COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 07.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della società POL. D. GAVIESE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 28 del 24.10.2013 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara MORETTA – GAVIESE disputata in data 20.10.2013, Campionato di Promozione Girone D
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 07.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
b) Ricorso della società POL. D. GAVIESE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in
C.U. n. 28 del 24.10.2013 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla
gara MORETTA – GAVIESE disputata in data 20.10.2013, Campionato di Promozione Girone
D
Con ricorso inviato in data 28.10.2013 la Società GAVIESE si duole del provvedimento con cui il
Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per tre gare il giocatore RUSSO Giovanni e ne
chiede la riduzione.
La società ricorrente nega che tra il RUSSO ed il calciatore avversario sia avvenuto alcun contatto
fisico e giustifica l’alzata di gomito del proprio giocatore sostenendo essersi trattato di un gesto di
difesa nei confronti di un giocatore della MORETTA verso cui aveva protestato per un precedente
fallo ai danni di altro giocatore della GAVIESE. La sanzione inflitta, viene comunque ritenuta
eccessiva.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale (e degli assistenti)
costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art..
35 C.G.S).
Nel caso di specie, il provvedimento del Giudice di primo grado sintetizza in modo chiaro il preciso
rapporto dell’assistente, in cui si riferisce che il RUSSO colpiva, a gioco in svolgimento, con una
gomitata il volto di un avversario con il pallone lontano. Viene dato atto, altresì, che il giocatore della
MORETTA riprendeva immediatamente il gioco senza visibili danni fisici.
La sanzione inflitta dal Giudice di primo grado appare, dunque, perfettamente congrua alla condotta
descritta che, pur non avendo arrecato danni fisici, va considerata violenta. a norma dell’art. 19
comma 4 lett. b) C.G.S.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIGETTA
il reclamo della POL. D. GAVIESE dichiarando la medesima tenuta al versamento della tassa di
reclamo di € 130,00 che non risulta versata.
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