F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013 VERTENZA: all. Andrea PENSABENE / S.S.D. FORTIS TRANI srl (69/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013 VERTENZA: all. Andrea PENSABENE / S.S.D. FORTIS TRANI srl (69/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI Con ricorso del 20/11/2012, l'avv. Marco Sabato, legale dell'allenatore Professionista di 1" Ctg. Uefa A Andrea PENSABENE, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche venisse riconosciuto al suo assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della S.S.D. FORTIS TRANI S.R.L. il pagamento di € 7.200,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle rispettive date maturate (18.09, 18.10 e 18.11.2012) fino all'integrale soddisfo. Nel ricorso il legale rappresentante dell'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata, regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, la sopracitata Società si era impegnata a corrispondere al suo assistito un compenso annuo di E. 24.000,00, da versarsi mediante n. 10 assegni bancari mensili da € 2.400,00, un premio netto di € 5.000,00 nel caso di accesso ai play-off, nella stagione sportiva 2012/2013, un premio netto di € 10.000,00, nel caso di conseguimento di promozione diretta o tramite i play-off nella stagione sportiva 2013/2014; inoltre, ha allegato copia della lettera con la quale il Presidente della S.S.D. "Fortis Trani" S.R.L. ha comunicato 1'esonero del suo assistito a far data dal 17/09/2012. Il Dipartimento Interregionale LND, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che 1'accordo economico sottoscritto tra le parti in questione a stato depositato in data 27/08/2012, presso i loro Uffici. Il Segretario di questa Collegio Arbitrale, con raccomandata dell'8/01/2013, ha invitato la S.S.D. Fortis Trani S.R.L alla presentazione di eventuali controdeduzioni scritte, ricevute di pagamenti effettuati in favore del ricorrente, la copia del contralto economico nonché la ricevuta postale comprovante il contestuale invio, a mezzo raccomandata, di copia delle stesse controdeduzioni anche al ricorrente ed all'allenatore le eventuali osservazioni su quanto comunicato dalla Società. La Società convenuta, con raccomandata del 21/01/2012, nel prendere atto della vertenza promossa dall'allenatore Andrea Pensabene, ha premesso che: il ricorrente a stato tesserato quale allenatore della Società per la stagione sportiva 2012/2013; il compenso annuo lordo di € 24,000,00, pari ad € 20,000.00 netti, stabilito in contratto, di cui viene allegata copia, da pagarsi in 10 rate mensili di € 2.400,00, a stato depositato; in data 18/08/2012, l'allenatore a stato tesserato per lo svolgimento dell'attività di tecnico della prima squadra partecipante al campionato di Serie D, Girone H; che lo stesso a stato esonerato in data 17/09/2012, tutto ciò premesso ; che il reclamante ha richiesto il pagamento della somma di € 7.200,00 lorde (pari al netto di IF 6.000,00), quale corrispettivo degli stipendi di settembre, ottobre e novembre 2012, ha rappresentato che: nei primi giorni di agosto sulla posta pay dell'allenatore, al momento in ritiro a Roccaraso, ha inviato sulla posta pay dell'allenatore la somma di € 990,00 quale acconto per la stagione sportiva 2012/2013, (la Società sta provvedendo a recuperare la ricevuta, anche se la somma e riscontrabile sull'estratto conto della posta pay dell'allenatore); in data 3/09/2012 la Società ha corrisposto all'allenatore la somma di € 500,00 a mezzo assegno postale in acconto per la stagione sportiva 2012/2013; in data 5/10/2012 la Società ha pagato altri € 3.000,00 con assegno bancario sempre in acconto per la stagione sportiva 2012/2013; in data 10/10/2012 ha corrisposto la somma di € 2.000,00 con assegno bancario in acconto alle mensilità per la stagione sportiva 2012/2013. La somma dei versamenti effettuati, pari ad € 6.490,00, corrispondono alle tre mensilità di settembre, ottobre e novembre 2012, cos! come richiesto nel ricorso dall'allenatore. Inoltre, ha comunicato che nel contratto le part] non hanno previsto che il vitto e !'alloggio doveva essere a carico della Società e che a stata anticipate la somma di € 450,00 nel periodo 16 agosto 16 settembre 2012, per 1'appartamento dove alloggiava l'allenatore e il vitto pari ad € 18,00 al giorno (pranzo e cena) per 28 giorni presso il ristorante