F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034 del 14 Novembre 2013 (96) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENRICO PREZIOSI (all’epoca dei fatti ed attualmente Presidente e Legale rappresentante della Società Genoa Cricket & Football Club Spa), Società GENOA CRICKET & FOOTBALL CLUB Spa – (nota n. 1943/1160 pf12-13 SP/blp del 28.10.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034 del 14 Novembre 2013
(96) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENRICO PREZIOSI (all’epoca dei fatti ed attualmente Presidente e Legale rappresentante della Società Genoa Cricket & Football Club Spa), Società GENOA CRICKET & FOOTBALL CLUB Spa - (nota n. 1943/1160 pf12-13 SP/blp del 28.10.2013).
In data 4 giugno 2013 il Sig. Enrico Preziosi, Presidente della Società Genoa Cricket and FC Spa, all’uscita di un ristorante ubicato in Località Pegli, dove si era intrattenuto con il Sig. Antonio Rosati, all’epoca Presidente della Società Varese Calcio, aggrediva un video reporter del quotidiano il Secolo XIV, a nome Sig. Valerio Arrichiello, che colpiva con dei calci e gli strappava dalle mani la telecamera, che la gettava a terra e la rompeva. L’episodio, che veniva ripreso da un collega dell’Arrichiello a mezzo di tablet in suo possesso, trovava vasta eco sui giornali del giorno successivo, sicché la Procura federale si sentiva indotta ad aprire le indagini, nel corso delle quali erano acquisiti gli articoli di stampa ed il filmato di cui sopra e veniva sentito l’8 luglio 2013 l’Arrichiello. Il Preziosi, per quanto anch’egli convocato dalla Procura federale, non si presentava a due consecutive audizioni, fissate per il 3 luglio e 7 agosto 2013 e chiedeva da ultimo di essere esonerato dall’incombente. L’Arrichiello. in sede di audizione, dichiarava che in quelle circostanze di tempo e di luogo si era trovato sul posto, in compagnia di un collega e di un fotografo della testata giornalistica il Mercantile, perché aveva avuto sentore che il Presidente del Genoa stesse cedendo al Rosati la Società o quota di essa; e che all’uscita dal ristorante, nel mentre lo stava riprendendo, il Preziosi si avvicinava con fare minaccioso verso il fotografo che scappava, e, senza parlare, colpiva l’Arrichiello con un calcio al ginocchio, gli strappava la telecamera dalle mani, dopo aver tentato di afferrarla e la gettava a terra, Spaccandola. Aggiungeva l’Arrichiello che l’autista del Preziosi, che aveva seguito la scena, calpestava la telecamera e che lo stesso Preziosi gli si rivolgeva dicendogli che la sua privacy non doveva essere violata; gli diceva altresì che avrebbe dato ordine all’amministratore delegato del Genoa di ripagare la telecamera. Precisava infine l’Arrichiello che per l’aggressione subita gli era stato rilasciato un certificato medico con prognosi di giorni sette e che, al momento, il costo della telecamera danneggiata non gli era stato ancora rimborsato. La Procura federale, nel contempo, acquisiva agli atti d’indagine le dichiarazioni rilasciate dal Preziosi ad alcuni organi di stampa, attraverso le quali il Preziosi affermava che aveva subito un agguato, che era nervoso perché sui giornali erano apparse le foto dell’asserito nuovo presidente del Genoa e che, in quel contesto, avrebbe rifatto il gesto in danno dell’Arrichiello. Aggiungeva che la telecamera l’avrebbe ripagata. La Procura federale, a chiusura delle indagini, ritenuto che i fatti per come accertati dovevano ritenersi connessi a rapporti riferibili all’attività sportiva e che il Preziosi con il suo comportamento aveva violato l’art. 1 commi 1 e 3 CGS, con atto datato 28 ottobre 2013 deferiva a questa CDN il Sig. Enrico Preziosi, quale Presidente della Società Genoa Cricket and FC Spa, con i seguenti capi d’incolpazione: art. 1 comma 1 CGS, in quanto il Preziosi “uscendo da un ristorante in Località Pegli, dove di trovava a pranzo con l’allora presidente del Varese Sig. Antonio Rosati, aggrediva un video reporter del quotidiano il Secolo XIX Sig. Valerio Arrichiello, colpendolo con dei calci e strappandogli con violenza la telecamera dalle mani, per poi gettarla per terra, in mezzo alla strada, sino a romperla o comunque danneggiarla”; art. 1 comma 3 CGS, in quanto il Preziosi, “seppur ritualmente convocato in due distinte occasioni (3 luglio e 7 agosto 2013) per essere sentito in merito ai fatti oggetto del procedimento, ometteva di presentarsi, dichiarando da ultimo di voler essere esonerato dal relativo incombente”. (Virgolettato il testo del deferimento) Veniva altresì deferita la Società Genoa Cricket and FC Spa per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS, stante l’incolpazione del proprio Legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna, previa rinuncia da parte della Procura federale all’incolpazione di cui al capo b) del deferimento, afferente la violazione dell’art. 1, comma 3 CGS, il Sig. Enrico Preziosi e la Società Genoa Cricket & Football Club Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, previa rinuncia da parte della Procura federale all’incolpazione di cui al capo b) del deferimento, afferente la violazione dell’art. 1, comma 3 CGS, il Sig. Enrico Preziosi e la Società Genoa Cricket & Football Club Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Enrico Preziosi, sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 10.000,00 (€ diecimila/00); pena base per la Società Genoa Cricket & Football Club Spa, sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 7.000,00 (€ settemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per Enrico Preziosi; - ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) per la Società Genoa Cricket & Football Club Spa. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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