F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013 VERTENZA:all. Alberto RIZZETTO / U.P.D. CITTA’ di MUSILE (116/23) ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Vittorio RUSSIANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 19/10/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 06.11.2013 VERTENZA:all. Alberto RIZZETTO / U.P.D. CITTA' di MUSILE (116/23) ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Vittorio RUSSIANO Con ricorso del 28/02/20131'allenatore Alberto RIZZETTO regolarmente iscritto nei ruoli del STF, ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla U.P.D. CITTA' DI MUSILE partecipante al campionato Regionale Veneto di Promozione 2011/2012 di pagargli la somma di € 7100 a saldo del premio di tesseramento stabilito in € 9500 oltre gli interessi di mora e svalutazione monetaria. 11 tecnico comunica di essere stato esonerato il l.° febbraio 2012 con lettera a firma del Presidente Antonio CISARIA e subito dopo con raccomandata del 17/04/2012 lo stesso informava di rimanere a disposizione della Società fino al termine della stagione sportiva. Asserisce che a fronte di accordo stipulato e regolarmente depositato in data 24/10/2011 la U.P.D. CITTA' DI MUSILE sino al giorno dell'esonero gli aveva versato Euro 2400 a fronte di Euro 9500 stabiliti dal contratto, risultando debitrice nei suoi confronti di Euro 7100. 11 giorno 4 aprile 2013 invitata da questo Collegio Arbitrale con raccomandata A/R, la Società U.P.D. CITTA' DI MUSILE nulla ha ritenuto di controdedurre. Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che il ricorso e meritevole di parziale accoglimento. L'importo previsto dal contratto in argomento per la stagione sportiva 2011/12 e superiore al massimale previsto per gli allenatori delle squadre partecipanti al campionato di promozione,individuato in € 7.000 con Comunicato Ufficiale della L.N.D. n.201 del 22/05/2012. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso proposto dall'allenatore dilettante Alberto RIZZETTO e fa obbligo alla U.P.D. CITTA' DI MUSILE di pagargli la somma di € 4.600 oltre € 80 per interessi legali equitativamente calcolati per un totale di Euro 4.680. L'importo complessivo liquidato andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e' inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell' art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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