Beltrani29 per un totale di € 504,00. L'importo totale di € 450,00+504,00= € 950,00 sostenute per spese di rimborso sono, pertanto, da detrarre dallo stipendio mensile dell'allenatore, di ciò e possibile fornire la documentazione delle spese. Pertanto, all'allenatore sono state corrisposte € 7.440,00, cioè € 1.440,00 in pin rispetto a quanto chiesto in ricorso. La Società, ancora, ha comunicato che il ricorrente ha chiesto di tenere il figlio in squadra senza tesserarlo e per ciò si e fatta carico delle spese di vitto ed alloggio pari ad € 400,00 presso un bed & breakfast oltre a vitto presso il ristorante Beltrani 29 per 28 giorni per una spesa pari ad € 504,00 che va ad integrare la somma dovuta all'allenatore e di ciò a possibile dimostrare con ricevute e testimonianze e anche foto e video di allenamenti a cui ha partecipato il ragazzo. Alla somma di cui sopra, € 7.440,00 vanno aggiunti € 904,00 che portano il totale ad € 8.348,00. Avendo corrisposto la somma di € 8.348,00 nulla e dovuto all'allenatore per le mensilità di settembre, ottobre e novembre, cos! come richiesto con il ricorso. Risulta, ancora, che Sono stati corrisposti a saldo della mensilità di dicembre 2012 € 2.000,00 e acconto di € 348,00 per la mensilità di gennaio 2013. Alla luce di quanto sopra esposto la Società ha chiesto che il ricorso proposto dall'allenatore Andrea Pensabene venga rigettato e che vengano assunti provvedimenti disciplinari per aver richiesto somme già percepite; inoltre, ha comunicato che e stato inviato un esposto alla Procura Federale della FIGC a carico del ricorrente per presunta guida tecnica di altra Società pur essendo contrattualizzato con la S.S.D. Fortis Trani srl. Alle controdeduzioni la convenuta ha allegato copia del contratto sottoscritto con il ricorrente per la stagione sportiva 2012/2013, copia di emissione Tessera di Tecnico, copia della lettera di esonero, copia dell'esonero inviato al Settore Tecnico della FIGC, copia di n. 3 assegni non trasferibili intestati a Pensabene Andrea di € 500,00, € 3.000,00, ed € 2.000,00, non intestati alla S.S.D. Fortis Trani srl 11 ricorrente, in data 5/02/2013, per il tramite del suo legale, ha fatto pervenire le sue osservazioni circa l'assunto della Società e ritenute infondate per i seguenti motivi: - la Società ha omesso di produrre alcuna quietanza di pagamento rilasciata in originale dal ricorrente e comunque di dimostrare 1'avvenuta estinzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stipulato dalle parti e depositato presso gli Organi della FIGC competenti; - la Società resistente si a limitata all'assunto di aver bonificato un acconto di € 900,00 senza fornire alcun riscontro documentale; - l'assegno postale € 500,00, emesso il 3/09/2012 e prodotto in copia da controparte non a mai stato consegnato al ricorrente, che non ha mai sottoscritto alcuna ricevuta ne tantomeno incassato da quest'ultimo e, tra l'altro, a stato emesso da soggetto diverso dalla Società resistente in favore di un beneficiario non indicato e successivamente integrate nella compilazione. - analoga eccezione viene sollevata in ordine agli assegni bancari di € 3.000,00 e di € 2.000,00, emessi rispettivamente in data 5 e 10/10/2012 da soggetti terzi alla Società resistente, mai consegnati al ricorrente e mai incassati. Inoltre, ha sostenuto che nessun rilievo giuridico risulta l'assunto secondo cui il vitto e !'alloggio, liquidati in € 954,00 per il periodo 16.08-16.09.2012, risultano essere a carico del ricorrente, atteso che le superiori somme sono evidentemente a carico della Società datrice di lavoro del tecnico professionista. Ancora, viene contestato 1'addebito delle non documentate spese sostenute dalla Società convenuta in ordine al figlio del ricorrente e le asserzioni che quest'ultima avrebbe pagato la somma complessiva di € 8.348,00 e che pertanto nulla dovrebbe versare per le mensilità di settembre, ottobre e novembre 2012. Infine, net riservarsi il diritto di richiedere le mensilità che andranno a maturare successivamente at 30.11.2012, eccepisce la strumentalità e palese infondatezza dell'esposto denuncia per presunta guida tecnica dell'Imperia Calcio da parte del ricorrente, che la Società ha fatto per impressionare negativamente il Collegio Arbitrate e ciò, merita censura ai sensi dell'art. 1 C.G.S. e pertanto, chiede che il Collegio dichiari t'obbligo - Alla luce di quanto esplicitato fa richiesta a questo Collegio Arbitrate di dichiarare t'inadempimento delle superiori obbligazioni contrattuali contratte dalla S.S.D. Fortis Trani srl nei confronti del ricorrente e di condannare quest'ultima at pagamento dell'importo di € 7.200,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali delle rispettive date di maturazione(18/09, 18/10 e 18/11/2012) sino all'effettivo soddisfo. Il Presidente della Società convenuta, in data 14/04/2013, ha fatto pervenire ulteriori considerazioni circa il ricorso prodotto dall'allenatore sopracitato e pin precisamente che in data 13/04/2013, alle ore 13,30, presso lo Stadio comunale di Trani, a seguito di provvedimento di reintegro dell'esonerato Pensabene Andrea, questi era stato convocato per la guida della squadra fino at termine della stagione sportiva. Il giorno della convocazione egli, unitamente a] magazziniere, ha atteso invano il tecnico il quale non si a presentato violando la normativa della FIGC. La Società ha inviato al Dipartimento Interregionale una comunicazione della mancata presentazione alla convocazione del tecnico Pensabene Andrea chiedendo il blocco del contratto sottoscritto dalle parti. Alla stregua di quanto comunicato fa richiesta a questo Collegio di poter risolvere il contratto dell'allenatore per violazione della normativa vigente e di emettere a carico dello stesso un provvedimento disciplinare, nonché di annullare il reclamo e di deferire t'allenatore alla Disciplinare per aver richiesto somme già percepite. A questa comunicazione la convenuta ha allegato copia dell'esonero dell'allenatore Pensabene Andrea indirizzato al Settore Tecnico della FIGC, comunicazione dell'esonero del 17/09/2012, comunicazione di blocco e risoluzione contrattuale del 13/04/2013, indirizzata al Dipartimento Interregionale ed all'allenatore Pensabene Andrea, copia di telegramma del 12/04/2013, di convocazione inviata al ricorrente per il giorno 13/04/2013, alle ore 13,30, presso lo stadio comunale di Trani. Il ricorrente, in data 23/04/2013, sempre per il tramite del suo legate, ha inviato osservazioni alle contro deduzioni della Società convenuta, datate 14/04/2013, sostenendo che le stesse "sono inammissibili, improcedibili nonché comunque infondate per i motivi analiticamente riportati": a- la Società ha ritualmente inviato le note non previste dalla normativa della FIGC ne tantomeno dalla lettera dell' 8.01.2013. per tale ragione le difese, domande ed eccezioni della controparte non potranno essere esaminate ne tenute in considerazione, pena la illegittimità della decisione; b- la Società non ha assolto al compito di provare la sua ragione avendo omesso di produrre quietanze di pagamento rilasciate in originate dal ricorrente e quindi di dimostrare t'avvenuta estinzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stipulato dalle parti e regolarmente depositato presso gli Uffici della LND; c- per scrupolo di giudizio si comunica che l'allenatore non ha ricevuto il telegramma spedito il 12/04/2013, in quando ha trasferito la propria residenza da via Giotto n.78 al nuovo sito in via Badia n. 259/A di Palermo; d- di censurare il comportamento tenuto dalla controparte che in maniera strumentale e infondato ribadisce di aver presentato un esposto denuncia "per presunta guida tecnica dell'Imperia Calcio" il tutto alto scopo di impressionare negativamente il Collegio Arbitrate ed in spregio dell'art. 1 C.G.S; e- di ritenere e dichiarare t'inadempimento delle superiori obbligazioni contrattuale della S.S.D. Fortis Trani nei confronti del ricorrente e di conseguenza condannare la sopra citata al pagamento del dovuto, pari ad € 7.200,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle rispettive data di maturazione (18.09, 18.10 e 18.11.2012 sino all'integrale soddisfo). 