COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 06/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELL’A.S.D. VIGOR FABRIANO C5

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 06/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELL’A.S.D. VIGOR FABRIANO C5 Il Procuratore Federale della F.I.G.C., con provvedimento in data 21 settembre 2011, qui pervenuto il 2 maggio 2013, ha deferito a questa Commissione la società indicata in epigrafe per comportamenti non regolamentari specificamente ascrittile. Questa Commissione, rilevato il difetto della regolare costituzione del contraddittorio, ha disposto la rinnovazione della notifica dell’atto di deferimento e della relativa delibera alla deferita, con avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C.; nessuno per la società. Il rappresentante della Procura Federale, alla luce della documentazione acquisita, concludeva chiedendo il proscioglimento della società deferita. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. LA COMMISSIONE • letti gli atti del procedimento; • ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale; • rilevato che alla società deferita è stato contestato di avere “omesso di osservare il “termine ordinatorio”– (Com. Uff. n. 203 del 30 giugno 2010) - fissato dal Comitato Regionale Marche entro il quale avrebbe dovuto far pervenire a quest’ultimo la domanda per richiedere l’iscrizione della propria società al Campionato di competenza … per la stagione sportiva 2010/2011”; • ritenuto, alla luce della documentazione acquisita, che la deferita ha tempestivamente adempiuto all’obbligo di cui sopra; • ritenute, pertanto, insussistenti le contestate violazioni; P.Q.M. proscioglie la società deferita dagli addebiti contestati. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
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