COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 07.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società ASD OLMO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 22 del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta del 25.9.2013 in riferimento alla gara OLMO – FOSSANO valida per il Campionato di Eccellenza – Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 07.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società ASD OLMO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 22 del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta del 25.9.2013 in riferimento alla gara OLMO – FOSSANO valida per il Campionato di Eccellenza – Girone B La Società OLMO, con ricorso oltremodo ben argomentato, reclama avverso il provvedimento del G.S. che ha respinto il reclamo con il quale essa si lamentava che nella gara in questione fosse stato impiegato da parte della consorella FOSSANO CALCIO il giocatore BALLARIO MARCO senza titolo in quanto in pendenza di squalifica, non potendosi ritenere imputabile a tale fine la precedente gara giocata contro il CHISOLA poiché sub iudice ed in attesa di omologazione alla luce del ricorso che la società FOSSANO CALCIO aveva presentato in ordine alla sua regolarità, chiedendone la ripetizione. La Commissione Disciplinare ritiene il provvedimento del G.S. fondato e meritevole di conferma. Il G.S., infatti, ha correttamente ed ampiamente argomentato le ragioni del proprio rigetto che questa Commissione condivide in toto. Al momento della celebrazione della gara in questione (OLMO-FOSSANO del 25.9.13) non era ancora stata assunta alcuna decisione in ordine alla eventuale non regolarità della gara FOSSANO – CHISOLA (gara del 22.9.13) e, come è noto, l'art.22 c.4 C.G.S. nell'indicare le gare valide e utili ai fini della imputazione delle giornate di squalifica esclude espressamente solo quelle successivamente annullate con provvedimento definitivo degli organi di Giustizia Sportiva e non anche quelle provvisoriamente non omologate rispetto alle quali l’Autorità Sportiva debba ancora pronunciarsi. La norma è chiara e non è suscettibile di diversa interpretazione. Nel caso di specie, al momento della celebrazione della gara OLMO – FOSSANO, alcun provvedimento era stato adottato relativamente alla regolarità o meno della gara FOSSANO – CHISOLA e, pertanto, quest’ultima ben doveva essere considerata valida ai fini del computo della squalifica inflitta al giocatore GIORGIO BALLARIO che la società FOSSANO CALCIO ha quindi legittimamente impiegato nella gara contro l’OLMO. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso in oggetto, con conseguente omologazione del risultato conseguito sul campo. Pone a carico della Società ASD OLMO la tassa di reclamo che non risulta versata.
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