F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033 del 13 Novembre 2013 (71) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO SALERNO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Torino Calcio Femminile), Società ASD TORINO CALCIO FEMMINILE ▪ (nota n. 1139/1185 pf12- 13/GR/mg del 18.9.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033 del 13 Novembre 2013 (71) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO SALERNO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Torino Calcio Femminile), Società ASD TORINO CALCIO FEMMINILE ▪ (nota n. 1139/1185 pf12- 13/GR/mg del 18.9.2013). Letti gli atti Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 18 settembre 2013 nei confronti di - Roberto Salerno, nella sua qualità di Presidente, anche all’epoca dei fatti, del Torino Calcio Femminile ASD per rispondere: della violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, commi 9 e 10, del CGS, in relazione all’art. 94 ter,comma 11, delle NOIF, per non aver ottemperato alla decisione della Commissione accordi economici Prot. 104/Cae del 14.03.13, emessa all’esito del contenzioso fra la predetta Società sportiva e la propria calciatrice Simona Sodini; - Torino Calcio Femminile ASD per rispondere: a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente. All’inizio della riunione odierna la Società ASD Torino Calcio Femminile, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società ASD Torino Calcio Femminile, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per la Società ASD Torino Calcio Femminile, sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, oltre all’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a punti 1 (uno) e ammenda di 2.250,00 (€ duemiladuecentocinquanta/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”. Il procedimento é proseguito per il Sig. Roberto Salerno . All’odierna riunione é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) per Roberto Salerno. Nessuno é comparso per il deferito. Accertato che con la decisione della Commissione accordi economici in atti il Torino Calcio Femminile è stato condannato a corrispondere alla calciatrice Simona Sodini la somma di Euro 5.500,00, dovuta in forza di regolare accordo economico vigente per la Stagione Sportiva 2011/2012, e che a detta decisione, come risulta inequivocabilmente dagli atti del giudizio, la Società è rimasta inadempiente. Rilevato che tale inadempimento costituisce violazione del disposto dell’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all’art. 8, commi 9, 10 e 15, del CGS. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di 2.250,00 (€ duemiladuecentocinquanta/00) nei confronti della Società ASD Torino Calcio Femminile. In accoglimento del deferimento, irroga la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) al Sig. Roberto Salerno.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it