F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033 del 13 Novembre 2013 (92) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI MUSSO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Noto), ANTONIO CICCARONE, Società ASD NOTO (nota n. 1699/1005 pf12-13/AM/ma del 15.10.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033 del 13 Novembre 2013 (92) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI MUSSO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Noto), ANTONIO CICCARONE, Società ASD NOTO (nota n. 1699/1005 pf12-13/AM/ma del 15.10.2013). Visti gli atti Letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 15 ottobre 2013 nei confronti di: - Giovanni Musso per violazione dell’art. 1 comma 1 e 10 comma 1 del CGS per avere, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante dell’ASD Noto, consapevolmente posto in essere una condotta contraria ai principi tutelati dall’ordinamento federale, non esitando ad avvalersi della collaborazione del Sig. Giovanni Ciccarone quale Direttore Sportivo, a partire dal dicembre 2012, al fine dell’acquisizione e tesseramento di alcuni calciatori senza che lo stesso fosse tesserato; - Giovanni Ciccarone per rispondere, ai sensi dell’art. 1 comma 5 del CGS, della violazione dell’art. 1 comma 1 e 10 comma 1 per avere, benché all’epoca dei fatti non tesserato, svolto l’attività di Direttore sportivo con la ASD Noto e per aver provveduto all’acquisizione e tesseramento di alcuni calciatori nell’interesse della citata Società; - la ASD Noto per violazione dell’art. 4 commi 1 e 2 del CGS a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte poste in essere dal proprio presidente e Legale rappresentante Giovanni Musso e dal Sig. Giovanni Ciccarone ex art. 1 comma 5. All’inizio della riunione odierna il Sig. Giovanni Musso e la Società ASD Noto, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Giovanni Musso e la Società ASD Noto, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Giovanni Musso, sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 3 (tre); pena base per la Società ASD Noto, sanzione della ammenda di € 2.250,00 (€ duemiladuecentocinquanta/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.500,00 (€ millecinquecento/00);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento é proseguito per il Sig. Antonio Ciccarone. All’odierna riunione é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione nei riguardi del Sig. Antonio Ciccarone. Nessuno é comparso per il deferito. Rilevato che dalla lettura degli atti emerge che il Presidente del Noto Musso ha confermato che il Ciccarone ha collaborato con la Società in veste di consulente per rinforzare la squadra dal dicembre del 2012 senza essere tesserato per la stessa e che il Ciccarone ha confermato di avere suggerito al presidente del Noto l’ingaggio di quattro calciatori (Pignatta, Astarita, Santaniello ed Esposito) al fine di risollevare le sorti della squadra che versava in una situazione precaria di classifica. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 3 (tre) per il Sig. Giovanni Musso; ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) per la Società ASD Noto. In accoglimento del deferimento, irroga la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) al Sig. Antonio Ciccarone.
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