F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013 VERTENZA: all. Gianluca MARTINA / A.S.D. A. TOMA MAGLIE (88/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013
VERTENZA: all. Gianluca MARTINA / A.S.D. A. TOMA MAGLIE
(88/23)
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO
Con ricorso del 9 gennaio 2013 l'allenatore dilettante signor Gianluca Martina, assistito dallo Studio Legale Memmi, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. A. Toma Maglie partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale della Puglia, nella stagione sportiva 2012/2013.
Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 5 settembre 2012, la
suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento omnicomprensivo, di € 5.400,00 (Cinquemilaquattrocento/00) da corrispondersi entro la stagione sportiva di pertinenza.
Con il reclamo in esame, il signor Gianluca Martina, chiede a questo Collegio di far obbligo alla
A.S.D. A. Toma Maglie di corrispondergli 1'intero importo di € 5.400,00
(Cinquemilaquattrocento/00) non avendo la Società provveduto ad onorare 1'accordo
sottoscritto. Sulla predetta somma il tecnico richiede gli interessi di mora.
Il Comitato Regionale della Puglia, su richiesta del 20 marzo 2013 del Segretario del Collegio Arbitrale, con fax del 24 maggio successivo ha comunicato il regolare deposito dell'accordo in data 11 settembre 2012 ed allegando inoltre una lettera di esonero del tecnico datata 15 ottobre 2012 con conseguente lettera di messa a disposizione dell'allenatore datata 24 ottobre 2012.
Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 6 febbraio 2013, ricevuta dalla Società A.S.D.
A. Toma Maglie il 14 febbraio e dal tecnico il 12 febbraio successivi, ha invitato la Società a fornire le proprie controdeduzioni e 1'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.S.D. A. Toma Maglie nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara I'obbligo della A.S.D. A. Toma Maglie di corrispondere
all'allenatore signor Gianluca Martina la somma di € 5.505,00
(cinquemilacinquecentocinque/00) cosi determinata: quanto ad € 5.400,00
(cinquemilaquattrocento/00) corrispondente a quanto dovuto a titolo di premio di tesseramento ed € 105,00 (centocinque/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati. L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.
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