F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013 VERTENZA: all. Giancarlo RIOLFO / ASD IMPERIA (98/23) ARBITRI: sigg. Ivano CORRADA e Domenico CARREYFA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013
VERTENZA: all. Giancarlo RIOLFO / ASD IMPERIA
(98/23)
ARBITRI: sigg. Ivano CORRADA e Domenico CARREYFA
Con ricorso del 07 gennaio 2013 l'allenatore professionista RIOLFO GIANCARLO regolarmente iscritto nei ruoli del ST della FIGC assunto dalla Società in qualità di allenatore della prima squadra ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla ASD IMPERIA partecipante al Campionato Serie " D,, girone A di pagargli la somma di € 2000 per il premio di tesseramento oltre gli interessi di mora e
svalutazione monetaria.
Asserisce che a fronte di due scritture private redatte in data 15.08.2010 e 01.08.2011 a firma del legale rappresentante della Società la ASD IMPERIA si a impegnata a corrispondere all' esponente i due premi di tesseramento annuali di € 7500 suddivisi in 10 rate da € 750 cadauna con scadenza ad ogni 15 del mese per la stagione 2010-2011 ed il giorno 10 di ogni mese per la stagione 2011-2012. In data 05.05.2012 considerata la situazione debitoria della Società le parti pattuivano che il pagamento avvenisse mediante corresponsione di € 1000 in numero di 15 rate mensili cadauna di € 1000 scadente il primo di ogni mese iniziando il 1° giugno 2012 sino il 1° agosto 2013. La stessa Società non ha effettuato il pagamento delle 2 rate di € 1000 scadute in dicembre 2012 e gennaio 2013. La ASD
IMPERIA invitata da questo Collegio il giorno 13-02-2013 con raccomandata A/R nulla ha
controdedotto. Il Comitato Interregionale su richiesta del Segretario di questo Collegio il giorno 27 marzo 2013 comunicava che il contratto 2011-2012 era stato depositato.
Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che,stante ogni mancata contestazione della convenuta, il ricorso e meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall'allenatore e fa obbligo alla ASD IMPERIA di pagargli la somma di € 2000 inerente le due rate di € 1000 scadute in dicembre 2012 e gennaio 2013 oltre gli interessi legali equitativamente calcolati pari a €30 per un totale di € 2030, mentre per le rate successive qualora il ricorrente volesse, potranno essere valutate a seguito di eventuale ulteriore
ricorso.
L'importo complessivo di € 2010 andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale.
Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle nuove disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.
8 comma 15 del CGS.
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