COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 07/11/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 2/11/2013 DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA – ALBISSOLA 2010

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 07/11/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 2/11/2013 DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA – ALBISSOLA 2010 Il Giudice Sportivo, Esaminato il referto arbitrale, dal quale emerge che il direttore di gara ha sospeso la partita al 4º del p.t. a causa di un malfunzionamento degli impianti di illuminazione; Rilevato che il sodalizio ospitante, quale utilizzatore dell'impianto,ha l'obbligo del perfetto allestimento del campo di gioco e la costante efficienza dei suoi accessori; Considerato da quanto in atti non emergono cause imprevedibili né forza maggiore tali da interrompere il nesso causale; Ritenuto che le norme federali pacificamente attribuiscono al Direttore di Gara il potere insindacabile di valutare se sussistono o meno le condizioni per proseguire o interrompere la disputa di una partita per cause o motivi di rilevanza esterna che, in qualche modo ne possano pregiudicare il regolare svolgimento; P.Q.M. Ai sensi dell'art. 17 co. 1 C.G.S. dispone la perdita della gara da infliggersi alla società Don Bosco Vallec.Intemelia con il risultato di 0-3.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it