11 Presidente della Società convenuta, in data 2.05.2013, ha fatto pervenire ulteriori contro deduzioni a quanto comunicato dal ricorrente con raccomandata del 23/04/2013, sostenendo che la convocazione dell'allenatore a stata inviata alla residenza di via Giotti n. 8 di Palermo, cosi come indicato in contratto stipulato per la stagione sportiva 2012/2013, che il cambio di residenza sarebbe dovuto essere comunicato tempestivamente alla Società la quale non poteva sapere dell'avvenuto cambio di indirizzo e che con la presente comunicazione convocava nuovamente il tecnico, presso lo stadio comunale di Trani, per le ore 13,30, del giorno 9 maggio 2013. Circa 1'inammissibilità delle controdeduzioni la stessa sostiene di poter controbattere sempre le osservazioni della controparte per difendere le proprie tesi fino alla data della decisione del Collegio Arbitrale. Ancora, ha comunicato che la prova documentale delle ricevute di pagamenti effettuati al ricorrente sono state inviate in copia al Collegio Arbitrale e che potranno essere richieste in qualsiasi momento, mentre rappresenta al Collegio Arbitrale che le quietanze in originale relative agli importi richiesti nella vertenza dall'allenatore sono state già inviate in copia e sono a disposizione del Collegio. Infine, ha ribadito che non a affatto strumentale la decisone di presentare contro il ricorrente Pensabene esposto alla Procura Federale della FIGC " per presunta guida tecnica dell'Imperia Calcio", inviata il 18/01/2013 e, pertanto, richiede di voler risolvere il contratto dell'allenatore per violazione della normativa federale, di emettere provvedimenti disciplinari nei confronti del sopra citato e di deferirlo per aver richiesto somme già percepite. Il Segretario di questo Collegio, con raccomandata del 21/05/2013, ha chiesto alla Procura Federale se sono stati aperti accertamenti relativi alla vertenza prodotta dall'allenatore Pensabene Andrea contro la S.S,D. Fortis Trani srl. Il Segretario della Procura Federale, in data 24/05/2013, ha comunicato che a quella data non risulta aperto alcun procedimento relativo alla vertenza segnalata. Con ricorso del 2/07/2013, 1'avv. Marco Sabato, legale dell'allenatore Professionista di 1^ Ctg. Uefa A Andrea PENSABENE, indirizzato anche alla S.S,D. Fortis Trani srl., ha adito nuovamente questo Collegio Arbitrale perche venisse riconosciuto al suo assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della sopracitata Società, il pagamento di C. 16.800,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle rispettive date maturate (18.12.2012, 18.01, 18.02, 18.03, 18.04, 18.05 e 18.06.2013) fino all'integrale soddisfo. La Società convenuta in merito a questo ricorso non ha fatto pervenire alcuna contro deduzione. Questo Collegio Arbitrale in ordine ai fatti sopra esposti ritiene che il ricorso prodotto dall'allenatore Pensabene Andrea e meritevole di parziale accoglimento. La Società convenuta non ha fornito a questo Collegio Arbitrale la prova con la produzione di ricevute di pagamenti effettuati al ricorrente e debitamente quietanzate dallo stesso. I tre assegni prodotti dalla Società per un importo pari ad € 5.500,00 non costituiscono prova di pagamento al Pensabene Andrea in quanto emessi da soggetti estranei alla S.S.D. Fortis Trani, cosi come altri emolumenti che la convenuta sostiene di aver elargito al ricorrente in quanto non dimostrati con la presentazione di ricevute intestate al tecnico e quietanzate da quest'ultimo. La presenza nel ritiro del figlio del ricorrente, come indicato dalla convenuta, non costituisce motivo d'esame di questo Collegio in quanto non facente parte di materia contrattuale. Gli accertamenti esperiti presso gli Uffici della Procura Federale non hanno avuto riscontro negativo circa 1'assunto della S.S.D. Fortis Trani srl di denuncia presentata per gli addebiti elencati dalla Società convenuta nei confronti del ricorrente. L'allenatore, di contro, ha omesso di comunicare alla Società il cambio di domicilio e, pertanto, non può trovare giustificazione alcuna la mancata presentazione alla convocazione per il giorno 13/04/2013, ore 13,30, fatta dal Presidente della convenuta con telegramma del 12/04/2013. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della S.S.D. Fortis Trani di corrispondere all'allenatore Andrea Pensabene la somma di C. 18.720,00 (sette mensilità di € 2.400,00 cadauna ed € 1920,00 per 24 giorni del mese di aprile 2013) a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2012/2013, su cui andranno operate le ritenute dovute come per legge,oltre ad € 320,00 per interessi equitativamente calcolati,per un totale di € 19.040,00. Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Dalla data della delibera e fino al soddisfo andranno calcolati gli interessi legali. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.-
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