiara di non essere colpevole di alcuna violazione e di ritenere che i suoi doveri erano solamente nell'osservanza dell'Art.38 del Regolamento del Settore Tecnico. Al suo scritto fa seguito una lettera datata 12 novembre 2012 inviata alla Rossoblu Potenza dal fiduciario AIAC Avv. Leo Chiriaco nella quale definisce eccentriche e del tutto fuorvianti le norme presentate dalla Società e contestando in toto il suo reclamo ne richiede al Collegio la inammissibilità. Il Segretario del Collegio con raccomandata del 8 gennaio 2013 informa il sig. De Stefano Giuseppe che la nota pervenuta al Collegio il 13 novembre u.s. non risulta inviata alla controparte e lo invita a provvedere rimettendone poi ricevuta della relativa raccomandata al Collegio. In data 15 gennaio 2013 1'allenatore provvede ad adempiere a quanto richiesto. Il Collegio Arbitrale presa visione degli atti pervenuti si ritiene incompetente a decidere sul reclamo della Società poiché non rientra nei poteri di questo Organo annullare o meno un contratto. Al Collegio Arbitrale infatti viene demandata solamente la decisione di controversie economiche laddove ogni decisione riguardi l'accoglimento o meno di una vertenza relativa ad un contratto e non la sua cancellazione. Eventuali comportamenti di violazioni alle Nonne Federali ed ai Regolamenti da parte dei tesserati devono essere denunciati agli Organi Competenti. In merito alla formulata richiesta della Società di scelta degli arbitri si rileva che tale designazione spetta unicamente al Collegio Arbitrale in quanto Organo della Lega Nazionale Dilettanti, istituito dalla Presidenza Federale, ed e composto da elementi nominati per ogni stagione sportiva rispettivamente dalla L.N.D. e dalla Associazione Italiana Allenatori Calcio. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale dichiara il reclamo inammissibile. La presente delibera e inappellabile.
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